Ordinanza presidenziale 10 gennaio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00695/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Scaparone, Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege a Torino, Cia dell’Arsenale n. 21;
Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’Esercito, non costituito in giudizio;
per l’annullamento;
- della scheda valutativa n. -OMISSIS-, relativa al periodo compreso tra il 20.4.2021 e il 19.4.2022, notificata in data 16.5.2022, con cui il -OMISSIS- ha attribuito la qualifica di “insufficiente” al rendimento della ricorrente;
- del conseguente provvedimento di ammonizione del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il Dott. CH OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 15.7.2022 e depositato in data 6.8.2022, -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Ministero della difesa e del -OMISSIS- al fine di sentir annullare: a) la scheda valutativa n. -OMISSIS-, relativa al periodo compreso tra il 20.4.2021 e il 19.4.2022, notificata in data 16.5.2022, con cui il -OMISSIS- ha attribuito la qualifica di “insufficiente” al rendimento della ricorrente; b) il conseguente provvedimento di ammonizione del -OMISSIS-.
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente ha articolato un’unica doglianza che verrà di seguito esaminata.
2. In data 16.8.2022, il Ministero della difesa si è costituito in giudizio con una memoria di stile. Esso, in data 27.1.2026, ha offerto in comunicazione la documentazione di cui all’ordinanza presidenziale del 10.1.2026.
3. Con istanza del 27.2.2026, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio, ancora pendente (R.G. -OMISSIS-), promosso da -OMISSIS- avverso il provvedimento di “ interruzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione ” del 17.5.2023, che ha altresì disposto “ la perdita di grado della ricorrente e la conseguente cessazione dal servizio permanente per motivi disciplinari ”.
In subordine, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa al ruolo, essendo la propria assistita attualmente detenuta presso la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza di -OMISSIS-, cosicchè non sarebbe stato possibile “ ottenere un riscontro circa la sua volontà di coltivare la presente impugnazione ”.
4. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 20.03.2026 e celebratasi da remoto, le parti hanno discusso il ricorso. All’esito, il Collegio, rimettendo le istanze formulate da parte ricorrente e di cui sopra si è detto al merito, ha trattenuto la causa in decisione.
5. Tanto premesso, il Collegio respinge l’istanza di sospensione, formulata da parte ricorrente in data 27.2.2026, atteso che tra il presente giudizio e quello da essa promosso avverso il provvedimento di “ interruzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione ” del 17.5.2023 non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza di cui all’art. 295 c.p.c., bensì una mera relazione indiretta e fattuale, irrilevante ai fini che qui interessano. Per altro pendendo, allo stato e dinanzi all’intestato Tribunale, l’impugnazione, promossa dalla ricorrente, del provvedimento di “ interruzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione ” del 17.5.2023, permane l’interesse di quest’ultima alla decisione nel merito del presente ricorso.
6. Del pari deve essere respinta l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, atteso che essa, ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis , c.p.a., non può essere adottata su istanza di parte, ma postula la ponderazione giudiziale degli interessi pubblici e privati sottesi al processo amministrativo. Tra i primi si colloca certamente l’esigenza della celere definizione dei processi incardinati, soprattutto di quelli celebrati ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., di modo che essi, una volta fissati, vengano decisi, nonché l’ulteriore esigenza di non appesantire i ruoli dei tribunali amministrativi.
La cancellazione della causa può, infatti, essere ammessa solo con riferimento a eccezionali esigenze processuali, ovvero a fronte della sussistenza di possibili margini di definizione transattiva della vicenda, che però non vengono in questa sede in rilievo. Né la difesa ha documentato una vera e propria attestata incapacità della ricorrente di partecipare al giudizio.
7. Tanto premesso, appare utile sintetizzare i fatti di causa che vengono in questa sede in rilievo.
La ricorrente è stata immessa nel ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) dell’Esercito con decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del 13.10.2017. Ella, in qualità di Caporale maggiore scelto, è adibita alle mansioni di operatore informatico presso l’ufficio raccolta dei dati della mensa del Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’esercito, con compiti di raccolta, verifica e comunicazione dei riferimenti del personale militare che fruisce di tale servizio.
Nel corso della sua attività lavorativa, il caporale maggiore scelto avrebbe sempre ottenuto adeguate valutazioni professionali, conseguendo, per l’anno 2020, la qualifica “nella media”.
Sennonchè, in riferimento al periodo compreso tra il 24.04.2020 e il 19.04.2021, la scheda valutativa n. 34, redatta dal Tenente Colonnello -OMISSIS-, avrebbe registrato una valutazione inferiore: da “nella media” del 2020 a “sufficiente” del 2021.
La ricorrente, sul punto, ha allegato di aver asseritamente presentato un esposto nei confronti dei propri superiori gerarchici, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla condotta tenuta dal Tenente colonnello -OMISSIS- che, nei primi mesi dall’anno 2021, avrebbe illegittimamente diffuso dati sensibili del personale militare.
Nonostante la ricorrente, nel periodo intercorrente tra il 20.4.2021 e il 19.4.2022, avesse asseritamente agito come in passato, senza incorrere in sanzioni disciplinari o rimproveri, assolvendo regolarmente ai propri compiti senza ritardo, la scheda valutativa n. -OMISSIS-, in questa sede impugnata, relativa al descritto periodo, avrebbe riportato la valutazione “insufficiente”.
8. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e il difetto e contraddittorietà della motivazione contenuta nei provvedimenti impugnati, in quanto essi conterrebbero, solo apparentemente, giudizi analitici ma, nella sostanza, non indicherebbero concretamente i fatti posti alla base della condotta estremamente negativa, addebitata alla ricorrente, né farebbero riferimenti ad atti scritti, che possano formare oggetto di riscontro. Del resto, la ricorrente, nel periodo di riferimento, non avrebbe nemmeno riportato sanzioni disciplinari, ovvero richiami scritti degni di nota.
A ciò deve inoltre essere aggiunto come il repentino abbassamento della valutazione da “nella media” a “insufficiente” sarebbe illogico, non solo perché la ricorrente avrebbe sempre mantenuto la stessa condotta (senza aver mai discusso con alcun collega e/o superiore), ma anche perché la scheda valutativa n. -OMISSIS- in questa sede impugnata, da un lato, riporterebbe la qualifica peggiore prevista dalla disciplina dell’ordinamento militare e, dall’altro, valuterebbe come superiori alla sufficienza alcune voci di valutazione sintetica.
Nemmeno coglierebbe nel segno la valutazione negativa relativa all’aggiornamento professionale della ricorrente, trattandosi di attività da effettuarsi su base volontaristica.
9. Ciò posto, la giurisprudenza amministrativa (C.d.s., nn. 1243/2025, 988/2017, TAR Lazio 12309/2024) è consolidata nel ritenere, in primo luogo, che la scheda valutativa di un militare, per sua natura, “ non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato ”.
In secondo luogo, “ il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare formulato dai superiori gerarchici con le schede valutative ha natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidato a “giudizi di valore”, come tali esclusivamente soggettivi ”. Le valutazioni circa le capacità e le attitudini dimostrate in concreto da un militare nel periodo considerato sono quindi connotate da un’ampia discrezionalità che può essere sindacata solo quando risulti palese l’esistenza di una chiara figura sintomatica dell’eccesso di potere.
In terzo luogo, la valutazione dei militari è eseguita periodicamente e si riferisce esclusivamente al periodo di tempo considerato, cosicchè sussiste “ la totale autonomia di ogni giudizio rispetto a quello espresso per i periodi precedenti, senza che possa dunque configurarsi alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della superiore qualifica conseguita ”.
10.1. Premessi i limiti entro cui può esprimersi il sindacato del giudice amministrativo, il Collegio ritiene che, nella fattispecie de qua , non siano ravvisabili i vizi di eccesso di potere denunciati dalla ricorrente, con conseguente infondatezza della doglianza proposta.
Dalla disamina del giudizio sintetico, del giudizio analitico e del giudizio complessivo relativi alla ricorrente, è emerso come i rimproveri a ella mossi siano ascrivibili: i ) ad aspetti caratteriali (“ spesso insofferente verso colleghi e superiori in grado, indolente, supponente e scarsamente collaborativa, ha assunto comportamenti tali da essere stati oggetto di attenzione ”); ii ) al rendimento lavorativo (“ ha svolto le proprie mansioni con poco impegno, disinteresse e scarso coinvolgimento ”; iii ) al comportamento (mostra “ atteggiamenti non aderenti ai valori di onestà, lealtà, collaborazione, spirito di sacrificio e senso del dovere che dovrebbero essere i cardini sui quali si fonda lo status di militare in servizio permanente ”).
Siffatte valutazioni trovano pieno riscontro, da un lato, nel riepilogo delle sanzioni disciplinari di copro alla stessa applicate nel periodo di riferimento (doc. 13 parte resistente), nonchè nei fatti dalla stessa posti in essere in data 13.2.2022 (docc. 1-8, 14-15).
Quanto ai primi, la ricorrente è stata destinataria di tre sanzioni di “consegna”, inflitte in data 23.7.2021, 27.7.2021 e 30.2021, per aver: a) in data 5.7.2021, omesso l’invio di un “rapporto serale” all’ufficiale di servizio, creando un disservizio alla mensa serale (3 giorni di consegna); b) in data 9.7.2021, omesso di svolgere un servizio di sorveglianza, senza darne pronta comunicazione al referente per la sostituzione, creando l’interruzione del servizio in parola (5 giorni di consegna); c) in data 8.9.2021, omesso di rispettare l’orario di servizio (3 giorni di consegna).
Quanto ai secondi, la ricorrente, in data 13.1.2022, ha posto in essere due distinti atti di aggressione.
Il primo occorso in danno di -OMISSIS- che la ricorrente avrebbe seguito, senza un valido motivo, lungo -OMISSIS-, e ripreso col cellulare, senza il suo consenso, proferendo nei suoi confronti frasi minacciose e oltraggiose. Il secondo occorso a -OMISSIS-, angolo via Po’, in danno di -OMISSIS- che la ricorrente avrebbe aggredito con un forte pugno allo stomaco per poi inseguirla, senza motivo apparente, fino a che questa non avrebbe trovato rifugio in Questura e Operatori delle Forze dell’Ordine. La ricorrente, fermata e identificata dall’Autorità di Pubblica sicurezza, si sarebbe trovata in abiti civili, non si sarebbe qualificata come militare e sarebbe apparsa trasandata e in stato confusionale: in particolare, essa avrebbe dato l’idea di essere un clochard , in quanto avrebbe chiesto agli operatori intervenuti un pasto caldo.
Le descritte circostanze quindi corroborano la valutazione “insufficiente” dalla stessa di cui alla scheda valutativa n. -OMISSIS-, relativa al periodo compreso tra il 20.4.2021 e il 19.4.2022, notificata in data 16.5.2022.
Per completezza, deve essere notato come, dalla disamina delle schede di valutazione dal n. 27 al n. 34, relativamente al periodo compreso tra il 27.2.2017 e il 19.4.2021 (cfr. doc. -OMISSIS- indice di parte resistente), sia emerso che la ricorrente, pur riportando valutazioni nella “media” e “sufficienti”, non abbia mai brillato né sotto il profilo del rendimento, né sotto quello del rapporto con i propri superiori gerarchici, cosicchè non ricorre, nel caso di specie, nemmeno la fattispecie della “ riduzione considerevole, apprezzabile e inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo, ovvero un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche ”, che avrebbe imposto all’Amministrazione un onere motivazionale aggravato (C.d.s., n. 828/2020, TAR Napoli, n. 2620/2023, 6891/2018, 11097/2010).
11. Alla luce di quanto precede, s’impone la reiezione del ricorso.
12. La complessità della vicenda, unitamente all’assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione (che si è limitata a produrre la documentazione richiesta in sede istruttoria senza tuttavia prendere posizione su essa, se non in termini meramente formali), consentono al Collegio di compensare integramente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integramente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL NE, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
CH OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH OR | OL NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.