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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AC SC, Presidente PA EA, Relatore BANDIERA ANGELINA PATRIZIA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2084/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Romeo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Del Demanio Dr Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00433783 37 002 DEMANIO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7638/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore. ADER, RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva e rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4-3-2025 e depositato il 27-3-2025 Nominativo_3 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e dell'Agenzia del Demanio (Demanio), avverso la cartella di pagamento-in epigrafe meglio individuata e dalla prima notificatagli il 10-1-2025 - della somma di € 5.303,48 per “proventi beni del Demanio anno 2024”.
Premesso che l'atto gli era stato notificato quale erede di Nominativo_4, deceduto il 18-5-2014, in relazione a quanto sancito da due sentenze della Corte dei Conti emesse nel 2007 e nel 2008 (la n. 339/2007 e la n. 806/2008) de cuiusha eccepito che le due sentenze non erano mai state notificate al , che non aveva neanche ricevuto la cartella di pagamento, così come neanche lui aveva mai ricevuto richieste di pagamento nei dieci anni successivi all'apertura della successione e che la cartella non dava contezza degli atti e dei titoli cui si riferiva.
Ha aggiunto che i suoi germani avevano già ottenuto sentenza favorevole di annullamento delle cartelle emesse nei loro confronti, riferite alle due sentenze della Corte dei Conti, in particolare quella n. 977 del 14-3-2022 su ricorso di Nominativo_5 e quella n. 2704/2022 del 19-7-2022 su ricorso di Nominativo_6, non impugnate e divenute definitive.
Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione decennale, oltre che l'omessa notifica degli atti prodromici e presupposti, l'omessa notifica del titolo all'erede e la non trasmissibilità all'erede dell'obbligazione del defunto, dovendosi presumere che si sia trattato di sentenze sanzionatorie.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo procuratore costituito. L'AdER ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della notifica del ricorso avvenuta ad indirizzo non suo.
Nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo un semplice adiectus solutionis causa, e ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Il Demanio ha preferito non partecipare al giudizio.
A seguito della trattazione alla pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale ha partecipato soltanto la parte ricorrente che si è riportata ai propri atti, il ricorso è stato deciso, in composizione collegiale,, con deposito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Va premesso che le due sentenze poste a base della pretesa azionata sono state emesse dalla Corte dei Conti rispettivamente nel 2007 e nel 2008, di talché, in mancanza di prova della loro impugnazione in appello, sono divenute definitive nel termine lungo previsto per l'appello. Ne consegue però che risulta ormai maturata la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., considerato che, come evidenziato dal ricorrente, nessun atto interruttivo era stato notificato al suo dante causa né successivamente a se stesso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore del procuratore costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti intimate alla rifusione, in solido tra di loro, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.820,00, di cui € 120,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV. Difensore_1. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EA PA SC AC
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AC SC, Presidente PA EA, Relatore BANDIERA ANGELINA PATRIZIA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2084/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Romeo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Del Demanio Dr Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00433783 37 002 DEMANIO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7638/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: annullamento delle cartelle e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore. ADER, RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva e rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4-3-2025 e depositato il 27-3-2025 Nominativo_3 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e dell'Agenzia del Demanio (Demanio), avverso la cartella di pagamento-in epigrafe meglio individuata e dalla prima notificatagli il 10-1-2025 - della somma di € 5.303,48 per “proventi beni del Demanio anno 2024”.
Premesso che l'atto gli era stato notificato quale erede di Nominativo_4, deceduto il 18-5-2014, in relazione a quanto sancito da due sentenze della Corte dei Conti emesse nel 2007 e nel 2008 (la n. 339/2007 e la n. 806/2008) de cuiusha eccepito che le due sentenze non erano mai state notificate al , che non aveva neanche ricevuto la cartella di pagamento, così come neanche lui aveva mai ricevuto richieste di pagamento nei dieci anni successivi all'apertura della successione e che la cartella non dava contezza degli atti e dei titoli cui si riferiva.
Ha aggiunto che i suoi germani avevano già ottenuto sentenza favorevole di annullamento delle cartelle emesse nei loro confronti, riferite alle due sentenze della Corte dei Conti, in particolare quella n. 977 del 14-3-2022 su ricorso di Nominativo_5 e quella n. 2704/2022 del 19-7-2022 su ricorso di Nominativo_6, non impugnate e divenute definitive.
Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione decennale, oltre che l'omessa notifica degli atti prodromici e presupposti, l'omessa notifica del titolo all'erede e la non trasmissibilità all'erede dell'obbligazione del defunto, dovendosi presumere che si sia trattato di sentenze sanzionatorie.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo procuratore costituito. L'AdER ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della notifica del ricorso avvenuta ad indirizzo non suo.
Nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo un semplice adiectus solutionis causa, e ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Il Demanio ha preferito non partecipare al giudizio.
A seguito della trattazione alla pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale ha partecipato soltanto la parte ricorrente che si è riportata ai propri atti, il ricorso è stato deciso, in composizione collegiale,, con deposito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Va premesso che le due sentenze poste a base della pretesa azionata sono state emesse dalla Corte dei Conti rispettivamente nel 2007 e nel 2008, di talché, in mancanza di prova della loro impugnazione in appello, sono divenute definitive nel termine lungo previsto per l'appello. Ne consegue però che risulta ormai maturata la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., considerato che, come evidenziato dal ricorrente, nessun atto interruttivo era stato notificato al suo dante causa né successivamente a se stesso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore del procuratore costituito, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti intimate alla rifusione, in solido tra di loro, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.820,00, di cui € 120,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV. Difensore_1. REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EA PA SC AC