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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/03/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 152/2023 promossa da:
( , elettivamente domiciliata in Ortona (CH) Parte_1 C.F._1 alla P.zza Porta Caldari, 26 presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Mililli ( C.F.:
) dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del suo Sindaco pro tempore sig. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Chieti alla Via Brigata Maiella 2 presso e nello studio Persona_1 dell'Avv. Gabriele Rocchetti ( cf ) dal quale è rappresentato e difeso giusta C.F._3
procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2049-2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da relative note scritte (da intendersi qui integralmente richiamate per relationem) in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
pagina 1 di 12 FATTO E PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 chiedendo: “In via principale e nel merito: Controparte_1
-accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco p.t., per le causali di cui alla Controparte_1
narrativa che precede, è responsabile dei danni patiti e patiendi dalla IG.ra , ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- Per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco p.t., a risarcire tutti i danni Controparte_1 patiti e patiendi dalla IG.ra nella misura di € 26.392,15 oltre spese legali Parte_1
stragiudiziali, o nella diversa misura che il Giudice riterrà congrua, giusta e dovuta, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del deducente procuratore dichiaratosi antistatario.
2.A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue:
- in data 05.06.2021 all'incirca alle ore 11,15 nel mentre percorreva l'incrocio che attraversa Via
Vittorio Veneto e Via XXV Maggio, in Ortona (CH) è caduta rovinosamente a terra a causa di un'insidia del manto stradale sconnesso e dissestato, non segnalato;
- alla caduta ha assistito il sig. che si era fermato per farla attraversare e che ha Persona_2 rilasciato dichiarazione in merito all'accaduto;
- sono intervenuti i Vigili Urbani di che hanno ricostruito la dinamica e hanno redatto CP_1
apposita annotazione di servizio con allegate 4 foto;
- è intervenuto il 118 che ha prestato le prime cure alla sig.ra accompagnandola altresì al Pt_2
pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Clinicizzato di Chieti;
- in conseguenza del sinistro ha riportato postumi invalidanti da trauma contusivo distorsivo a carico della spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori – ed una inabilità temporanea complessiva pari a giorni 58 così come meglio dettagliatamente descritto nella documentazione medica e nella relazione peritale di parte a firma del dott. in atti;
Persona_3
- tramite il proprio legale ha chiesto il risarcimento dei danni al il quale ha Controparte_1 attivato la polizza assicurativa (UnipolSai) per l'istruzione della pratica;
- che è stata avanzata negoziazione assistita ma con esito negativo;
- in sostanza, ha addebitato l'evento lesivo al per mancata manutenzione, Controparte_1
vigilanza e controllo del piano viario e ciò invocando in via principale la responsabilità ex art. 2051 c.c. e in via subordinata quella prevista dall'art. 2043 c.c.
pagina 2 di 12 3. Si è costituito il chiedendo: Controparte_1
- in via principale “il rigetto della domanda attorea;
- in subordine, “ove sia ritenuta fondata nell'an la domanda avversa, ridurre l'importo dell'eventuale condanna risarcitoria ex art. 1227 c.c. In base all'accertato concorso di colpa dell'avente diritto da stabilire in misura non inferiore al 70% o in quella diversa misura ritenuta di giustizia ed in ogni caso commisurandola all'effettivo danno conseguente al sinistro per cui è causa;
- con compensazione delle spese di giudizio e ctu”.
4.Il ha contestato l'addebito che gli è stato mosso per i danni subiti dall'attrice e, in ogni caso, CP_1 dedotto la sussistenza di un concorso di colpa di quest'ultima, controdeducendo, in sintesi, per quanto di interesse, che:
- dalla relazione del 16 marzo 2022 redatta a seguito di accertamento stragiudiziale effettuato dall'ufficio tecnico dell'Ente risulta che la caduta non è da imputare al manto stradale ma ad un fatto accidentale, da addebitare esclusivamente alla responsabilità della sig.ra , non Parte_1 ravvisandosi, nel caso di specie, un'insidia, considerata la visibilità e la percezione del pericolo per la sua dimensione e per l'orario in cui si è verificato il sinistro;
- il tratto di strada dove transitava l'attrice era stato interessato da precedenti lavori di sistemazione idrica da parte della le cui condizioni esterne di evidente irregolarità, specie in orario mattutino, CP_2
erano ampiamente ed agevolmente visibili e constatabili dal pedone solo se questi avesse prestato maggiore attenzione (cfr. foto agli atti e rapporto;
Testimone_1
- che è proprio tale prevedibilità, sufficiente, ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. così come affermato da orientamento giurisprudenziale (cfr Cassazione, ordinanza 6 luglio 2015, n. 13930);
-che la prevedibilità e la non visibilità dell'insidia, oltre che la condotta del danneggiato sono dati imprescindibili, (cfr ordinanza n° 7097/2019 del 12.03.2019), per valutare l'incidenza causale della condotta del danneggiato sull'evento dannoso, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. con riflessi sulla liquidazione del danno ove si ritenesse legittima la richiesta di parte attrice;
-la perizia di parte attrice non può essere decisiva ai fini dell'accertamento e quantificazione del danno, imponendosi, se del caso una CTU medico legale;
-il calcolo della richiesta di risarcimento del danno morale personalizzato in automatico del danno biologico con l'aumento per personalizzazione del 47 % del danno biologico è assolutamente arbitrario.
pagina 3 di 12 5. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio. Espletate le prove ammesse e la CTU medico legale, il giudizio giunge all'odierna decisione a seguito di deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice è parzialmente fondata e va accolta per i motivi e nei termini che saranno in appresso indicati.
Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'an debeatur.
Preliminarmente si osserva che la fattispecie in esame si inquadra nell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità di chi ha una cosa in custodia che causa un danno ad altri. Chi subisce il danno deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso. Chi ha in custodia la cosa deve provare il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile che esclude la sua responsabilità. Si tratta di una particolare ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto il custode della cosa è chiamato a rispondere del danno cagionato dalla cosa a prescindere da un suo eventuale comportamento colposo, sulla base della sola sussistenza di un nesso causale tra la cosa pericolosa e l'evento dannoso. (così
l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite N. 20943/2022). La giurisprudenza ha chiarito che per la configurabilità della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. è necessario che il custode abbia il potere di controllo sul bene e sia in grado di eliminare o attenuare situazioni che possono arrecare un danno (Cfr. Cass. civ. n. 15779/2006 e Cass. civ. n. 5308/2007).
Occorre quindi, innanzitutto, verificare la sussistenza di un potere di custodia da parte del CP_1
sul tratto di strada interessato dalla caduta oggetto di causa.
[...]
I Vigili Urbani locali, che si trovavano nelle vicinanze dell'accaduto, sono intervenuti immediatamente sul luogo del sinistro ed hanno accertato che la sig.ra è caduta nel territorio del Comune di Pt_1 nel mentre stava attraversando via XXIV Maggio in prossimità dell'incrocio con via Giovanni CP_1
XXIII. Hanno redatto annotazione di servizio prodotto in atti laddove si legge che la zona era stata interessata da lavori di scavo così come risulta dalle foto allegate, circostanza poi confermata dall'unico teste escusso di parte attrice.
E' stato quindi acclarato il potere di custodia del sulla strada oggetto di discussione Controparte_1 per cui è obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
Per ottenere il risarcimento dei danni, è sufficiente quindi che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa pericolosa e il danno, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, non deve pagina 4 di 12 provare l'assenza di colpa ma deve fornire la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera di azione idonea ad interrompere il nesso causale, ossia il caso fortuito.
. Il caso fortuito a carico del custode può consistere nell'improvvisa ed imprevedibile modifica dello stato dei luoghi, con impossibilità per il proprietario di intervenire tempestivamente per rimuovere o segnalare il pericolo. In tal senso la sentenza della Cassazione n. 24529/2009 che ha statuito “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con
l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe”.
Preme evidenziare che in ordine alla responsabilità per danni da bene in custodia la Cassazione a Sez.
Unite, da ultimo, con ordinanza del 30.06.2022 n. 20943 (rel. R.G. Conti), ha chiarito i principi sulla responsabilità da cose in custodia ribadendo un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da ogni connotato di colpa, ritendendola una responsabilità oggettiva.
La richiamata ordinanza ha rimarcato i caratteri di imprevedibilità e di inevitabilità che connotano il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, da intendersi senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Specificatamente il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c. e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr Cass. Civ. n. 2480/2018).
pagina 5 di 12 Tanto premesso, va rilevato che i fatti narrati dall'attrice hanno trovato adeguato riscontro nelle emergenze istruttorie svolta nel presente procedimento.
Sul punto, possono richiamarsi le dichiarazioni rese dal teste escusso, il quale ha Persona_2
confermato la circostanza della caduta ed in particolare ha affermato di aver visto cadere la sig.ra essendosi fermato per farla attraversare “all'incrocio in cui ci sono le colonnine elettriche” zona Pt_1
Caldari. Alla luce di tale dichiarazione la caduta deve ritenersi provata, in quanto il teste, che non ha nessun interesse ai fatti di causa, ha fornito una prova diretta della caduta.
Precisamente, il teste escusso ha riferito che è sceso dalla sua auto per soccorrere l'attrice ed ha visto che sul posto dove è caduta l'attrice “c'era una specie di traccia che in genere si fa per far passare i tubi” ed ha riconosciuto lo stato dei luoghi rappresentato nella foto mostratagli, geolocalizzata al n.1 ed allegata alla relazione di servizio del 7.6.2021.
Anche i Vigili Urbani nella loro relazione hanno riportato che la strada era stata interessata da scavi per lavori e hanno fotografato lo stato dei luoghi in un momento immediatamente successivo alla caduta.
Dalle foto prodotte si nota un tracciato di scavi risistemato similmente al manto stradale. Il teste ha dichiarato di aver notato che il manto stradale era sconnesso per un precedente scavo, successivamente ricoperto da una striscia presumibilmente di asfalto, senza alcuna segnalazione di pericolo. La sig.ra si trovava in un centro abitato, dove transitano i pedoni e, non avendo visto alcuna segnalazione Pt_1
di pericolo o di lavori in corso, con il suo carrellino della spesa, ha attraversato la strada.
Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro come offerta dalle dichiarazioni del testimone escusso e dalla annotazione di servizio dei vigili può ritenersi assolto l'onere probatorio che l'art. 2051 c.c. impone all'attrice, posto peraltro che il teste ha precisato il punto esatto della caduta, (segnalato con pennarello turchese anche nella foto agli atti) e ha puntualmente riferito in ordine alle specifiche caratteristiche del manto stradale sulla parte di pavimentazione disconnessa.
Occorre, a questo punto, verificare se parte convenuta abbia assolto al proprio onere di provare il caso fortuito per poter andare esente da responsabilità.
Il ha affermato che la rovinosa caduta dev'essere addebitata ad un fatto del tutto estraneo alla CP_1 dedotta anomalia stradale in quanto l'attrice, nel caso di specie, avrebbe dovuto avere maggiore attenzione essendosi verificato il sinistro di mattina, quindi in orario che permetteva la visibilità ed in un posto conosciuto alla sig.ra in pratica, ha eccepito che non sussistono i presupposti Pt_1 dell'insidia.
Si evidenzia che la maggiore attenzione che l'attrice avrebbe dovuto avere secondo parte convenuta, non può essere invocata per escludere la responsabilità dell'Ente. Ciò in quanto è stato provato che la pagina 6 di 12 caduta dell'attrice è avvenuta per la irregolarità della strada percorsa ovvero per l'insidia localizzata nelle vicinanze del tombino. Non si può non tener conto che la strada è stata mal riparata e che l'ammaloramento è visibile in alcuni punti e non visibile in altri così come è emerso anche dalle foto.
Non può certo escludersi la responsabilità del il quale non ha provveduto ad adottare CP_1
accorgimenti per ridurre il rischio di pericolo creatosi con la cattiva riparazione della strada, quantomeno, segnalando l'insidia.
Preme precisare, comunque, che nell'accertamento della responsabilità oggettiva dell'Ente non si è tenuto conto delle dichiarazioni di pericolosità e di invisibilità dell'insidia riportate dai Vigili nella annotazione di servizio e ciò, tenuto conto sia dell'orientamento giurisprudenziale, correttamente riportato nella III memoria ex art. 171 ter c.p.c. da parte convenuta ed anche in forza della recente ordinanza della Cassazione n. 10376 del 17.04.24.
Ad ogni buon conto, anche a non voler considerare il giudizio di pericolosità affermata dai Vigili, occorre tener presente che quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, occorre svolgere un duplice accertamento: che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso si è già espressa la Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr. Sentenza n. 13222 del 27/06/2016).
Nel caso di specie non vi è prova in tal senso, anzi vi è prova contraria in quanto è stato dimostrato che non vi era segnalazione del dissesto stradale e dell'eventuale pericolo che tale dissesto avrebbe potuto provocare così come in effetti è accaduto. La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Nel caso di specie non può sostenersi che la condotta della sig.ra sia stata Pt_1
imprevedibile in quanto la strada era similmente riparata con asfalto ed era aperta al pubblico. In realtà, la colpa che si può addebitare all'attrice è l'aver concorso a determinare i danni subiti. Deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Giova richiamare le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della pagina 7 di 12 vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.
Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che non si può prevedere.
Ciò non significa, tuttavia, che la colpa della vittima -ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile -ai sensi dell'art. 1227 c.c. Nello specifico vi è un concorso di colpa nella causazione dell'evento da parte dell'attrice, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. poichè la sig.ra conosceva lo stato dei luoghi, in quanto risulta Pt_1 residente in quella zona, per cui la situazione del posto e l'orario in cui si è verificato il sinistro avrebbero sicuramente dovuto suggerire una maggiore prudenza ed attenzione da parte dell'attrice (cfr. sul punto, la sentenza n. 26524 del 20 novembre 2020 laddove la Corte ha stabilito che anche se un pedone, non si accorge del dissesto del manto stradale e cade, può richiedere un risarcimento all'ente gestore della strada. Motivo per cui, la disattenzione del pedone non elimina il diritto al risarcimento, ma influisce sull'entità dello stesso).
A tal proposito, si osserva che la condotta della vittima assume efficacia esclusiva solo ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (sul punto Cass. Civ. N. 2481/2018).
Nel caso in esame, alla luce delle emergenze processuali, ricorrono i presupposti della responsabilità concorrente, poiché l'attrice, a fronte delle specifiche circostanze di tempo e di luogo (condizioni di luminosità, condizioni della strada e visibilità della disconnessione), non ha fatto un uso del tutto accorto e diligente della strada in questione;
dall'altra, la pubblica amministrazione ha omesso di manutenere correttamente il tratto di strada teatro dell'incidente.
L'art. 1227 c.c. primo comma stabilisce che il risarcimento può essere ridotto in base al grado di colpa del danneggiato e all'impatto di tale colpa sul danno subito.
A tal proposito, la Corte di Cassazione recentemente con la sentenza n. 23804 del 4 settembre 2024 ha precisato che “il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato né “a senso”, né “a sensazione”, ma va valutato in base ai criteri stabiliti dall'art. 1227, comma primo, c.c., e cioè diminuendo il risarcimento “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate“.
pagina 8 di 12 La legge impone dunque al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e valutare:
“quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno”.
Alla luce delle considerazioni e delle emergenze istruttorie che precedono, ritiene il Tribunale che debba ascriversi eguale contributo causale – in ragione del 50% cadauno – all'apporto fornito dalla pubblica amministrazione e dall'attrice.
2) Sul quantum debeatur.
Preliminarmente si osserva che il Dott. , dando un parere medico-legale sull'occorso Persona_3
alla parte attrice, depositato in atti, ha evidenziato che il complesso lesivo accertato è coerente con la riferita caduta. Alla medesima conclusione è pervenuto il consulente d'ufficio dott.ssa
[...]
che ha riscontrato la piena compatibilità del quadro clinico con la caduta. Il dott. Per_4 Per_3
ha valutato un danno biologico del 11-12%, una inabilità temporanea parziale al 75% pari a 15 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 25 giorni e una inabilità temporanea parziale al 25% di 18 giorni.
Il consulente d'ufficio dott.ssa invece ha riscontrato un danno biologico nella misura Per_4
complessiva del 5% ed una inabilità temporanea parziale al 75% di 15 (quindici) giorni, conseguendo un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% quantificabile in giorni 15 (quindici) e un periodo di inabilità parziale al 25% di giorni 10 (dieci).
Va rilevato che nessuna parte ha formulato osservazioni alla CTU espletata.
Per l'entità dei danni subiti dall'istante, appaiono condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il consulente d'ufficio Dott.ssa , così come riportate a pagina 5 della relazione e come Persona_4
sopra evidenziate.
Passando alla concreta monetizzazione del danno da risarcire, si deve preliminarmente sottolineare che nella liquidazione della somma base da attribuire al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale, che va determinata con criterio equitativo (artt. 2056 e 1226 c.c.), questo giudice ritiene di dovere fare applicazione della cd. “tabella” di Milano, aggiornata in base agli indici Istat dall'Osservatorio sulla
Giustizia in data 21 maggio 2024 sia perché tale tabella è un documento di calcolo utilizzata da numerosi giudici del Tribunale di Chieti (che non ha elaborato tabelle locali) e da altri uffici giudiziari nazionali, sia perché la tabella di Milano, nella predeterminazione del valore del punto, tiene conto dell'età dell'infortunato e della più che proporzionale incidenza del crescente grado di invalidità. Il che,
pagina 9 di 12 non solo appare razionale, ma offre al giudice la possibilità di determinare una somma che già in partenza tiene conto (di talune) delle peculiarità della fattispecie concreta. Tenuto conto degli indici
Istat, per il danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, dall'1.1.2021 all'1.1.2024 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2021 sono stati rivalutati del 16,2268% (coefficiente di raccordo =1,162268).
Occorre ricordare che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio civile di Milano aveva già proposto una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazioni medi ovvero peculiari;
del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento al c.d. danno biologico standard;
della c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive- del danno biologico;
del c.d. danno morale. I valori monetari della liquidazione congiunta sono stati riferiti ai valori medi. Quindi, individuato il valore del c.d. punto, partendo dalla sola componente del c.d. danno biologico, va aumentato di una percentuale ponderata per la sofferenza soggettiva (dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% , quindi tale percentuale di aumento va applicato al caso in esame). Il giudice deve valutare se occorre determinare un aumento massimo del 50% del danno biologico per la c.d. personalizzazione e ciò in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti nel caso concreto meritevoli di accoglimento. Nel caso in esame quest'ultimo aumento non è dovuto, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare ulteriori sofferenze psichiche o fisiche dell'attrice a cui spetta l'onere probatorio della c.d. personalizzazione.
Difatti, la congruità degli importi da liquidare va valutata in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nel caso concreto, anche sulla base delle emergenze della CTU. Per il danno non patrimoniale temporaneo la tabella richiamata ha adottato il valore monetario medio per un giorno di inabilità temporanea assoluta nella misura di euro 115,00.
Passando ora alla quantificazione del danno posto all'attenzione, è da dire che il CTU ha quantificato il danno permanente nella misura del 5% ed ha attribuito all'attrice un'invalidità temporanea del 100% per 45 giorni, del 75% per altri 10 giorni, del 50% per altri 10 giorni e del 25% per altri 10 giorni.
Tenuto conto che al momento del fatto l'infortunata aveva 73 anni, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate, possono liquidarsi le seguenti voci di danno all'attualità nel seguente modo:
a) il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nonché di quello conseguente pagina 10 di 12 alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva che, in relazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza ed alle particolarità del caso concreto, e conformemente alle tabelle indicate, si determina equitativamente in euro 6.966,00;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida in euro 6.900,00.
Alla luce di quanto precisato in precedenza, i danni complessivamente liquidati in favore dell'istante a titolo di danno non patrimoniale, sono quantificabili complessivamente in euro 13.866,00 all'attualità, ridotti nella misura del 50% ad euro 6.933,00 attesa la condotta concorsuale dell'attrice al verificarsi del sinistro.
Si devono inoltre riconoscere i danni patrimoniali per spese mediche documentate, quantificabili, in €
416,40, sempre al 50%. Non risultano necessarie spese mediche future.
Dal momento che le somme sopra individuate quale risarcimento del danno all'attualità sono state espresse in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema
Corte che, con una decisione a Sezioni Unite (cfr Cass. 1712/1995, Cass. 10291/2001), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
Si è statuito, infatti, che in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Se, quindi, il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito, invece, effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio. In conseguenza di ciò, a titolo di risarcimento per il c.d. danno da ritardo, il convenuto va condannato anche al pagamento degli interessi compensativi al tasso legale sulle somme originarie non rivalutate,
pagina 11 di 12 di anno in anno rivalutate secondo indici Istat Foi dalla data del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'ente convenuto dovrà corrispondere all'attrice gli interessi al tasso legale dalla data del fatto (5.6.2021) ad oggi sulla somma liquidata e dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale.
3) Sulle spese di lite
Vista la soccombenza parziale, tutte le spese e le competenze del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara il nella persona del Sindaco p.t., responsabile dell'evento occorso Controparte_1 in data 7.6.2021 ad ai danni dell'attrice nella misura del 50%; CP_1
b) condanna il nella persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma complessiva di euro 6.933,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto
(7.6.2021) e via via rivalutato anno per anno sino all'attualità, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo e al rimborso nella misura del 50% in favore dell'attrice delle spese mediche sostenute, quindi pari ad euro 208,20;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone definitivamente le spese per la CTU a carico delle parti in egual misura tra di loro.
Ortona 03.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 152/2023 promossa da:
( , elettivamente domiciliata in Ortona (CH) Parte_1 C.F._1 alla P.zza Porta Caldari, 26 presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Mililli ( C.F.:
) dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del suo Sindaco pro tempore sig. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Chieti alla Via Brigata Maiella 2 presso e nello studio Persona_1 dell'Avv. Gabriele Rocchetti ( cf ) dal quale è rappresentato e difeso giusta C.F._3
procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2049-2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da relative note scritte (da intendersi qui integralmente richiamate per relationem) in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
pagina 1 di 12 FATTO E PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 chiedendo: “In via principale e nel merito: Controparte_1
-accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco p.t., per le causali di cui alla Controparte_1
narrativa che precede, è responsabile dei danni patiti e patiendi dalla IG.ra , ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- Per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco p.t., a risarcire tutti i danni Controparte_1 patiti e patiendi dalla IG.ra nella misura di € 26.392,15 oltre spese legali Parte_1
stragiudiziali, o nella diversa misura che il Giudice riterrà congrua, giusta e dovuta, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del deducente procuratore dichiaratosi antistatario.
2.A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue:
- in data 05.06.2021 all'incirca alle ore 11,15 nel mentre percorreva l'incrocio che attraversa Via
Vittorio Veneto e Via XXV Maggio, in Ortona (CH) è caduta rovinosamente a terra a causa di un'insidia del manto stradale sconnesso e dissestato, non segnalato;
- alla caduta ha assistito il sig. che si era fermato per farla attraversare e che ha Persona_2 rilasciato dichiarazione in merito all'accaduto;
- sono intervenuti i Vigili Urbani di che hanno ricostruito la dinamica e hanno redatto CP_1
apposita annotazione di servizio con allegate 4 foto;
- è intervenuto il 118 che ha prestato le prime cure alla sig.ra accompagnandola altresì al Pt_2
pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Clinicizzato di Chieti;
- in conseguenza del sinistro ha riportato postumi invalidanti da trauma contusivo distorsivo a carico della spalla destra con lesione della cuffia dei rotatori – ed una inabilità temporanea complessiva pari a giorni 58 così come meglio dettagliatamente descritto nella documentazione medica e nella relazione peritale di parte a firma del dott. in atti;
Persona_3
- tramite il proprio legale ha chiesto il risarcimento dei danni al il quale ha Controparte_1 attivato la polizza assicurativa (UnipolSai) per l'istruzione della pratica;
- che è stata avanzata negoziazione assistita ma con esito negativo;
- in sostanza, ha addebitato l'evento lesivo al per mancata manutenzione, Controparte_1
vigilanza e controllo del piano viario e ciò invocando in via principale la responsabilità ex art. 2051 c.c. e in via subordinata quella prevista dall'art. 2043 c.c.
pagina 2 di 12 3. Si è costituito il chiedendo: Controparte_1
- in via principale “il rigetto della domanda attorea;
- in subordine, “ove sia ritenuta fondata nell'an la domanda avversa, ridurre l'importo dell'eventuale condanna risarcitoria ex art. 1227 c.c. In base all'accertato concorso di colpa dell'avente diritto da stabilire in misura non inferiore al 70% o in quella diversa misura ritenuta di giustizia ed in ogni caso commisurandola all'effettivo danno conseguente al sinistro per cui è causa;
- con compensazione delle spese di giudizio e ctu”.
4.Il ha contestato l'addebito che gli è stato mosso per i danni subiti dall'attrice e, in ogni caso, CP_1 dedotto la sussistenza di un concorso di colpa di quest'ultima, controdeducendo, in sintesi, per quanto di interesse, che:
- dalla relazione del 16 marzo 2022 redatta a seguito di accertamento stragiudiziale effettuato dall'ufficio tecnico dell'Ente risulta che la caduta non è da imputare al manto stradale ma ad un fatto accidentale, da addebitare esclusivamente alla responsabilità della sig.ra , non Parte_1 ravvisandosi, nel caso di specie, un'insidia, considerata la visibilità e la percezione del pericolo per la sua dimensione e per l'orario in cui si è verificato il sinistro;
- il tratto di strada dove transitava l'attrice era stato interessato da precedenti lavori di sistemazione idrica da parte della le cui condizioni esterne di evidente irregolarità, specie in orario mattutino, CP_2
erano ampiamente ed agevolmente visibili e constatabili dal pedone solo se questi avesse prestato maggiore attenzione (cfr. foto agli atti e rapporto;
Testimone_1
- che è proprio tale prevedibilità, sufficiente, ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. così come affermato da orientamento giurisprudenziale (cfr Cassazione, ordinanza 6 luglio 2015, n. 13930);
-che la prevedibilità e la non visibilità dell'insidia, oltre che la condotta del danneggiato sono dati imprescindibili, (cfr ordinanza n° 7097/2019 del 12.03.2019), per valutare l'incidenza causale della condotta del danneggiato sull'evento dannoso, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. con riflessi sulla liquidazione del danno ove si ritenesse legittima la richiesta di parte attrice;
-la perizia di parte attrice non può essere decisiva ai fini dell'accertamento e quantificazione del danno, imponendosi, se del caso una CTU medico legale;
-il calcolo della richiesta di risarcimento del danno morale personalizzato in automatico del danno biologico con l'aumento per personalizzazione del 47 % del danno biologico è assolutamente arbitrario.
pagina 3 di 12 5. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio. Espletate le prove ammesse e la CTU medico legale, il giudizio giunge all'odierna decisione a seguito di deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attrice è parzialmente fondata e va accolta per i motivi e nei termini che saranno in appresso indicati.
Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'an debeatur.
Preliminarmente si osserva che la fattispecie in esame si inquadra nell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità di chi ha una cosa in custodia che causa un danno ad altri. Chi subisce il danno deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso. Chi ha in custodia la cosa deve provare il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile che esclude la sua responsabilità. Si tratta di una particolare ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto il custode della cosa è chiamato a rispondere del danno cagionato dalla cosa a prescindere da un suo eventuale comportamento colposo, sulla base della sola sussistenza di un nesso causale tra la cosa pericolosa e l'evento dannoso. (così
l'orientamento della Cass. Civ. Sez. Unite N. 20943/2022). La giurisprudenza ha chiarito che per la configurabilità della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. è necessario che il custode abbia il potere di controllo sul bene e sia in grado di eliminare o attenuare situazioni che possono arrecare un danno (Cfr. Cass. civ. n. 15779/2006 e Cass. civ. n. 5308/2007).
Occorre quindi, innanzitutto, verificare la sussistenza di un potere di custodia da parte del CP_1
sul tratto di strada interessato dalla caduta oggetto di causa.
[...]
I Vigili Urbani locali, che si trovavano nelle vicinanze dell'accaduto, sono intervenuti immediatamente sul luogo del sinistro ed hanno accertato che la sig.ra è caduta nel territorio del Comune di Pt_1 nel mentre stava attraversando via XXIV Maggio in prossimità dell'incrocio con via Giovanni CP_1
XXIII. Hanno redatto annotazione di servizio prodotto in atti laddove si legge che la zona era stata interessata da lavori di scavo così come risulta dalle foto allegate, circostanza poi confermata dall'unico teste escusso di parte attrice.
E' stato quindi acclarato il potere di custodia del sulla strada oggetto di discussione Controparte_1 per cui è obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
Per ottenere il risarcimento dei danni, è sufficiente quindi che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa pericolosa e il danno, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, non deve pagina 4 di 12 provare l'assenza di colpa ma deve fornire la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera di azione idonea ad interrompere il nesso causale, ossia il caso fortuito.
. Il caso fortuito a carico del custode può consistere nell'improvvisa ed imprevedibile modifica dello stato dei luoghi, con impossibilità per il proprietario di intervenire tempestivamente per rimuovere o segnalare il pericolo. In tal senso la sentenza della Cassazione n. 24529/2009 che ha statuito “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con
l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe”.
Preme evidenziare che in ordine alla responsabilità per danni da bene in custodia la Cassazione a Sez.
Unite, da ultimo, con ordinanza del 30.06.2022 n. 20943 (rel. R.G. Conti), ha chiarito i principi sulla responsabilità da cose in custodia ribadendo un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da ogni connotato di colpa, ritendendola una responsabilità oggettiva.
La richiamata ordinanza ha rimarcato i caratteri di imprevedibilità e di inevitabilità che connotano il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, da intendersi senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Specificatamente il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c. e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr Cass. Civ. n. 2480/2018).
pagina 5 di 12 Tanto premesso, va rilevato che i fatti narrati dall'attrice hanno trovato adeguato riscontro nelle emergenze istruttorie svolta nel presente procedimento.
Sul punto, possono richiamarsi le dichiarazioni rese dal teste escusso, il quale ha Persona_2
confermato la circostanza della caduta ed in particolare ha affermato di aver visto cadere la sig.ra essendosi fermato per farla attraversare “all'incrocio in cui ci sono le colonnine elettriche” zona Pt_1
Caldari. Alla luce di tale dichiarazione la caduta deve ritenersi provata, in quanto il teste, che non ha nessun interesse ai fatti di causa, ha fornito una prova diretta della caduta.
Precisamente, il teste escusso ha riferito che è sceso dalla sua auto per soccorrere l'attrice ed ha visto che sul posto dove è caduta l'attrice “c'era una specie di traccia che in genere si fa per far passare i tubi” ed ha riconosciuto lo stato dei luoghi rappresentato nella foto mostratagli, geolocalizzata al n.1 ed allegata alla relazione di servizio del 7.6.2021.
Anche i Vigili Urbani nella loro relazione hanno riportato che la strada era stata interessata da scavi per lavori e hanno fotografato lo stato dei luoghi in un momento immediatamente successivo alla caduta.
Dalle foto prodotte si nota un tracciato di scavi risistemato similmente al manto stradale. Il teste ha dichiarato di aver notato che il manto stradale era sconnesso per un precedente scavo, successivamente ricoperto da una striscia presumibilmente di asfalto, senza alcuna segnalazione di pericolo. La sig.ra si trovava in un centro abitato, dove transitano i pedoni e, non avendo visto alcuna segnalazione Pt_1
di pericolo o di lavori in corso, con il suo carrellino della spesa, ha attraversato la strada.
Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro come offerta dalle dichiarazioni del testimone escusso e dalla annotazione di servizio dei vigili può ritenersi assolto l'onere probatorio che l'art. 2051 c.c. impone all'attrice, posto peraltro che il teste ha precisato il punto esatto della caduta, (segnalato con pennarello turchese anche nella foto agli atti) e ha puntualmente riferito in ordine alle specifiche caratteristiche del manto stradale sulla parte di pavimentazione disconnessa.
Occorre, a questo punto, verificare se parte convenuta abbia assolto al proprio onere di provare il caso fortuito per poter andare esente da responsabilità.
Il ha affermato che la rovinosa caduta dev'essere addebitata ad un fatto del tutto estraneo alla CP_1 dedotta anomalia stradale in quanto l'attrice, nel caso di specie, avrebbe dovuto avere maggiore attenzione essendosi verificato il sinistro di mattina, quindi in orario che permetteva la visibilità ed in un posto conosciuto alla sig.ra in pratica, ha eccepito che non sussistono i presupposti Pt_1 dell'insidia.
Si evidenzia che la maggiore attenzione che l'attrice avrebbe dovuto avere secondo parte convenuta, non può essere invocata per escludere la responsabilità dell'Ente. Ciò in quanto è stato provato che la pagina 6 di 12 caduta dell'attrice è avvenuta per la irregolarità della strada percorsa ovvero per l'insidia localizzata nelle vicinanze del tombino. Non si può non tener conto che la strada è stata mal riparata e che l'ammaloramento è visibile in alcuni punti e non visibile in altri così come è emerso anche dalle foto.
Non può certo escludersi la responsabilità del il quale non ha provveduto ad adottare CP_1
accorgimenti per ridurre il rischio di pericolo creatosi con la cattiva riparazione della strada, quantomeno, segnalando l'insidia.
Preme precisare, comunque, che nell'accertamento della responsabilità oggettiva dell'Ente non si è tenuto conto delle dichiarazioni di pericolosità e di invisibilità dell'insidia riportate dai Vigili nella annotazione di servizio e ciò, tenuto conto sia dell'orientamento giurisprudenziale, correttamente riportato nella III memoria ex art. 171 ter c.p.c. da parte convenuta ed anche in forza della recente ordinanza della Cassazione n. 10376 del 17.04.24.
Ad ogni buon conto, anche a non voler considerare il giudizio di pericolosità affermata dai Vigili, occorre tener presente che quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, occorre svolgere un duplice accertamento: che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso si è già espressa la Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr. Sentenza n. 13222 del 27/06/2016).
Nel caso di specie non vi è prova in tal senso, anzi vi è prova contraria in quanto è stato dimostrato che non vi era segnalazione del dissesto stradale e dell'eventuale pericolo che tale dissesto avrebbe potuto provocare così come in effetti è accaduto. La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Nel caso di specie non può sostenersi che la condotta della sig.ra sia stata Pt_1
imprevedibile in quanto la strada era similmente riparata con asfalto ed era aperta al pubblico. In realtà, la colpa che si può addebitare all'attrice è l'aver concorso a determinare i danni subiti. Deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Giova richiamare le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della pagina 7 di 12 vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.
Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che non si può prevedere.
Ciò non significa, tuttavia, che la colpa della vittima -ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile -ai sensi dell'art. 1227 c.c. Nello specifico vi è un concorso di colpa nella causazione dell'evento da parte dell'attrice, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. poichè la sig.ra conosceva lo stato dei luoghi, in quanto risulta Pt_1 residente in quella zona, per cui la situazione del posto e l'orario in cui si è verificato il sinistro avrebbero sicuramente dovuto suggerire una maggiore prudenza ed attenzione da parte dell'attrice (cfr. sul punto, la sentenza n. 26524 del 20 novembre 2020 laddove la Corte ha stabilito che anche se un pedone, non si accorge del dissesto del manto stradale e cade, può richiedere un risarcimento all'ente gestore della strada. Motivo per cui, la disattenzione del pedone non elimina il diritto al risarcimento, ma influisce sull'entità dello stesso).
A tal proposito, si osserva che la condotta della vittima assume efficacia esclusiva solo ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (sul punto Cass. Civ. N. 2481/2018).
Nel caso in esame, alla luce delle emergenze processuali, ricorrono i presupposti della responsabilità concorrente, poiché l'attrice, a fronte delle specifiche circostanze di tempo e di luogo (condizioni di luminosità, condizioni della strada e visibilità della disconnessione), non ha fatto un uso del tutto accorto e diligente della strada in questione;
dall'altra, la pubblica amministrazione ha omesso di manutenere correttamente il tratto di strada teatro dell'incidente.
L'art. 1227 c.c. primo comma stabilisce che il risarcimento può essere ridotto in base al grado di colpa del danneggiato e all'impatto di tale colpa sul danno subito.
A tal proposito, la Corte di Cassazione recentemente con la sentenza n. 23804 del 4 settembre 2024 ha precisato che “il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato né “a senso”, né “a sensazione”, ma va valutato in base ai criteri stabiliti dall'art. 1227, comma primo, c.c., e cioè diminuendo il risarcimento “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate“.
pagina 8 di 12 La legge impone dunque al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore, e valutare:
“quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno”.
Alla luce delle considerazioni e delle emergenze istruttorie che precedono, ritiene il Tribunale che debba ascriversi eguale contributo causale – in ragione del 50% cadauno – all'apporto fornito dalla pubblica amministrazione e dall'attrice.
2) Sul quantum debeatur.
Preliminarmente si osserva che il Dott. , dando un parere medico-legale sull'occorso Persona_3
alla parte attrice, depositato in atti, ha evidenziato che il complesso lesivo accertato è coerente con la riferita caduta. Alla medesima conclusione è pervenuto il consulente d'ufficio dott.ssa
[...]
che ha riscontrato la piena compatibilità del quadro clinico con la caduta. Il dott. Per_4 Per_3
ha valutato un danno biologico del 11-12%, una inabilità temporanea parziale al 75% pari a 15 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 25 giorni e una inabilità temporanea parziale al 25% di 18 giorni.
Il consulente d'ufficio dott.ssa invece ha riscontrato un danno biologico nella misura Per_4
complessiva del 5% ed una inabilità temporanea parziale al 75% di 15 (quindici) giorni, conseguendo un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% quantificabile in giorni 15 (quindici) e un periodo di inabilità parziale al 25% di giorni 10 (dieci).
Va rilevato che nessuna parte ha formulato osservazioni alla CTU espletata.
Per l'entità dei danni subiti dall'istante, appaiono condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il consulente d'ufficio Dott.ssa , così come riportate a pagina 5 della relazione e come Persona_4
sopra evidenziate.
Passando alla concreta monetizzazione del danno da risarcire, si deve preliminarmente sottolineare che nella liquidazione della somma base da attribuire al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale, che va determinata con criterio equitativo (artt. 2056 e 1226 c.c.), questo giudice ritiene di dovere fare applicazione della cd. “tabella” di Milano, aggiornata in base agli indici Istat dall'Osservatorio sulla
Giustizia in data 21 maggio 2024 sia perché tale tabella è un documento di calcolo utilizzata da numerosi giudici del Tribunale di Chieti (che non ha elaborato tabelle locali) e da altri uffici giudiziari nazionali, sia perché la tabella di Milano, nella predeterminazione del valore del punto, tiene conto dell'età dell'infortunato e della più che proporzionale incidenza del crescente grado di invalidità. Il che,
pagina 9 di 12 non solo appare razionale, ma offre al giudice la possibilità di determinare una somma che già in partenza tiene conto (di talune) delle peculiarità della fattispecie concreta. Tenuto conto degli indici
Istat, per il danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, dall'1.1.2021 all'1.1.2024 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2021 sono stati rivalutati del 16,2268% (coefficiente di raccordo =1,162268).
Occorre ricordare che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio civile di Milano aveva già proposto una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazioni medi ovvero peculiari;
del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento al c.d. danno biologico standard;
della c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive- del danno biologico;
del c.d. danno morale. I valori monetari della liquidazione congiunta sono stati riferiti ai valori medi. Quindi, individuato il valore del c.d. punto, partendo dalla sola componente del c.d. danno biologico, va aumentato di una percentuale ponderata per la sofferenza soggettiva (dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% , quindi tale percentuale di aumento va applicato al caso in esame). Il giudice deve valutare se occorre determinare un aumento massimo del 50% del danno biologico per la c.d. personalizzazione e ciò in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti nel caso concreto meritevoli di accoglimento. Nel caso in esame quest'ultimo aumento non è dovuto, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare ulteriori sofferenze psichiche o fisiche dell'attrice a cui spetta l'onere probatorio della c.d. personalizzazione.
Difatti, la congruità degli importi da liquidare va valutata in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nel caso concreto, anche sulla base delle emergenze della CTU. Per il danno non patrimoniale temporaneo la tabella richiamata ha adottato il valore monetario medio per un giorno di inabilità temporanea assoluta nella misura di euro 115,00.
Passando ora alla quantificazione del danno posto all'attenzione, è da dire che il CTU ha quantificato il danno permanente nella misura del 5% ed ha attribuito all'attrice un'invalidità temporanea del 100% per 45 giorni, del 75% per altri 10 giorni, del 50% per altri 10 giorni e del 25% per altri 10 giorni.
Tenuto conto che al momento del fatto l'infortunata aveva 73 anni, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate, possono liquidarsi le seguenti voci di danno all'attualità nel seguente modo:
a) il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nonché di quello conseguente pagina 10 di 12 alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva che, in relazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza ed alle particolarità del caso concreto, e conformemente alle tabelle indicate, si determina equitativamente in euro 6.966,00;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida in euro 6.900,00.
Alla luce di quanto precisato in precedenza, i danni complessivamente liquidati in favore dell'istante a titolo di danno non patrimoniale, sono quantificabili complessivamente in euro 13.866,00 all'attualità, ridotti nella misura del 50% ad euro 6.933,00 attesa la condotta concorsuale dell'attrice al verificarsi del sinistro.
Si devono inoltre riconoscere i danni patrimoniali per spese mediche documentate, quantificabili, in €
416,40, sempre al 50%. Non risultano necessarie spese mediche future.
Dal momento che le somme sopra individuate quale risarcimento del danno all'attualità sono state espresse in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema
Corte che, con una decisione a Sezioni Unite (cfr Cass. 1712/1995, Cass. 10291/2001), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
Si è statuito, infatti, che in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Se, quindi, il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito, invece, effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio. In conseguenza di ciò, a titolo di risarcimento per il c.d. danno da ritardo, il convenuto va condannato anche al pagamento degli interessi compensativi al tasso legale sulle somme originarie non rivalutate,
pagina 11 di 12 di anno in anno rivalutate secondo indici Istat Foi dalla data del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'ente convenuto dovrà corrispondere all'attrice gli interessi al tasso legale dalla data del fatto (5.6.2021) ad oggi sulla somma liquidata e dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale.
3) Sulle spese di lite
Vista la soccombenza parziale, tutte le spese e le competenze del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara il nella persona del Sindaco p.t., responsabile dell'evento occorso Controparte_1 in data 7.6.2021 ad ai danni dell'attrice nella misura del 50%; CP_1
b) condanna il nella persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma complessiva di euro 6.933,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto
(7.6.2021) e via via rivalutato anno per anno sino all'attualità, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al soddisfo e al rimborso nella misura del 50% in favore dell'attrice delle spese mediche sostenute, quindi pari ad euro 208,20;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone definitivamente le spese per la CTU a carico delle parti in egual misura tra di loro.
Ortona 03.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
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