TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 22.01.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9039/2020 R.G.L. vertente T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mancaniello Luigi e Trematore Salvatore come Parte_1 da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla CP_1
Tiberino come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.12.2020 premetteva di essere titolare di pensione cat. Parte_1
VOARTS n. 48301567 con decorrenza 01.12.2004 e di essere in grado di vantare contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata dall'01.01.1957 e sino al 31.12.2003. Esponeva che l' sin dal 2012, aveva riconosciuto e liquidato la prestazione aggiuntiva di cui all'art. 5, CP_1 comma 1, D.L. 2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 127/2007; che, in particolare, l
[...]
aveva liquidato, unitamente alla mensilità di ciascuna annualità, l'ammontare aggiuntivo di CP_2 annualmente per il periodo 2012/2015 ed euro 437,00 annuali per il 2019 e il 2020; che l' , dopo aver verificato il possesso del prescritto requisito reddituale, aveva, però, considerato CP_3 nità contributiva sino al limite di 18 anni di contribuzione (sulla scorta della tabella allegata al D.L. n. 81/2007); che, tuttavia, egli era in grado di vantare una contribuzione complessiva eccedente i 18 anni, risultando accreditati, ai fini del trattamento pensionistico in suo godimento (liquidato nella gestione autonoma degli artigiani), contributi per lavoro dipendente per il periodo compreso tra l'01.01.1957 e il 31.12.1966 pari a 44 settimane, per il periodo compreso tra il 01.05.1970 e il 30.06.1970 pari a 6 settimane e per il periodo compreso tra l'01.10.1997 e il 31.12.2003 per complessive 163 settimane, nonché contributi da titolare di impresa artigiano regolarmente accreditate in estratto assicurativo di 724 settimane;
che, pertanto, l'esatto importo della c.d. quattordicesima era pari ad euro 420,00 per il periodo 2012/2015 ed euro 546,00 annuali dal 2019 in poi, con conseguente differenza di euro 84,00 per le annualità già liquidate nel periodo 2012/2015 e di euro 109,00 dall'anno 2019. Sulla scorta di quanto esposto, adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla riliquidazione della pensione INPS cat. VOARTS n. 48301567 per esatta quantificazione della quattordicesima mensilità di cui al d.l. n. 81/2007 convertito dalla l.n. 127/2007 e della correlata tabella A aggiunta dalla legge di conversione 3 pagina 1 di 3 agosto 2007, n. 127 e poi sostituita dall'art. 1, comma 187, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'anzianità contributiva eccedente i 18 anni di contribuzione complessiva italiana;
- per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante della differenza annua di € 84,00 per ciascun anno del periodo 2012/2015 e della differenza annua di € 109,00 a partire dal 2019 e nell'importo annuo di € 546,00 a partire dal prossimo anno in poi, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo - ovvero il 1° luglio di ciascun anno - e fino all'effettivo soddisfo;
…”. Vinte le spese di lite. Costituitosi in giudizio, l così deduceva: “si provvederà quanto prima alla ricostituzione contributiva richiesta CP_1 da controparte e, una volta itata l'ulteriore contribuzione, si provvederà alla riliquidazione della pensione cat. VOARTS n. 48301567, come richiesto”. Chiedeva, quindi, di dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 22.1.2025, tenuta secondo le modalità in epigrafe, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda è fondata.
2.1 La prestazione di cui si discute è prevista dall'art. 5, comma 1, D.L. n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 127/2007, a mente del quale “
1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall' , con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della Controparte_4 CP_1 mensilità di no nno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.
2.2 Nel caso di specie, non sono in alcun modo contestati i requisiti per accedere al beneficio. Invero, lo stesso ha riconosciuto il buon diritto dell'istante, sebbene non abbia dimostrato l'adempimento CP_3 della prestazione. Va quindi dichiarato il diritto della ricorrente alla liquidazione della quattordicesima mensilità azionata e l' va, di conseguenza, condannato al pagamento del predetto emolumento, oltre accessori di legge, CP_1
c recisato in dispositivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' resistente e sono liquidate nella misura indicata in CP_3 dispositivo (D.M. 147/2022, cause di previdenza minimi, scaglione infra € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9039/2020, proposto da , nei confronti Parte_1 dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così pr CP_1
pagina 2 di 3 a) accoglie la domanda e dichiara il diritto di alla liquidazione della somma aggiuntiva di cui Parte_1 all'art. 5 d.l. n. 81/2007 come convertito nella l. n. 127/2007 sulla base dell'anzianità contributiva eccedente i 18 anni di contribuzione complessiva italiana;
b) per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, del predetto CP_3 emolumento (pari alla diffe nua di € 84,00 per ciascun anno per il periodo 2012/2015; di € 109,00 dal 2019 e nell'importo annuo di € 546,00 a seguire), oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo sino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.312,00, oltre CP_3 iva, cpa e ri spese generali al 15%, in favore della parte ricorrente e, per essa, agli Avv.ti L. Mancaniello e S. Trematore, dichiaratisi antistatari. Foggia, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
pagina 3 di 3