Articolo 14 della Legge 22 luglio 1906, n. 623
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1907
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Versione
1 gennaio 1925
Art. 14.

Decadono dal godimento dell'assegno:

a) le vedove, se passino ad altre nozze;

b) gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore eta', o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;

c) ((LETTERA ABOLITA DAL REGIO D.L. 11 GENNAIO 1925, N. 36, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1925