Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 10/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 27/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del dott. IO LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37948 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
xxxxxxx, nato a [...] il xxxxxx (xxxxxxx) e ivi residente, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Tommasi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calimera (LE) alla via A. De Gasperi n. 91 (tommasi.antonio@ordavvle.legalmail.it);
contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITO nella pubblica udienza del 28.1.2026 l’Avv. A. Tommasi per il ricorrente;
ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il xxxxx il sig. xxxxxx, già dipendente del Ministero dell’istruzione e del merito nell’area personale A.T.A., nell’ambito dell’Ufficio Territoriale Scolastico della Provincia di xxxxx, premesso:
· di essere stato dispensato per inidoneità ex art. 2, comma 12, della l. 8.8.1995, n. 335 in quanto riconosciuto «INABILE ai sensi dell’art. 2, comma 12, della LEGGE 8 agosto 1995, n. 335, per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» dalla Commissione medica di verifica per i dipendenti pubblici dell’INPS con verbale modello BL/G-N. xxxxxxxx del xxxxxx;
· che con nota del xxxxxx l’INPS gli concedeva la pensione di inabilità IOCCUM n. xxxxxx con decorrenza xxxxx, riconoscendo una quota di pensione CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali) di € 904,39;
· che, non avendo compiuto sessantasette anni di età alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, l’INPS avrebbe dovuto liquidare la pensione di inabilità in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo (67 anni), quindi aggiungendo all’anzianità posseduta a quella data (xxxx) il periodo temporale mancante al compimento dei 67 anni di età (xxxx), con i limiti dei 40 anni di servizio e della misura della pensione inferiore all’80% della base pensionabile;
· che l’Istituto, con la determina di liquidazione della pensione, non ha incrementato il montante contributivo ordinario del periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto per inidoneità (xxxxx) e il compimento del sessantasettesimo anno di età: in particolare, non è stato riconosciuto il bonus contributivo per inabilità ex art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 che – in ragione della sua età anagrafica al momento della dispensa dal servizio, avrebbe dovuto essere di anni x, mesi x e giorni x;
· che l’INPS avrebbe dovuto corrispondere una quota mensile di pensione a carico della CTPS superiore a quella liquidata (€ 904,39), segnatamente individuata, sulla scorta di un conteggio dettagliato, in € 1.063,00;
ha chiesto a questa Corte di:
· dichiarare il suo diritto alla riliquidazione-ricostituzione della pensione IOCCUM n. xxxxxx, con il riconoscimento nella quota CTPS del bonus previsto dall’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 calcolato come se fosse cessato dal servizio al compimento del 67 anno di età e con il limite di un'anzianità massima computabile ai fini del trattamento di pensione di 40 anni e, quindi, sulla base di un servizio totale di anni x anni, x mesi e x giorni, di cui anni x, mesi x e giorni x a titolo di bonus contributivo per inabilità;
· condannare l’INPS a ricostituire-riliquidare la pensione dalla data di decorrenza, applicando il citato bonus come sopra calcolato;
· condannare l’Istituto al pagamento dei ratei differenziali arretrati scaturenti dal suddetto ricalcolo, maturati e maturandi dalla decorrenza originaria della pensione e sino alla effettiva riliquidazione del trattamento pensionistico, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge; con condanna altresì al pagamento delle spese legali, da distrarre in favore del difensore antistatario.
2. – Il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati dal ricorrente all’INPS il 9.9.2025.
3. – Alla pubblica udienza del 28.1.2026, nessuno comparso per l’INPS, l’Avv. Tommasi ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
4. – La questione in esame attiene all’accertamento del diritto alla riliquidazione, in base ai benefici previsti dall’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, della pensione di inabilità in godimento del sig. xxxxxx.
4.1 – In base all’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, «Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un’anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non potrà superare l’80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l’inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».
4.2 – Nel determinare le modalità applicative del citato art. 2, comma 12, il decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale n. 187 dell’8.5.1997 ha, tra l’altro, stabilito che:
· «La pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all’infermità di cui alla precedente lettera b)» (art. 2);
· «1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, il trattamento di pensione di inabilità è calcolato, secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, considerando l’anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro incrementata del periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di età, o di servizio in assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo secondo l’ordinamento di appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l’anzianità superiore a 40 anni.
2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianità contributive indicate all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, osservando, per quanto attiene alla determinazione dell’aliquota di rendimento, l’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , come integrato dall’articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le disposizioni in vigore negli ordinamenti previdenziali di appartenenza.
3. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato e computata ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni.
4. L’importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l’80% della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio» (art. 9).
4.3 – In ordine alla portata del sintagma «limiti di età previsti per il collocamento a riposo», contenuto nell’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, questo giudice ritiene di dare continuità all’indirizzo interpretativo espresso dalla Sez. I^ giur. centr. app. di questa Corte con sentenza n. 457 del 17.11.2023.
Con tale pronuncia il giudice contabile d’appello ha affermato che:
«Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte e ricordato più di recente dalle Sezioni di appello (ex plurimus, Sez. II, n. 166/2019; Sez. I, n. 198 e n. 222 del 2020; Sez. III, n. 162 e n. 261/2022) “la diversa modulazione dell’esigenza di armonizzazione fra il regime previdenziale dei lavoratori privati, da un lato, e quello dei lavoratori pubblici, dall’altro, ha condotto ad interpretazioni contrastanti circa la modalità di computo del c.d. “bonus” spettante ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria trovatisi, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, nell’assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendenti da causa di servizio”.
La giurisprudenza sopra citata ha ritenuto che vada attribuita “prevalenza al dato letterale, ritenendo l’espressione “età pensionabile”, contenuta nell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, un’endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata (quelle del d.m. 187/1997). Quest’ultima soluzione, accolta nell’impugnata sentenza, appare frutto di una analisi più rispettosa dei canoni di interpretazione di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, correlativamente, meno sensibile alle suggestioni rinvenienti dalla ricerca di armoniche architetture della disciplina di settore”.
Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento già espresso dalle pronunce su indicate che hanno stabilito come non vi siano, in fattispecie come queste, “appigli per ritenere che, in una prospettiva diacronica, il mutamento dell’età pensionabile sia totalmente neutralizzato dalla previsione della fonte normativa subordinata, che ha cristallizzato l’assetto valevole per il periodo in cui fu adottata […]”. In definitiva, nel calcolo del parametro alla <misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo> (ed impregiudicati gli ulteriori limiti previsti dalla norma alla consistenza della pensione di inabilità) dovrà tenersi conto dell’età pensionabile quale tempo per tempo stabilita […]. Il diverso regime che il d.m. del 1997 aveva introdotto, limitando la maggiorazione con un termine finale di sessantesimo anno di età, poteva essere all’epoca dell’adozione del provvedimento (anno 1997) più favorevole per i dipendenti pubblici, i quali in quegli anni potevano fruire di requisiti di accesso alla pensione ordinaria in età inferiore ai 60 anni […]. Sennonché, i requisiti anagrafici di accesso al trattamento di pensione sono stati successivamente e progressivamente inaspriti, con elevazione dell’età pensionabile ben oltre la soglia del sessantesimo anno”.
Conclusivamente si deve affermare che, la modalità di calcolo del bonus, in base al tenore della norma di riferimento, non può non risentire dell’evolversi della normativa di settore di volta in volta applicabile al fine di determinare l’età pensionabile» (cfr. anche Sez. giur. Puglia, sent. n. 173 del 23.5.2023).
5. – Tanto premesso sul piano della ricostruzione normativa, dagli atti di causa risulta che:
· il sig. xxxxx è stato dispensato per inabilità il xxxxx;
· a quella data egli vantava x anni, x mesi e x giorni, come risulta dall’estratto conto INPS emesso il xxx (con dati aggiornati al xxxx) che individua periodi contributivi compresi fra l’xxxxxx e l’xxxxxx;
· sempre alla data di risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente, l’ordinamento prevedeva, per il personale dello Stato, l’età di 67 anni quale limite per il collocamento a riposo (cfr. art. 24, comma 6, del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214);
· per le ragioni innanzi esplicitate, per il sig. xxxx il compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo – rilevante ai fini del calcolo della pensione spettante ex art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 – coincide con il 6.4.2028, data del compimento del suo 67 anno di età;
· tra la data da ultimo indicata (xxxxx) e quella della risoluzione del rapporto di lavoro (xxxxx) intercorrono x anni, x mesi e x giorni che, sommati al periodo di effettivo servizio (x anni, x mesi e x giorni), integrano la maturazione di servizi complessivi per x anni, x mesi e x giorni.
Pertanto, alla luce del più volte citato art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, il ricorrente ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante il riconoscimento di una prestazione a carico della CTPS calcolata sulla base di un servizio totale di x anni, x mesi e x giorni, di cui x anni, x mesi e x giorni a titolo di bonus contributivo per inabilità permanente e assoluta.
5.1 – Sugli arretrati maturati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e – nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale – la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
5.2 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37948, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite, da distrarre in favore dell’Avv. Tommasi dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 400,00 (quattrocento/00).
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 28.1.2026.
Il Giudice
(IO LI)
Depositata il 10.2.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(FR AR RA)
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(IO LI)
Depositata il 10.2.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(FR AR RA)
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 10.2.2026 Il Funzionario
(FR AR RA)
(f.to digitalmente)