Art. 20.
Nei comuni di cui all' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , i proprietari dei fabbricati destinati ad uso agricolo, comunque catastati, da demolire in attuazione dei piani particolareggiati o per il trasferimento dell'abitato, hanno facolta' di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente i benefici previsti dall' articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ,
anche per la ricostruzione degli immobili su area di loro proprieta'.
Per le aziende agricole dei comuni anzidetti il termine di
presentazione delle domande per ottenere i benefici di cui all' articolo 13-quinquies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 14 , e' prorogato di altri novanta giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Nei comuni di cui all' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , i proprietari dei fabbricati destinati ad uso agricolo, comunque catastati, da demolire in attuazione dei piani particolareggiati o per il trasferimento dell'abitato, hanno facolta' di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente i benefici previsti dall' articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 ,
anche per la ricostruzione degli immobili su area di loro proprieta'.
Per le aziende agricole dei comuni anzidetti il termine di
presentazione delle domande per ottenere i benefici di cui all' articolo 13-quinquies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 14 , e' prorogato di altri novanta giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.