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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/10/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Francesco Rio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1127/2024 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti TERRANOVA GIORGIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Ispica, Via Ugo Foscolo n.2
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t., non Controparte_1 P.IVA_2 costituito in giudizio
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Svolgimento del processo
La società ricorrente esponeva di essere proprietaria di un locale commerciale sito in Pozzallo,
Lungomare Pietrenere n.39, adibito ad attività di ottica. A seguito di eventi atmosferici si erano verificate ripetute infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalle parti comuni condominiali (pozzo luce e locale pompe), con conseguenti danneggiamenti a pareti, controsoffitto, arredi ed impianti.
Nonostante le diffide rivolte all'amministratore del nessun intervento Controparte_1 manutentivo era stato eseguito, sì da rendere necessario un ricorso per accertamento tecnico preventivo
(n. 656/2023 R.G. Trib. Ragusa).
Con ordinanza del 2.5.2023 veniva nominato C.T.U. l'ing. , il quale, all'esito del Persona_1 sopralluogo e delle indagini, accertava l'effettiva provenienza condominiale delle infiltrazioni, il degrado pagina 1 di 3 dei locali e la necessità di opere di ripristino per un importo complessivo stimato in € 6.900,00, oltre spese accessorie.
La ricorrente chiedeva quindi la condanna del ad eseguire gli interventi manutentivi CP_1 individuati dal C.T.U., al risarcimento dei danni subiti (€ 6.900,00), nonché alla rifusione delle spese di
C.T.U. (€ 1.030,00) e di quelle legali sostenute nel procedimento di A.T.P. (€ 3.409,96), oltre spese del presente giudizio.
Il resistente non si costituiva ed era dichiarato contumace. CP_1
Nel merito
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta e, soprattutto, dalla relazione tecnica depositata dal C.T.U., nominato in sede di ricorso per A.T.P., emerge in modo chiaro che i danni lamentati dalla società ricorrente sono riconducibili alla cattiva manutenzione delle parti comuni condominiali (pozzo luce e locale pompe), di cui il è responsabile ex art. 2051 c.c. Controparte_1
Le opere di ripristino individuate dal C.T.U. (copertura orizzontale e chiusura verticale del cavedio con infissi vetrati, installazione di nuove vasche impermeabilizzate nel locale pompe, nonché rifacimento delle parti interne danneggiate) risultano necessarie ed urgenti al fine di ripristinare l'agibilità e la destinazione commerciale del locale.
Il costo complessivo dei lavori, pari ad € 6.900,00, deve essere posto a carico del resistente, CP_1 quale ristoro del danno subito dalla ricorrente.
Parimenti, il va condannato al rimborso delle spese di C.T.U. (€ 1.030,00) e delle spese di CP_1 patrocinio sostenute nel procedimento di A.T.P. (€ 3.409,96), come da documentazione allegata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte resistente.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori minimi in virtù di assenza di istruttoria, semplicità delle questioni, contumacia della controparte, si liquidano in euro 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità del per i danni subiti dall'immobile di Controparte_1 proprietà della ricorrente sito in Pozzallo, Lungomare Pietrenere n.39; Parte_1
2. Condanna il resistente ad eseguire tutti gli interventi necessari per eliminare le CP_1 problematiche infiltrative, come individuati nella relazione del C.T.U. Ing. ; Persona_1
pagina 2 di 3 3. Condanna il al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 6.900,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4. Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di C.T.U. sostenute (€ 1.030,00) CP_1
e le spese legali del procedimento di A.T.P. (€ 3.409,96);
5. Condanna altresì il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 01/10/2025.
Il giudice dott. Francesco Rio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Francesco Rio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1127/2024 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti TERRANOVA GIORGIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Ispica, Via Ugo Foscolo n.2
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t., non Controparte_1 P.IVA_2 costituito in giudizio
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Svolgimento del processo
La società ricorrente esponeva di essere proprietaria di un locale commerciale sito in Pozzallo,
Lungomare Pietrenere n.39, adibito ad attività di ottica. A seguito di eventi atmosferici si erano verificate ripetute infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalle parti comuni condominiali (pozzo luce e locale pompe), con conseguenti danneggiamenti a pareti, controsoffitto, arredi ed impianti.
Nonostante le diffide rivolte all'amministratore del nessun intervento Controparte_1 manutentivo era stato eseguito, sì da rendere necessario un ricorso per accertamento tecnico preventivo
(n. 656/2023 R.G. Trib. Ragusa).
Con ordinanza del 2.5.2023 veniva nominato C.T.U. l'ing. , il quale, all'esito del Persona_1 sopralluogo e delle indagini, accertava l'effettiva provenienza condominiale delle infiltrazioni, il degrado pagina 1 di 3 dei locali e la necessità di opere di ripristino per un importo complessivo stimato in € 6.900,00, oltre spese accessorie.
La ricorrente chiedeva quindi la condanna del ad eseguire gli interventi manutentivi CP_1 individuati dal C.T.U., al risarcimento dei danni subiti (€ 6.900,00), nonché alla rifusione delle spese di
C.T.U. (€ 1.030,00) e di quelle legali sostenute nel procedimento di A.T.P. (€ 3.409,96), oltre spese del presente giudizio.
Il resistente non si costituiva ed era dichiarato contumace. CP_1
Nel merito
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta e, soprattutto, dalla relazione tecnica depositata dal C.T.U., nominato in sede di ricorso per A.T.P., emerge in modo chiaro che i danni lamentati dalla società ricorrente sono riconducibili alla cattiva manutenzione delle parti comuni condominiali (pozzo luce e locale pompe), di cui il è responsabile ex art. 2051 c.c. Controparte_1
Le opere di ripristino individuate dal C.T.U. (copertura orizzontale e chiusura verticale del cavedio con infissi vetrati, installazione di nuove vasche impermeabilizzate nel locale pompe, nonché rifacimento delle parti interne danneggiate) risultano necessarie ed urgenti al fine di ripristinare l'agibilità e la destinazione commerciale del locale.
Il costo complessivo dei lavori, pari ad € 6.900,00, deve essere posto a carico del resistente, CP_1 quale ristoro del danno subito dalla ricorrente.
Parimenti, il va condannato al rimborso delle spese di C.T.U. (€ 1.030,00) e delle spese di CP_1 patrocinio sostenute nel procedimento di A.T.P. (€ 3.409,96), come da documentazione allegata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte resistente.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori minimi in virtù di assenza di istruttoria, semplicità delle questioni, contumacia della controparte, si liquidano in euro 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità del per i danni subiti dall'immobile di Controparte_1 proprietà della ricorrente sito in Pozzallo, Lungomare Pietrenere n.39; Parte_1
2. Condanna il resistente ad eseguire tutti gli interventi necessari per eliminare le CP_1 problematiche infiltrative, come individuati nella relazione del C.T.U. Ing. ; Persona_1
pagina 2 di 3 3. Condanna il al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 6.900,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4. Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di C.T.U. sostenute (€ 1.030,00) CP_1
e le spese legali del procedimento di A.T.P. (€ 3.409,96);
5. Condanna altresì il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 01/10/2025.
Il giudice dott. Francesco Rio
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