Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11414 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
1 1414 /0 2 NOM DEL OPOL ITAL. NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE INADERAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G. N. 21956/01 PONTORIERI Dott. Franço - Consigliere Cron. 2802? Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere- Rop. 3006 Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere ud.04/04/02 ----- Consigliere - C.C. Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente - SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CASO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA LGO Richiesta copia-studio dal Sig. Sole TENENTE BELLINI 1/A, presso lo studio dell'avvocato per dirati € 4,55 71 AGO. 2002. SEBASTIANO GIUSEPPE BORTONE, difeso dall'avvocato . --- IL CANCELLIERE CINQUEGRANA, giusta delega in atti;
ricorrente-
contro
ALBANESE ALBERTO, AMBROSIO DOMENICO, DEL GIUDICE CANCE GIUSEPPE, DEL CIUDICE SALVATORE, SANTORO CORINNA, --- STELLIO MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ... GIOVANNI GIACOBBE, che ii difende, giusta delega in 2002 atti¡ 531 -1- controricorrenti avverso la sentenza n. 1430/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata 11 07/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/04/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore t Generale Dott. Antonio MARINELLI chiede che il ricorso in oggetto sia rigettato per manifesta infondatezza, ex art.375 cpcp, trattandosi di censure di puro merito nella sentenza impugnata, da congruecontrastate, motivazioni. + I -2- SVOLGIMENTO DE PROCESSO de l 21.11.1965 Caso AuLontoCer alto di citazione conveniva innanzi a! Tribunale di S. Angelo dei Lombardi NE AL, Del Giudice Salvatore, OR Corinna: TE RI e AM NI per sentir dichiaraxe la risoluzione del contratto di appallo stigiale con costore in calia di committenti, con la concama degli stesi al risarcimer to del Canno nelia Tisura di 350 milioni. Eoponeva attore che i convenuti non avevano rispettato i termini per il pagamento dei corrispettivo;
che gli stessi, concomini dal fabbricato dia ricostruire con il fin amento pubblico previsto d _a Logge 219/81, avevano atto presente che, cio i finanziamento, non per Car fronte al pagament de- avevano disponibi +sincoli importi, che I'autore ora stanc ccstret. sospendere i lavori dopo aver chiesto, ponza esito, idonee garanzie, ! convenuti resistevano alla domanda deducer.do Ai aver sempre onerato i Loro impegni ci pagamento A cho, all'opposTO, era stato 11 Caso A sospendere uni ateralmente i lavori e ad ab andonare i cantiere. Il Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto per colpa dell'attore che concarnava al pagamer:to ir. favore dei convenuli della somma di I. 360.800.000. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 13.4 7.6.2000, rigettava l'appella proposto dal Caso vaservando, per quel che qui interessa, che 1 Caso aveva ingiustificatamente sospeso la ata prestazione nonostante che nessun cemento obiettivo giustificasse il rimore di lcontraprestazione lui dovuta, per il pordere la metamento in peius dolle condizioni patrimoniali delle controparti. Ler ja cassazione di questa scntenza Caso propone 1 0 0 affidato ū unico rotivo, COT due consize. Resisto cor con roricorso NE AL, AM NI, Dc! GI PP, Lel Giudice Salvatore, OR Cori a e Se lo RI. ricorso sato assegnato dal Presidente Titolare per camera di consiglio at sanal dell'la trattazione in 375 . . come modificato 1all'art. dolla lege 24.3.2001 Π. 89. Li PR ha chiesto, Con recul sitoria ocritla rigettarsi il ricorso per manifesta infondelezza. MOTIV JELA DECISIONE controticonforti, ΕΙ Toro NOTE, oreginizial e T eccepiscono la inammssioilità del ricorso per difetto della procura speciale ricafeala da i'art. 366 .p. .. l'eccezione non è fondata posto che i! mandato conferite ricorrente è scritto a margine del ricorso e formaon! tutt unc coi Lesto ai esso da mi, essendone privo, mutua rlensersi almeno contemporane RICJE Ia dale sicché cewe al ricorso e con puc che riferirsi allo 3:0550, unche se la sua form azione à goner ca. 5, Luttavia, il ricorso deve essere Ilge.Lato per manitos a infondatezza, secondo la richiesta do FG. La Corte di Appello ha dato ampia e congrua motivazione 3 la ratio decidendi dell'inacempimento del ricorrente I sentenza impugnata eposta coa chiarezza, Senza de norra di cuiIegic ad in perfet.: a aderenza alla all'art. 1461 0.01 quanto alta Ins sister 7 de fac ragionevolmente pres apposti di falto che potesse 2 resumers un mutamento delle condizioni economiche delle controparti taie da rendere Fondato il e di L7 . 4 pericolo serio ed attuale ai perdere la conlroprestazione da costoro devuta, ai hai che xoteva rile ers giustificate la sospensione da parle del Caso Colla esecuzione dell'appalto in corso. Alla coerente motivazione deila sentenza impugnata ricorrente oppone una diversa ricostruzione della vicenda processuale siccome accertata dal giudice di neritic, svolgendo argomentazioni tipicamence di fallo che possono essere apprezzate in questa sede di legittimità, oui ia infondatezza del motivo si reude Tanifesta 0.05 prima facie. Non miglior Borto puð riservarsi alla Censura di violazione di legge che manca della motivata allegazione 5i. GI errore di ci t Ę si isole in affermazioni 123, 1 puro principio, peraltro cordivisibili ma senza la benche miniza incidenza sulla applicazione che in concreto TOT.149,77 stan fatta dalla Corte di merito dell'art. 146 c.c. la fattispecie di causa. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dal ricorrente alla spese, liquidate come nel dispositivo. P.C.M. La Corte rigetta i "icorso e condamne il ricorrente alle specc che liquida in complessivi eurc 9.700 di cui eura 2500 (duemila cinquecento per nozario. Cosi deciso in Roma add 4 aprile 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema I G 2 A di Cassazione. 0 E R 0 R E 2 L E . L I E L O Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE L C G E N C A A N C 1 A C O . A T A T I IL CANCELLIERE C1 a S m O o P R E D