Sentenza 23 maggio 2024
Improcedibile
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01139/2026REG.PROV.COLL.
N. 07503/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7503 del 2024, proposto da
RT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Angelo Fumagalli, Andrea Manzi, Laura Scambiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 10486 del 2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. AR ME;
Nessuno è comparto le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.‒ I fatti utili al fine del decidere possono così essere, sinteticamente, riassunti:
- in data 24 novembre 2022, l’AGCOM ha pubblicato la delibera 411/22/CONS, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali”, individuando: i) i soggetti tenuti alla contribuzione, e cioè “il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261”, ad eccezione dei “soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2022”; ii) l’importo del contribuito; iii) le modalità di pagamento;
- con delibera 464/22/CONS del 30 dicembre 2022, l’Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2023, prevedendo: per quanto riguarda le spese, con specifico riferimento ai servizi postali, un esborso complessivo di 5 milioni di euro relativi a “spese per attività di regolamentazione dei servizi postali”; per quanto riguarda le entrate, 11.425.000,00 euro quale “contributo operatori servizi postali”, non indicando alcun trasferimento da parte dello Stato;
- con ricorso dinnanzi al T.a.r. del Lazio, la società RT (già Bartolini s.p.a.) – esercente l’attività di corriere espresso nazionale munita dell’autorizzazione generale prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 – ha impugnato la delibera AGCOM sopra citata del 24 novembre 2022, nonché una serie di provvedimenti connessi, tra cui: il decreto di approvazione della delibera n. 411/22/CONS; la delibera recante “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023”; la delibera concernente “Bilancio di previsione per l'esercizio 2023 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni” e ogni ulteriore atto presupposto, connesso o comunque consequenziale agli atti di cui sopra;
- a sostegno del gravame, la società ricorrente ha dedotto:
i) che i provvedimenti impugnati avrebbero rimesso esclusivamente in capo agli operatori postali il finanziamento delle attività nel corrispondente settore, senza tenere conto del finanziamento statale, laddove il meccanismo del finanziamento da parte del mercato di competenza sarebbe limitato alla “parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato”;
ii) di non svolgere attività rientrante tra quelle assoggettabili a contributo;
iii) il mancato rispetto della procedura di approvazione della delibera ed il difetto di approfondimento istruttorio, anche da parte degli altri organi statali chiamati a concorrere nella procedura;
iv) l’illegittimità della previsione di esonero dalla contribuzione stabilito a favore delle imprese in crisi e di quelle con fatturato inferiore ad euro cinquecentomila.
2.‒ Con sentenza n. 10486 del 23 maggio 2024, il T.a.r. ha rigettato il ricorso.
3.‒ La società ha, quindi, proposto appello, sostenendo l’erroneità della sentenza.
4.‒ Con memoria del 19 gennaio 2026, la Società RT s.p.a. ha chiesto di definire il giudizio con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
L’Amministrazione appellata non si è opposta alla suddetta declaratoria (l’Avvocatura dello Stato ha anzi sottoscritto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ai fini dell’accettazione della compensazione delle spese di lite).
5.‒ All’odierna udienza del 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6.‒ In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse e pronunciare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a.
7.‒ Le spese del secondo grado possono essere compensate, in ragioni che hanno determinato la chiusura in rito del giudizio di appello e della richiesta congiunta formulata in tal senso dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN TT, Presidente
AR ME, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ME | AN TT |
IL SEGRETARIO