Versione
11 marzo 1948
11 marzo 1948
Art. 1.
La Valle d'Aosta e' costituita in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge.
La Regione ha per capoluogo Aosta.
La Valle d'Aosta e' costituita in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge.
La Regione ha per capoluogo Aosta.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 19/02/2026, n. 16Provvedimento: […] 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha sostituito i commi 6 e 7 dell'art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, promossa, in riferimento all'art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p) , della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;Leggi di più...
- ordinamento enti locali·
- competenza legislativa statale·
- principio di eguaglianza·
- ineleggibilità·
- art. 127 Cost.·
- art. 51 Cost.·
- incompatibilità·
- competenza legislativa regionale·
- elettorato passivo·
- art. 97 Cost.·
- art. 2 statuto speciale Valle d'Aosta·
- art. 117 Cost.·
- art. 36 Cost.·
- principio di imparzialità·
- principio di buon andamento pubblica amministrazione