Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 2719
CASS
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, all'attualità del pericolo e alla ritenuta inadeguatezza della misura cautelare domiciliare con braccialetto elettronico a contenere detta esigenza.

    La tecnica espositiva del Tribunale, che ha incorporato il primo provvedimento emesso e ha poi richiamato, in merito alle esigenze cautelari, la motivazione già formulata, può suscitare qualche perplessità formale, ma non comporta violazione di legge o vizio della motivazione. Il Tribunale non era tenuto a modificare o integrare la motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in quanto il relativo motivo di ricorso era stato ritenuto assorbito dalla Corte di cassazione, che aveva annullato il provvedimento solo in ragione del mancato esame della censura in ordine all'autonomia del provvedimento del Gip; la sentenza rescindente non si è quindi pronunciata sul punto e il Tribunale, in sede di rinvio, ha rispettato il mandato conferito dalla Corte di legittimità, respingendo motivatamente l'assunto difensivo. La Corte di cassazione non ha annullato la motivazione resa dal primo provvedimento in ordine alle esigenze cautelari; sicché ben poteva il Tribunale riproporre le medesime motivazioni già adottate con il primo provvedimento impugnato che ha richiamato per incorporazione. In modo analogo la difesa poteva riproporre le medesime censure già formulate sul punto, con il primo ricorso, poiché non si è formata alcuna preclusione al riguardo.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, poiché il Tribunale ha erroneamente valutato il numero dei soggetti destinatari delle illecite cessioni realizzate dall'indagata e il travisamento del numero dei consumatori, soltanto quattro e non nove, definiti come "consistente platea di consumatori" ha inciso nella scelta della misura. Il Tribunale, infine, ha giustificato la necessità del carcere sul presupposto dell'estrema pericolosità sociale dell'indagata e non ha considerato la possibilità di una misura domiciliare anche con il braccialetto.

    La difesa censura il merito della valutazione del Tribunale in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura da applicare; dal provvedimento risulta che la ricorrente è stata protagonista di un'attività di cessione reiterata nel tempo per molti mesi, in favore di "una consistente platea di consumatori", sicché la sua estrema pericolosità sociale non consente di applicare la misura domiciliare, che non servirebbe a interrompere le attività illecite, considerato che potrebbe ricevere in casa i suoi clienti. Trattasi di motivazione congrua e conforme ai principi dettati in tema dalla giurisprudenza. Le censure formulate dalla difesa risultano generiche, poiché la circostanza che il numero dei consumatori intercettati siano quattro o nove non emerge dal tenore del provvedimento e comunque non inficia la tenuta logica della valutazione del Tribunale, che ha sottolineato la pluralità di soggetti i quali hanno dichiarato di avere acquistato sostanze stupefacenti dall'indagata, che risulta svolgere un'attività reiterata nel tempo, collaborando attivamente con il compagno. Il Tribunale ha infatti osservato che la misura domiciliare non consente di contenere il significativo rischio di recidiva, in ragione dello stabile inserimento della indagata nell'attività di spaccio, che, per le sue peculiari caratteristiche, potrebbe proseguire in ambito domiciliare. Il giudizio di pericolosità è, in conclusione, adeguatamente motivato e risulta immune dai vizi dedotti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 2719
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2719
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo