Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7128 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
AULA B 07 138/128 / 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 23120/1999Composta dai magistrati: Dott. Guglielmo Sciarelli -Presidente 66 De Luca Michele Consigliere 66 Pasquale Picone Relatore 66 Rep. 66 Cron. 20069 66 Maura La Terza 66 66Giovanni Mammone Ud. 12.3.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
1066 -ricorrente-
contro
OC IG, elettivamente domiciliato in Roma, via Levico, n. 9, presso l'avv. Giancarlo Fabrizio che, unitamente all'avv. Sandro Scoppa, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 974 in data 14 maggio 1999 (R.G. 2401/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.3.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello di IG OP, ha parzialmente riformato la sentenza del Pretore della stessa sede, accertando il diritto del OP all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1°marzo 1987, anziché dal marzo 1996, come statuito dalla sentenza appellata. Il Tribunale, disposta una nuova consulenza tecnica, ha osservato che dalla relazione del consulente risultava che già in data di molto anteriore alla domanda amministrativa del febbraio 1987 era presente, per effetto di infermità psichica, la necessità di assistenza continua. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero dell'interno sulla base di tre motivi. Resiste IG OP con controricorso. Motivi della decisione 1. Sebbene qualificato come "subordinato" dalla parte ricorrente, la pregiudizialità logico-giuridica impone di esaminare per primo il secondo motivo, con il quale si 2 denuncia violazione e/o falsa applicazione degli art. 75 e 83 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento, nonché vizio della motivazione.
1.1. Si assume che l'accertato deficit psichico era di gravità tale da comportare l'esclusione della capacità processuale del Maestri, che avrebbe potuto stare in giudizio solo a mezzo del rappresentante legale, nonché l'inesistenza della procura rilasciata al difensore.
1.2. La tesi non ha fondamento giuridico. La giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di precisare che l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce esclusivamente a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione 0 di inabilitazione, o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale, per gli atti delle quali opera il ben diverso regime giuridico di cui all'art. 428 c.c. (Cass. 3 dicembre 1994, n. 10425; 26 maggio 1999, n. 5152).
2. Pregiudiziale è altresì l'esame del terzo motivo del ricorso, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 34 e 295 c.p.c., nullità del procedimento e vizi della motivazione, si sostiene che il Tribunale, avendo accertato uno stato demenziale senile, ha pronunciato incidentalmente sullo status del soggetto inerente alla capacità di intendere e di volere, accertamento consentito solo con efficacia di giudicato e all'esito del procedimento di cui agli art. 712 ss. c.p.c.
2.1. Anche questa questione è stata già esaminata dalla giurisprudenza della Corte e ritenuta priva di fondamento perché, in tema di prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la sentenza che accerta il relativo diritto non implica 3 alcun accertamento di status, fungendo la verifica delle condizioni sanitarie richieste dalla legge da mero presupposto di fatto per la nascita dell'obbligo di prestazione. Ne consegue che, ove venga fatta valere una patologia psichica, la relativa verifica è effettuata solo a tali fini, mentre il procedimento camerale previsto dagli art. 712 ss. c.p.c. è preordinato propriamente all'interdizione e all'inabilitazione, stati che non costituiscono oggetto neppure di accertamento incidentale nel giudizio relativo all'obbligazione assistenziale (cfr. Cass. 28 novembre 2001, n. 15071). I 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e del D.M. 5 febbraio 1992, nonché vizio della motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.) per avere la sentenza impugnata condiviso acriticamente, in punto di decorrenza della prestazione, le conclusioni del consulente tecnico nominato nel grado di appello, omettendo di valutarle in comparazione con il giudizio espresso dal consulente nominato in primo grado e di motivare specificamente sul dissenso da tale giudizio;
per avere riconosciuto il diritto fino dal febbraio 1987 sulla base della diagnosi attuale di "sindrome demenziale grave", in relazione a disturbi esistenti fin dall'età adolescente, senza accertare l'epoca effettiva in cui si era determinata la situazione di non autosufficienza in termini di impossibilità di deambulare o compiere gli atti quotidiani della vita.
3.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. Va premesso che, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, la nozione di "incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita" comprende chiunque, pur potendo eventualmente spostarsi nell'ambito domestico 4 o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, nel senso che non possa sopravvivere senza l'aiuto del prossimo, e ciò avuto riguardo in particolare alle infermità psichiche, che impediscono di interagire adeguatamente con il mondo esterno, ossia di procurarsi autonomamente quanto necessario per il compimento di tali atti né di stabilire se, come e quando svolgere gli atti stessi (cfr. Cass. 7 marzo 2001, 3299; 27 marzo 2001, n. 4389; 21 gennaio 2002, n. 667, secondo l'indirizzo prevalente e comunque preferibile rispetto a quello più restrittivo, espresso da Cass. 20 luglio 2001, n. 9878, che esclude dal beneficio gli infermi psichici che hanno bisogno di continua sorveglianza).
3.2. Dal principio di diritto precisato nei termini di cui sopra discende che la sentenza impugnata non è incorsa nella denunciata violazione di norme giuridiche. Né sussistono vizi della motivazione che rendano sindacabile l'accertamento di merito nel giudizio di legittimità.
3.3. Con riguardo al rilievo concernente la mancanza di esplicitazione delle ragioni del dissenso rispetto alla consulenza tecnica espletata in primo grado, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di secondo grado, non possono essere utilmente contestate, in sede di ricorso per cassazione, mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni espresse dal consulente d'ufficio di primo grado, poiché siffatte contestazioni e censure si rivelano dirette, non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., 11 settembre 1995, n. 9573; 21 gennaio 1998, n. 530). 5 Nel vigente ordinamento processuale, infatti, con il rimedio dell'appello si denunzia l'ingiustizia della prima decisione, nel senso più pieno (errore nella valutazione di tutti gli elementi, di fatto e di diritto, di cui la vicenda si compone). Si ha, quindi, un vero e proprio nuovo giudizio, sia pure eventualmente limitato dall'ambito investito dai motivi (cd. effetto parzialmente devolutivo dell'appello). Il giudice dell'appello, quindi, non si limita a verificare la sola correttezza della decisione impugnata, ma soprattutto valuta la fondatezza della domanda. La natura di giudizio rescissorio (non soltanto rescindente) dell'appello, cioè il suo contenuto di rinnovazione e riesame con gli stessi poteri del primo giudice, comporta il cd. effetto devolutivo, cioè che il giudice di secondo grado conosce della controversia negli stessi termini in cui essa si è presentata in prima istanza, con gli stessi poteri di cognizione e decisione del giudice di primo grado, fermo restando il rispetto della regola della sostanziale identità con il processo precedente, regola che impone di decidere della stessa domanda già formulata in quella sede. Ne discende che il secondo giudizio, sostituendosi al primo, deve essere valutato, ai fini dell'impugnazione per motivi di legittimità, per come è stato formulato in relazione agli elementi della controversia, non certo per le ragioni che hanno convinto il giudice di appello dell'ingiustizia della prima decisione, ragioni, d'altra parte, inevitabilmente contenute in quelle che sorreggono l'esito di riforma.
3.4. L'accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti di ordine sanitario richiesti dalla legge ai fini dell'attribuzione di prestazioni assistenziali (o previdenziali) è istituzionalmente riservato al giudice del merito e può essere sindacato in sede di legittimità non direttamente, ma solo per il tramite della motivazione dell'accertamento medesimo, dimostrandone l'insufficienza, qualora 6 dati decisivi per la formazione del giudizio siano stati trascurati o non adeguatamente valutati secondo una corretta indagine diagnostica, ovvero la contraddittorietà, ravvisabile nel caso di affermazioni non logicamente plausibili, di incongruenze fra premesse e conclusioni, di riferimenti di ordine scientifico sicuramente contrastanti con i risultati pacificamente raggiunti dalla scienza comunemente condivisa. Nessuno di questi vizi si riscontra nella specie.
3.5. Il Tribunale, infatti, facendo propri gli accertamenti e i giudizi del consulente f nominato in grado di appello, ha deciso sulla base di documenti (specificamente menzionati nella relazione di consulenza) che comprovavano come già da epoca di molto anteriore alla domanda amministrativa il soggetto fosse affetto da “ritardo mentale grave con Q.I. 35, con disturbi generalizzati, comportamento ossessivo e incontinenza urinaria". In particolare, l'infermità psichica, precisa la sentenza, già presente da tredicesimo anno di vita, è andata aggravandosi nel corso degli anni fino a cagionare la necessità di assistenza continua da epoca certamente precedente la domanda amministrativa. Pertanto, per questi aspetti, il ricorso contesta il significato ed il valore attribuito dalla sentenza agli accertamenti di fatto e, in definitiva, direttamente il giudizio e non la correttezza del procedimento che al giudizio stesso ha portato.
4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dell'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del processo di cassazione, nella misura determinata in dispositivo e con attribuzione agli avv. Sandro Scoppa e Giancarlo Fabrizio che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P. Q. M.
7 La Corte rigetta il ricorso e condanna l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del processo di cassazione, liquidate in € 6,80 e degli onorari liquidati in € 1500, con attribuzione agli avv. Sandro Scoppa e Giancarlo Fabrizio che hanno dichiarato di averne fatto anticipo. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002 Il Presidente iere estensore brylich I unle Il Consigl Тетрий більш I Aranco bt D A S , S O IL CANCELLIERE A 0 L 3 T 1 L Depositato in Cancelleria , 3 . O 5 A T B S R I E oggi, 16 MAG 200L A P D ' N S L I A L 3 T N E S 7 G - IL CANCELLIERE D O 8 O I P - S 1 чолесо A M N I 1 D E E A S E , I D O G A E R G T T O E S N I T L E T G S I E E A R R I L D L E O D 8