Art. 14.
Decadono dal godimento dell'assegno:
a) le vedove, se passino ad altre nozze;
b) gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore eta', o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;
c) ((LETTERA ABOLITA DAL REGIO D.L. 11 GENNAIO 1925, N. 36, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562)) .
Decadono dal godimento dell'assegno:
a) le vedove, se passino ad altre nozze;
b) gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore eta', o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;
c) ((LETTERA ABOLITA DAL REGIO D.L. 11 GENNAIO 1925, N. 36, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562)) .