Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 maggio 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 maggio 2026 |
Commentari • 21
- 1. 2016, in vigore dall’8 giugno. – QUOTIDIANO LEGALEDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il nuovo Testo Unico SISTRI (Decreto 30 marzo 2016, n. 7) adottato dal Ministero dell'Ambiente, entrerà in vigore (8 giugno 2016). Il Decreto abrogherà il precedente TU Sistri di cui al DM 18 febbraio 2011, n. 52 «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”. Fino all'approvazione delle procedure operative (attraverso specifico decreto ministeriale da emanare – vedi art. 2) si applicano le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI, previo visto di approvazione del Mistero dell'Ambiente (art. 23, comma 2 del DM 78/2016). MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 30 marzo 2016, …
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Giurisprudenza • 81
- 1. Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/07/2025, n. 454Provvedimento: Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 1714/2022 del 25/10/2022 oggetto: opposizione ad avviso di addebito REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Caterina Mainolfi Presidente Dott.ssa Luisa Santo Consigliere Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra Parte_1 E Parte_2 , rappresentati e difesi dall'avv. SIBOLDI ENRICO e GI HE Appellante e Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IA RC Appellato FATTO Con ricorso depositato il …Leggi di più...
- iscrizione Fondo Agenti Marittimi e Aerei (F.A.M.A.)·
- attività commerciale·
- opposizione avviso di addebito·
- annullamento avviso di addebito·
- art. 1 comma 203 L 662/96·
- doppia contribuzione previdenziale·
- giurisdizione previdenziale·
- iscrizione gestione commercianti·
- art. 16 L 135/77·
- art. 12 comma 11 d.l. 78/10
Versioni del testo
- Art. 1.
E' sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attivita' di raccomandatario marittimo.
Per l'esercizio delle attivita' di raccomandazione marittima e' richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6.
In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle societa' che hanno per oggetto della loro attivita' la raccomandazione di navi, nonche' gli institori di dette imprese o societa'.
Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attivita' di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro per la marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4, nonche' delle tariffe di cui all'articolo 16 della presente legge. - Art. 2.
E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonche' qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a lui affidategli.
Le predette attivita' possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale. - Art. 3.
Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante - armatore, noleggiatore o vettore - la disponibilita' nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall' articolo 181 del codice della navigazione , l'autorita' marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall' articolo 179 del codice di navigazione , il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilita' nel territorio italiano della somma.
Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli e' stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso.