Sentenza 15 maggio 2014
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, rimettendo al giudice del merito ex art. 2 cod. pen. la quantificazione della pena, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette "droghe leggere" dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza anche per tali droghe dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 309/1990, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali. (Conf. n. 25253 del 2014, non mass.) .
Commentari • 2
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Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2014, n. 22293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22293 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2014 |
Testo completo
Aer 22 2 9 3 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 923/2014 Dott. GAETANINO ZECCA - Presidente - N. Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 5845/2014 Dott. PATRIZIA PICCIALLI Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE EL N. IL 15/07/1988 avverso la sentenza n. 4657/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 23/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco lecarello. che ha concluso per lennellements an invisi Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. W 1 Ritenuto in fatto RE UE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, resa in esito a giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole, in concorso con altro imputato [non ricorrente], del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 3.062, 200 avente percentuale di principio attivo pari al 3,3%, corrispondente a grammi 101 di THC puro, in grado di consentire di ricavarne circa 4042 dosi singole. Per l'effetto, veniva confermata la condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.000 di multa, cui si perveniva previa la riduzione per il rito, non ritenendo l'imputato meritevole delle richieste attenuanti generiche. Con il ricorso l'imputato contesta il giudizio di responsabilità, sostenendo, in contrasto con quanto concordemente statuito in primo e secondo grado, che gli elementi fattuali della vicenda non avrebbero consentito di affermarne il concorso nella condotta incriminata addebitabile al correo, che si era limitato a accompagnare con la propria autovettura. Con successiva memoria insta per l'applicabilità del novum normativo. In tema di disciplina sanzionatoria degli stupefacenti, determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Considerato in diritto Il motivo del ricorso che ha riguardato il punto della responsabilità penale non può trovare accoglimento. A fronte di un doppia conforme statuizione di responsabilità [basata su una approfondita analisi delle circostanze dell'accertamento e del comportamento del prevenuto alla guida del veicolo, tali da avere consentito di affermare la consapevolezza del trasporto della droga] il ricorrente si limita ad una opinabile censura di merito sull'apprezzamento valutativo sviluppato dal giudice di merito. Occorre tuttavia tener conto, quanto al trattamento sanzionatorio, delle modifiche normative conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 ed agli interventi normativi recentemente intervenuti prima della decisione . Va premesso, per inquadrare l'attuale situazione normativa, che in caso di condanna per una droga "leggera" [come nel caso di specie, laddove si discute di marijuana], va indubbiamente 2 applicata, quale norma più favorevole, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, la pena prevista dall'articolo 73, comma 4, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 49 del 2006, essendo previsti limiti edittali di pena inferiori [pena della reclusione da due a sei anni e multa da euro 5164 a euro 77468,5, anziché quelli più elevati [reclusione da sei a venti anni di reclusione e multa da euro 26000 a euro 260000], previsti dall' articolo 73, comma 1, del dpr n. 309 del 1990, nel testo introdotto dalla legge Fini-Giovanardi n. 49 del 2006, travolta dalla declaratoria di incostituzionalità nella parte di interesse. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento così intervenuta, riguardante il trattamento sanzionatorio e non le norme incriminatrici, impone la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso davanti a questa Corte, alla luce del principio di eguaglianza (art. 3 Costituzione) e di quelli relativi alla successione di leggi nel tempo dettati dagli articoli 2, comma 4, c.p. e 7, par. 1, Convenzione europea sui diritti dell'Uomo. Occorre, in particolare, adeguarsi alla interpretazione della Corte EDU del predetto articolo 7, par.1, della citata Convenzione europea, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, con l'effetto che, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione del principio di legalità convenzionale l'applicazione della pena più sfavorevole al reo ( sentenza CEDU Scoppola/ Italia;
Corte Costituzionale n.210/213), Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la manifesta infondatezza del ricorso, in quanto la questione di legalità della pena deve essere rilevata di ufficio ex art. 609 c.p.p, non potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale ( v. Sezioni unite 25 febbraio 2004, n. 24246, Chiasserini), atteso che l'intervento normativo è intervenuto successivamente alla data di proposizione del presente ricorso e non era, pertanto, possibile tenere conto di esso nella formulazione dei motivi proposti. Venendo alla situazione in esame, va rilevato che il giudicante nel determinare la pena è partito dalla pena base di anni sette di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, ridotta per la scelta del rito a quella di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello competente che dovrà tener conto dei riferimenti edittali previsti in relazione al diversificato trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti dal testo originario del dpr 309/90, ora "rivitalizzato", e dunque della pena prevista da uno a sei anni. 3 Deve precisarsi che il capo concernente la responsabilità penale è divenuto irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni che quantificano la pena e rinvia alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame. Così deciso in data 15 maggio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia Piccia Gaetanino Zecca Veline вастал CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAG. 2014 HL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giulio Mara TERIO 4