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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025000418 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di inammissibilità del Comune resistente.
Infatti il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. è stato sottoscritto solo dall'Arch. Difensore_1
, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo. Non rileva che il mandato fosse stato conferito in modo non disgiunto anche al Rag. Difensore_2, dal momento che quest'ultimo non firma il ricorso, quindi non può dirsi che lo abbia promosso.
In conclusione il ricorso è stato sottoscritto da un professionista non abilitato, per la presente fattispecie, alla difesa tributaria. L'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede l'obbligo dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato. In tema di assistenza, sulla base del dettato normativo, è necessario effettuare una - 4 - distinzione tra l'abilitazione a carattere generale, che è attribuita alle categorie previste dal comma 3 del predetto articolo (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, etc..) e l'abilitazione a carattere limitato e specifico, riconosciuta, in relazione a determinate materie, a soggetti che abbiano particolare esperienza in argomenti specifici. In relazione alle categorie che hanno abilitazione limitata si rileva che gli architetti, come gli ingegneri, i geometri ecc., hanno abilitazione limitatamente alle controversie in materia catastale.
La controversia attuale non riguarda la materia catastale (di competenza dell'Agenzia delle Entrate) bensì
l'omesso versamento di imposta IMU, materia non di competenza degli architetti. Pertanto il ricorso, risultando sottoscritto solo da un soggetto non abilitato alla difesa tributaria è improcedibile.
D'altra parte anche nel merito il ricorso non avrebbe miglior fortuna. L'IMU richiesta dal Comune è stata calcolata valorizzando la rendita catastale determinata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza. Sul Punto il ricorrente risulta soccombente, avendo contestato la rendita, nei procedimenti contro l'Agenzia (v. Sentenza n. 520.02.2022 Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza).
Spese ex lege.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025000418 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di inammissibilità del Comune resistente.
Infatti il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. è stato sottoscritto solo dall'Arch. Difensore_1
, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo. Non rileva che il mandato fosse stato conferito in modo non disgiunto anche al Rag. Difensore_2, dal momento che quest'ultimo non firma il ricorso, quindi non può dirsi che lo abbia promosso.
In conclusione il ricorso è stato sottoscritto da un professionista non abilitato, per la presente fattispecie, alla difesa tributaria. L'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede l'obbligo dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato. In tema di assistenza, sulla base del dettato normativo, è necessario effettuare una - 4 - distinzione tra l'abilitazione a carattere generale, che è attribuita alle categorie previste dal comma 3 del predetto articolo (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, etc..) e l'abilitazione a carattere limitato e specifico, riconosciuta, in relazione a determinate materie, a soggetti che abbiano particolare esperienza in argomenti specifici. In relazione alle categorie che hanno abilitazione limitata si rileva che gli architetti, come gli ingegneri, i geometri ecc., hanno abilitazione limitatamente alle controversie in materia catastale.
La controversia attuale non riguarda la materia catastale (di competenza dell'Agenzia delle Entrate) bensì
l'omesso versamento di imposta IMU, materia non di competenza degli architetti. Pertanto il ricorso, risultando sottoscritto solo da un soggetto non abilitato alla difesa tributaria è improcedibile.
D'altra parte anche nel merito il ricorso non avrebbe miglior fortuna. L'IMU richiesta dal Comune è stata calcolata valorizzando la rendita catastale determinata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza. Sul Punto il ricorrente risulta soccombente, avendo contestato la rendita, nei procedimenti contro l'Agenzia (v. Sentenza n. 520.02.2022 Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza).
Spese ex lege.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000