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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2024, n. 5990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5990 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI DA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/02/2023, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia del 19/05/2022, che aveva assolto l'imputato in esito a rito abbreviato, condannava lo stesso alla pena di anni due di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 10 d. Igs. 74/2000. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il NI. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e di norme processuali previste a pena di nullità e segnatamente dell'articolo 442 cod. proc. pen., avendo omesso la Corte di appello, in sede di overtuming della sentenza di primo grado, di operare la riduzione per la scelta del rito abbreviato;
1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5990 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 30/11/2023 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ritualmente richiesto. 3. In data 24/11/2023 l'Avv. Federica Viola faceva pervenire, per il ricorrente, memoria di replica, in cui insisteva per l'accoglimento del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio, per ragioni di coerenza sistematica, inizierà lo scrutinio dei motivi di ricorso dal secondo motivo, in cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della pena. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, il Collegio evidenzia come - contrariamente a quanto asserito a pagina 3 del ricorso - in sede di discussione la difesa non aveva richiesto la concessione del beneficio in parola, ma solamente (v. pag. 4 sentenza, in fondo, aspetto non contestato), in subordine, «il minimo della pena e l'esclusione della recidiva». Ad ogni modo la sentenza impugnata, sebbene non investita di tale profilo, motiva ampiamente in relazione alla insussistenza dei presupposti per riconoscere il beneficio in parola (pag. 10), rinviando alla motivazione della sentenza stessa, in cui si sottolinea: - l'entità delle fatture passive occultate (circa 4 milioni di euro); - la sussistenza di una complessa attività, posta in essere dal NI, che, in prossimità delle verifiche fiscali, determinava un «inabissamento» della società, peraltro gestita al di fuori di ogni disposizione civilistica, al solo fine di evadere le imposte dirette e indirette, circostanza che denota particolare intensità del dolo;
- la sottrazione volontaria a qualsiasi contraddittorio con la Guardia di Finanza nel corso del procedimento;
- la particolare gravità della condotta, inserita in un contesto particolarmente allarmante (la Corte di appello richiama una nota di P.G. del 9 dicembre 2000, che individua i legami del NI con soggetti che gestiscono società «cartiere» che hanno realizzato condotte di evasione per importi milionari). Tale motivazione appare pienamente in linea con il sedimentato orientamento della Corte, secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti» (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv.272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136); tale principio 2 4 regola anche la valutazione di concedibilità del beneficio della non menzione della condanna (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041 - 01; Sez.4, n. 34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del 22/11/1994, dep. 1995, Rv.20002). Sotto il profilo della violazione di legge la doglianza è, quindi, manifestamente infondata. Quanto al lamentato vizio di motivazione, dalla articolata motivazione resa dalla corte territoriale emergono plurimi elementi di fatto che evidenziano nella condotta dell'imputato pregnanti profili di pericolosità, tali da giustificare una prognosi negativa sulla futura astensione dalla commissione di delitti, elementi con cui il ricorrente non si confronta in modo realmente critico, limitandosi ad una generica censura dell'ultimo punto indicato dalla sentenza impugnata, così dimostrandosi inammissibile per difetto di specificità estrinseca. 3. Il primo motivo è, invece, fondato. La Corte di appello di Brescia, nell'operare un overturning della sentenza di primo grado (che in sede di rito abbreviato aveva assolto l'imputato), ha semplicemente (pag. 10) ritenuto congrua la pena di anni due di reclusione. Il Collegio rileva come il reato è contestato come commesso nel maggio 2019, ossia prima della modifica normativa (d.l. 26/10/2019, n. 124, convertito con I. 19/12/2019, n. 157) che ha elevato la pena edittale, passando dall'originale pena, prevista in una forbice compresa tra un anno e sei mesi e sei anni di reclusione, all'attuale cornice, da tre a sette anni. La Corte di appello, che elide la recidiva ma non applica le circostanze generiche, ritiene di discostarsi dal minimo edittale in ragione della gravità del fatto: è quindi evidente, come correttamente evidenziato dal ricorrente, che il secondo giudice ha operato la quantificazione della pena partendo dalla cornice edittale ante riforma (ossia un anno e sei mesi). Così facendo, tuttavia, non ha operato la riduzione di un terzo per la scelta del rito, ovvero, in alternativa, ha totalmente omesso di dare conto in motivazione della riduzione operata (dovendosi equiparare la mancanza assoluta di motivazione a violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen.). La sentenza impugnata va pertanto annullata. Tale esito può assumere la forma dell'annullamento senza rinvio, ove ricorrano i requisiti previsti per tale provvedimento dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., nell'attuale formulazione introdotta dall'art. 1, comma 67, legge 23 giugno 2017, n. 103. In proposito, le Sezioni Unite della Corte hanno ritenuto che, in tutti i casi nei quali il rinvio sia superfluo, la Corte può decidere anche con valutazioni discrezionali, purché condotte sulla base degli elementi di fatto accertati e delle statuizioni adottate dal giudice di merito, e a condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831). 3 Si è ancora ritenuto che la possibilità, per la Corte, di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 11564 del 12/03/2009, Masti, Rv. 242932 - 01). Tali condizioni sono state, ad esempio, ravvisate nel caso in cui i giudici del merito abbiano omesso di applicare una pena accessoria la cui irrogazione consegua di diritto alla condanna e sia predeterminata nella specie e nella durata (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. Rv. 283754 - 02), ovvero nel caso di sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria (Sez. 6, n. 1578 del 26/11/2020, dep. 2021, Touimi, Rv. 280582 - 01). Orbene, non vi è dubbio che siffatte condizioni siano ravvisabili anche nel caso di specie in cui, stante l'assoluta mancanza di discrezionalità nell'applicazione della riduzione «secca» di cui all'articolo 442 cod. proc. pen, l'errore in cui è incorso il giudice di secondo grado può essere emendato dalla Corte senza impingere su valutazioni di fatto ovvero che implichino esercizio di poteri discrezionali incompatibili con la fase di legittimità. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio potendo questa Corte, nell'esercizio dei poteri conferiteli dall'art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen., procedere alla diminuzione di un terzo della penai con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in un anno e quattro mesi di reclusione, pena determinata partendo dalla pena di anni due di reclusione irrogata dalla Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in un anno e quattro mesi di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 30/11/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/02/2023, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia del 19/05/2022, che aveva assolto l'imputato in esito a rito abbreviato, condannava lo stesso alla pena di anni due di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 10 d. Igs. 74/2000. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il NI. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e di norme processuali previste a pena di nullità e segnatamente dell'articolo 442 cod. proc. pen., avendo omesso la Corte di appello, in sede di overtuming della sentenza di primo grado, di operare la riduzione per la scelta del rito abbreviato;
1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5990 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 30/11/2023 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ritualmente richiesto. 3. In data 24/11/2023 l'Avv. Federica Viola faceva pervenire, per il ricorrente, memoria di replica, in cui insisteva per l'accoglimento del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio, per ragioni di coerenza sistematica, inizierà lo scrutinio dei motivi di ricorso dal secondo motivo, in cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della pena. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, il Collegio evidenzia come - contrariamente a quanto asserito a pagina 3 del ricorso - in sede di discussione la difesa non aveva richiesto la concessione del beneficio in parola, ma solamente (v. pag. 4 sentenza, in fondo, aspetto non contestato), in subordine, «il minimo della pena e l'esclusione della recidiva». Ad ogni modo la sentenza impugnata, sebbene non investita di tale profilo, motiva ampiamente in relazione alla insussistenza dei presupposti per riconoscere il beneficio in parola (pag. 10), rinviando alla motivazione della sentenza stessa, in cui si sottolinea: - l'entità delle fatture passive occultate (circa 4 milioni di euro); - la sussistenza di una complessa attività, posta in essere dal NI, che, in prossimità delle verifiche fiscali, determinava un «inabissamento» della società, peraltro gestita al di fuori di ogni disposizione civilistica, al solo fine di evadere le imposte dirette e indirette, circostanza che denota particolare intensità del dolo;
- la sottrazione volontaria a qualsiasi contraddittorio con la Guardia di Finanza nel corso del procedimento;
- la particolare gravità della condotta, inserita in un contesto particolarmente allarmante (la Corte di appello richiama una nota di P.G. del 9 dicembre 2000, che individua i legami del NI con soggetti che gestiscono società «cartiere» che hanno realizzato condotte di evasione per importi milionari). Tale motivazione appare pienamente in linea con il sedimentato orientamento della Corte, secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti» (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv.272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136); tale principio 2 4 regola anche la valutazione di concedibilità del beneficio della non menzione della condanna (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041 - 01; Sez.4, n. 34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del 22/11/1994, dep. 1995, Rv.20002). Sotto il profilo della violazione di legge la doglianza è, quindi, manifestamente infondata. Quanto al lamentato vizio di motivazione, dalla articolata motivazione resa dalla corte territoriale emergono plurimi elementi di fatto che evidenziano nella condotta dell'imputato pregnanti profili di pericolosità, tali da giustificare una prognosi negativa sulla futura astensione dalla commissione di delitti, elementi con cui il ricorrente non si confronta in modo realmente critico, limitandosi ad una generica censura dell'ultimo punto indicato dalla sentenza impugnata, così dimostrandosi inammissibile per difetto di specificità estrinseca. 3. Il primo motivo è, invece, fondato. La Corte di appello di Brescia, nell'operare un overturning della sentenza di primo grado (che in sede di rito abbreviato aveva assolto l'imputato), ha semplicemente (pag. 10) ritenuto congrua la pena di anni due di reclusione. Il Collegio rileva come il reato è contestato come commesso nel maggio 2019, ossia prima della modifica normativa (d.l. 26/10/2019, n. 124, convertito con I. 19/12/2019, n. 157) che ha elevato la pena edittale, passando dall'originale pena, prevista in una forbice compresa tra un anno e sei mesi e sei anni di reclusione, all'attuale cornice, da tre a sette anni. La Corte di appello, che elide la recidiva ma non applica le circostanze generiche, ritiene di discostarsi dal minimo edittale in ragione della gravità del fatto: è quindi evidente, come correttamente evidenziato dal ricorrente, che il secondo giudice ha operato la quantificazione della pena partendo dalla cornice edittale ante riforma (ossia un anno e sei mesi). Così facendo, tuttavia, non ha operato la riduzione di un terzo per la scelta del rito, ovvero, in alternativa, ha totalmente omesso di dare conto in motivazione della riduzione operata (dovendosi equiparare la mancanza assoluta di motivazione a violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen.). La sentenza impugnata va pertanto annullata. Tale esito può assumere la forma dell'annullamento senza rinvio, ove ricorrano i requisiti previsti per tale provvedimento dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., nell'attuale formulazione introdotta dall'art. 1, comma 67, legge 23 giugno 2017, n. 103. In proposito, le Sezioni Unite della Corte hanno ritenuto che, in tutti i casi nei quali il rinvio sia superfluo, la Corte può decidere anche con valutazioni discrezionali, purché condotte sulla base degli elementi di fatto accertati e delle statuizioni adottate dal giudice di merito, e a condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831). 3 Si è ancora ritenuto che la possibilità, per la Corte, di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 11564 del 12/03/2009, Masti, Rv. 242932 - 01). Tali condizioni sono state, ad esempio, ravvisate nel caso in cui i giudici del merito abbiano omesso di applicare una pena accessoria la cui irrogazione consegua di diritto alla condanna e sia predeterminata nella specie e nella durata (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. Rv. 283754 - 02), ovvero nel caso di sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria (Sez. 6, n. 1578 del 26/11/2020, dep. 2021, Touimi, Rv. 280582 - 01). Orbene, non vi è dubbio che siffatte condizioni siano ravvisabili anche nel caso di specie in cui, stante l'assoluta mancanza di discrezionalità nell'applicazione della riduzione «secca» di cui all'articolo 442 cod. proc. pen, l'errore in cui è incorso il giudice di secondo grado può essere emendato dalla Corte senza impingere su valutazioni di fatto ovvero che implichino esercizio di poteri discrezionali incompatibili con la fase di legittimità. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio potendo questa Corte, nell'esercizio dei poteri conferiteli dall'art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen., procedere alla diminuzione di un terzo della penai con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in un anno e quattro mesi di reclusione, pena determinata partendo dalla pena di anni due di reclusione irrogata dalla Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in un anno e quattro mesi di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 30/11/2023.