Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 56/2025 V.G.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione per i Minorenni, nella seguente composizione:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott. Massimo Coltro Consigliere
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Loredana Carniel Componente Privata
Dott. Matteo Milazzo Componente Privato
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 10.2.2025
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il proc.dom. avv. ( ), C.F._2 C.F._3 C.F._4
per mandato in calce al ricorso ex art. 31, comma 3 D.Lgs. n. 286/1998
Reclamante
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Altri procedimenti - reclamo avverso il provvedimento emesso in data 24-30.1.2025 n.
cronol. 408/2025 - proc. n. 1304/2024 R.G del Tribunale per i Minorenni di Venezia
ha pronunciato il seguente
DECRETO
1-Con provvedimento del 24-30.1.2025 n. cronol. 408/2025 emesso nel proc. n. 1304/2024 R.G.,
il Tribunale per i Minorenni di Venezia rigettava l'istanza di autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato ex art. 31 D.Lgs 286/98 presentata da nato in [...] il Parte_1
il 26.09.2023 considerati: l'attuale progetto di vita in Italia coltivato dalla coppia genitoriale e il far valere la nascita della figlia anche per consentire il temporaneo permesso di soggiorno in
Italia del padre;
la mancanza di un attuale, concreto e possibile, percorso di integrazione sociale in Italia da parte della minore ancora in tenerissima età; l'attuale precaria condizione di vita in
Italia del nucleo familiare della minore.
2-Avverso tale provvedimento e hanno proposto reclamo depositato Parte_1 Parte_2
in data 10.02.2025, basato sui seguenti motivi:
2.1- erronea valutazione dell'organo giudicante degli elementi di causa adotti dal ricorrente: il
Tribunale per i Minorenni ha ritenuto di rigettare il ricorso nonostante la valutazione positiva della condizione dei ricorrenti da parte dell'intervento degli organi specializzati e competenti;
avrebbe dovuto tenere conto che una effettiva regolarizzazione della posizione giuridica sul territorio avrebbe dato la possibilità al padre della minore di lavorare, in considerazione della proposta di assunzione, e di conseguenza alla minore di poter crescere in modo sereno nel paese dove è nata;
non si è tenuto conto della situazione concreta e dunque che è nata in [...] Per_1
dove ha instaurato le prime relazioni sia familiari che ambientali e sarebbero molto gravi le conseguenze psico-fisiche in caso di un rimpatrio forzato;
2.2-erronea applicazione dell'art. 31, co. 3 dlgs. 286/1998: deve essere salvaguardato il
preminente interesse del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'integrità psico-fisica e l'applicazione della norma non può essere condizionata o subordinata all'esperimento di preventive richieste di permesso di soggiorno in via amministrativa, ma solo che sia attivata una istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza del ridetto pregiudizio.
2 3-Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo “ritenendo
condivisibili le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, non ritenendo sussistenti i
“gravi motivi” richiesti dall'art. 31 co. 3 TUI, quale norma che, secondo il rigoroso
orientamento delle stesse SS.UU. della S.C., “esclude in radice estensioni applicative …rivolte a
consentire ai familiari del minore la regolarizzazione in via amministrativa della posizione di
soggiorno, nonché la sanatoria di situazioni contingenti di irregolarità e di violazione della
disciplina in tema di immigrazione: caratterizzate tutte dal disconoscimento della centralità
dell'interesse del minore, relegato al ruolo marginale di mera occasione indiretta, piuttosto che
di ragione giuridica esclusiva del provvedimento autorizzatorio”. La minore ha un'età
tenerissima ed è pertanto priva di un attuale contesto socio-educativo ulteriore e diverso dal
proprio nucleo familiare, né presenta problematiche di salute che possano indurre a ritenere che
il trasferimento nel paese di origine insieme all'intero nucleo familiare sia seriamente
pregiudizievole per un equilibrato sviluppo psicofisico, comportando un “danno effettivo,
concreto, percepibile ed obiettivamente grave”, sì da giustificare l'autorizzazione in deroga”.
4-All'esito dell'udienza del 21 marzo 2025 il procedimento è stato riservato dal collegio per l'adozione del provvedimento sulle richieste formulate.
* * * * * *
5-Il reclamo non merita accoglimento.
Va rammentato che secondo l'orientamento della Suprema Corte “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 cit., non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto,
percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute
3 ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è
cresciuto” (Cass. Sez. U. n.21799 del 25/10/2010).
Quindi, “i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa” (Cass. n. 355 del 10/01/2023).
6-Ciò premesso, nella specie non si ravvisano ragioni per accogliere il reclamo.
Non risulta, invero, indicato in modo specifico il grave pregiudizio che subirebbe la minore,
essendo esposto, in termini generici e astratti, senza alcun riferimento a un concreto e apprezzabile pregiudizio, che “la piccola e i genitori, una volta rimpatriati, non Per_1
avrebbero alcuna fonte di sostentamento, considerate le condizioni di vita del paese di origine,
l'assenza di lavoro e di legami familiari”; che “entrambi i genitori necessitano di rimanere in
Italia per i motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore soprattutto vista la sua
tenerissima età”; che “un eventuale allontanamento dei genitori o il rimpatrio dell'intera
famiglia comporterebbe un grave danno allo sviluppo psico-fisico della minore”; che “la minore
vive in un ambiente stabile e sano nel territorio italiano, che nel paese di origine non potrebbe
certamente avere, grazie anche ai parenti e amici degli istanti, i quali sostengono i ricorrenti e la
minore , sia economicamente che moralmente”; che “l'Albania, paese dei ricorrenti, Per_1
secondo l'Eurostat continua ad essere il Paese più povero d'Europa in termini di reddito e
consumi, che sono i più bassi pro capite”; che hanno presentato ricorso “per garantire alla figlia
minore quella stabilità psicologica necessaria nella fase evolutiva e di crescita tipica della sua
4 età e per evitare di strapparla dalla vita che sta conducendo e di portarla in un ambiente a lei
completamente lontano ed estraneo”.
Va inoltre osservato che parte reclamante, pur lamentandosi più volte che nel provvedimento impugnato si sarebbe adottata una motivazione “superficiale/standardizzata poiché resa in modo
superficiale in ordine alla concreta vita della famiglia ”, ha poi solo genericamente, e Per_2
dunque senza argomentare in modo specifico con riferimento al caso concreto, fatto richiamo alla giurisprudenza di legittimità e poi ribadito che “la piccola è nata in [...] ha instaurato le Per_1
prime relazioni sia familiari che ambientali dal quale sarebbero molto gravi le conseguenze psico-fisiche in caso di un rimpatrio forzato, sicuramente ancor più gravi di un rilascio di permesso di soggiorno non di lunga e indeterminabile durata”, senza prendere posizione alcuna con la invece specifica motivazione sul punto del decreto reclamato secondo cui manca “un attuale, concreto e possibile, percorso di integrazione sociale in
Italia da parte della minore ancora in tenerissima età, priva pertanto di attuali contesti socio-
educativi ulteriori e diversi dal proprio nucleo familiare”.
Dunque nulla è stato allegato di concreto con riferimento all'interesse della minore.
6.1-Occorre, però, tenere presente che “la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata, avrebbe l'effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare «tutte le volte in cui per
effetto dell'espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell'unità familiare
comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e
comunque un danno psichico»: ne conseguirebbe l'applicazione automatica dell'autorizzazione de
qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola” (cfr. Cass. n.9391 del 16/4/2018).
5 Pertanto, “alla stregua di tali principi,…le situazioni che possono integrare i "gravi motivi" di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, di guisa che incombe sul richiedente l'autorizzazione l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore (Cass. n.9391 del 16/4/2018 e
Cass, n.26710 del 10/11/2017), non essendo però in ogni caso sufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare, della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l'allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell'allontanamento di un genitore” (Cass. n. 4197 del 21/02/2018).
6.2-Tanto precisato, con riferimento al radicamento della fanciulla sul territorio italiano, va evidenziato che la minore ha appena un anno e mezzo di età e ad oggi non frequenta asilo nido
(nel reclamo si legge dell'intenzione di iscrivere alla scuola materna non appena sarà Per_1
possibile, data la tenera età) e comunque neppure sono state dedotte – in concreto - particolari frequentazioni amicali e sociali la cui interruzione potrebbe incidere sulla sua crescita psico-
fisica. Pare ben potersi affermare che, data la tenera età della minore, ella trascorra la propria quotidianità con i genitori. Pertanto, siccome deve ritenersi che l'ambiente principale in cui la piccola vive le sue esperienze è la sua famiglia, deve escludersi che si sia realizzato quel legame con il territorio nazionale la cui cesura costituirebbe grave pregiudizio per Per_1
6.3-Quanto all'affermata esigenza della minore ad avere garantite condizioni di vita e di crescita migliori rispetto che in Albania si tratta di assunto del tutto indimostrato, in assenza di allegazioni e prove circa le condizioni di vita dei genitori in detto Paese, la loro situazione pregressa, la loro area di provenienza e comunque ciò conferma le ragioni migratorie di natura economica che hanno indotto i reclamanti a giungere in Italia, le quali non possono – in sé – concretizzare il pregiudizio richiesto dalla norma invocata nel procedimento.
6 Tanto più in quanto l'asserito maggior benessere – sotto il profilo economico, sanitario e in generale di crescita - di cui potrebbe godere è altrettanto generico e potenzialmente Per_1
riferibile a qualsiasi minore che arrivi nel Paese da luoghi più poveri.
6.4-Quanto, poi, al reperimento da parte del di un lavoro in Italia, va osservato che il Pt_1
documento dimesso risale al 26.7.2024 e non consta che la disponibilità all'assunzione sia stata rinnovata e comunque non risulta che nel paese di origine il predetto non possa reperire analoga attività lavorativa.
6.5-Infine, l'asserita assenza di legami familiari in Albania è smentita da quanto emerge dalla relazione dei Servizi sociali, laddove si legge che “il padre è il terzo di quattro fratelli, tutta la su
famiglia si trova al momento in Albania”.
7-Tutto ciò posto, emergono insussistenti i presupposti per concedere la chiesta autorizzazione.
Essendo l'unico contradditore il P.M, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 31 D.L.vo 286/98 e 38 disp. att. c.c.,
1-rigetta il reclamo;
per le spese processuali. Per_3
Venezia, 21 marzo 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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