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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 313/23 RG in data 15.1.23 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Aminta D'Aniello, presso il cui studio domicilia in
Battipaglia alla via Marsala n. 19;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura _1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Raffaele Falce, presso il cui studio elettivamente domicilia in Controne alla via SS488;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.1.23, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 14.9.00 in Aquara con e che dalla loro unione erano _1 nati i figli (7.11.01) ed (17.6.09), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, Per_1 Per_2 lamentando il venir meno dell'affectio coniugalis.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che aderiva alla domanda di separazione, pur ricostruendo in modo diverso le cause della crisi coniugale e chiedendo che venisse rigettata la domanda di mantenimento per la ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, il giudice delegato dal Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia ad entrambi i Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale (ad eccezione dei locali sottostanti, in precedenza destinati ad abitazione dei genitori del resistente ed oggi occupata dal resistente), disciplinando il diritto di visita e l'assegno di mantenimento per i figli e per la ricorrente, rimettendo, infine, la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa all'udienza del 10.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era assunta, in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale la resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno concordato sulla richiesta separazione.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale per
(17.6.09), unica figlia ad essere ancora minorenne. Per_2
Orbene, ritiene il Tribunale che vada disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, non essendovi mai stata contestazione tra le parti su tale aspetto, tanto da rendere superflua l'audizione della minore.
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie non sono emerse gravi carenze genitoriali delle parti in causa, dovendo pertanto confermarsi l'affido condiviso, avendo entrambe le parti riconosciuto, nel corso dell'udienza presidenziale, che i figli hanno rapporti costanti con entrambi i genitori.
Per stessa ammissione delle parti, è la ricorrente il soggetto con cui convivono i figli presso l'abitazione familiare (in comproprietà del resistente e del di lui fratello), avendo ammesso il resistente di essersi trasferito al piano sottostante, parte dell'immobile mai destinato a casa familiare, in quanto in uso ai suoceri della ricorrente in precedenza e poi inutilizzato fino a quando il resistente non si è ivi trasferito (si vedano dichiarazioni rese dalle parti).
Ne segue che la casa coniugale, sita in Aquara in località San Leonardo n. 19, ad eccezione del piano sottostante, va assegnata alla ricorrente.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario rispetto alla figlia minore, in considerazione dell'età e della soluzione abitativa del genitore non collocatario (si consideri che il padre vive nell'abitazione sottostante), deve disporsi piena libertà di visita, potendo la minore trascorrere con il padre anche periodi di vacanza, previo suo consenso.
Deve, ancora, quantificarsi il contributo per il mantenimento in favore di entrambi i figli, non essendo contestato tra le parti in causa che anche il primogenito non sia ancora economicamente autosufficiente. Difatti, è lo stesso resistente che ha ammesso che il figlio sta svolgendo il Per_1 servizio civile ma che ha intenzione di iscriversi all'università.
Ai fini della determinazione del contributo, deve, pertanto, farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c.
La norma de qua, difatti, prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, valutando il materiale probatorio acquisito, tra cui la documentazione prodotta dalle parti, da ultimo le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni delle parti, nei limiti in cui hanno valore confessorio, e valutando la documentazione reddituale prodotta, risulta che la ricorrente, che in passato ha svolto attività di parrucchiera, svolge lavori saltuari, come badante, lavorando con qualifica di OSS. In particolare, per l'anno 2021 ha percepito una retribuzione complessiva di € 4780,97 (s vedano modelli CU dei datori di lavoro depositati) e per ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di € 2200,00 (si veda ultima dichiarazione prodotta), oltre ad essere piena proprietaria di n. 9 terreni e n. 2 in comproprietà, coltivati dal figlio ed adibiti ad uliveto. È piena proprietaria di altro immobile. È intestataria di n. 3 buoni postale di € 10.000 ciascuno.
Il resistente è architetto e svolge attività libero professionale presso i Comuni, dovendo così ritenersi che i suoi guadagni sono dichiarati interamente. Ha dichiarato per l'anno 2017 un reddito imponibile di € 1720,00, per l'anno 2018 un reddito di € 13211,00, per l'anno 2019 un reddito di € 3856,00, per l'anno 2020 un reddito di € 12326,00, per l'anno 2021 un reddito di € 8672,00 e per l'anno 2022 un reddito di € 627,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte). È pieno proprietario di un immobile oggetto di locazione, nonché di altri immobili pervenuti dalla successione dei genitori, non sostenendo spese di locazione per l'abitazione.
Percepisce una somma di € 500,00 anche se non cadenza mensile, quale corrispettivo per l'acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Enel prodotta dall'impianto fotovoltaico.
Ha una discreta di capacità di risparmio, risultando depositati presso il proprio conto corrente al
31.12.20 di € 94512,78, avendo poi disposto in favore del fratello la somma di € 43.000,00, ignorandosi il titolo di tale attribuzione patrimoniale, per poi residuare alla data del 1.3.23 la somma di € 51840,79 (si vedano movimenti contabili prodotti dalla ricorrente).
Ora, considerando la situazione delle parti come sopra ricostruita, ritiene il Tribunale, di dover determinare dalla presente pronuncia la somma di € 250,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento al cui pagamento è tenuto il resistente in favore della ricorrente, considerando, tra l'altro, le maggiori esigenze dei figli legati al trascorrere del tempo dall'introduzione del ricorso, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Ciascuno dei genitori, inoltre, dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli.
Infine, va valutata la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, in applicazione dell'art. 156, comma 2 c.c. che prevede che, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 febbraio 2018, n.
3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
Orbene, svolgendo la ricorrente attività lavorativa saltuaria, avendo una maggiore capacità reddituale il resistente, considerando comunque l'assegnazione della casa coniugale, va confermato in suo favore la somma di € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento, dovuto entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la separazione personale di , nata ad [...] il [...], e Parte_1 _1
, nato il [...] a [...], uniti in matrimonio in data 14.9.2000 ad Aquara;
[...]
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che possa incontrare il padre liberamente, quando ella vorrà; Per_2
- assegna la casa coniugale, come indicata in motivazione, alla ricorrente;
- determina in € 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per ciascun figlio che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dalla presente pronuncia;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
- determina in € 100,00 l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aquara per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio trascritto agli atti del suddetto Comune);
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.1.25 Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi