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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Putignano, Parte_1 ricorrente;
e convenuto contumace;
CP_1
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 23.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che l' a seguito del riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di CP_1 invalidità con decorrenza luglio 2022, aveva liquidato i relativi arretrati lordi in misura di euro 11.523,72, operando una ritenuta Irpef di euro 1.492,68, senza, tuttavia, considerare le detrazioni fiscali di cui il aveva diritto a beneficiare nel 2022 e Pt_1 nel 2023 per euro 1.297,00 annui;
ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto dell'istante a beneficiare, per gli arretrati dell'assegno IO percepiti, delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR da applicarsi nella suddetta misura lorda calcolata sugli arretrati e quindi al rimborso della somma di euro 1.492,69 illegittimamente trattenuta;
per l'effetto condannare l' alla restituzione della CP_1 predetta somma oltre accessori di legge”, con vittoria di spese. Pur ritualmente evocato in giudizio, l' non si è costituito, sicché ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da ritenere sussistente la giurisdizione del giudice del lavoro adito, dovendosi nel caso fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cassazione civile, sez. un., 26.6.2009, n. 15031). Tanto premesso, norme di riferimento sono gli art. 17 e 21 del TUIR n. 917/1986, alla cui stregua: “
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (….) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti (cui, ai sensi dell'art. 49 dello stesso testo unico, sono da ricondurre anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (….)” (art. 17); nonché “
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti (….).
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 (vedi ora art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 (vedi ora art. 14 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, successivamente abrogato) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (….)”. In punto di fatto, risulta dalla documentazione versata in atti che:
1) In favore del ricorrente è stato liquidato in data 1.9.2022 l'assegno ordinario d'invalidità categoria IO con decorrenza 1 luglio 2022;
2) dalla liquidazione sono derivati arretrati per l'importo complessivo pari a euro 11.523,71, in parte relativi ad anni precedenti all'anno d'imposta di erogazione;
3) gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti sono stati tassati con l'aliquota del 23% prevista dagli artt. 11 comma 1 lettera a), 17 comma 1 lettera b) e 21 commi 3 e 4 del TUIR. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti, in senso favorevole alla tesi attorea, specificatamente risulta come la parte ricorrente avesse debitamente inoltrato all apposita dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni di imposta CP_1 in relazione all'arco temporale che viene in rilievo, in termini utili ad assorbire in maniera integrale la tassazione operata sui ratei di pensione di cui si discute (vds. modello detrazioni COD AP06 in atti). In ragione di quanto dappresso evidenziato ed in difetto di indicazioni di segno contrario promananti dall' significativamente rimasto contumace, l'operato CP_1 dell'istituto previdenziale, che, quale sostituto di imposta, ha trattenuto, sulle somme corrisposte a titolo di arretrati di pensione, l'imposta risultante dall'aliquota minima prevista dall'art. 11 del TUIR, pari al 23%, senza, tuttavia, applicare le invocate detrazioni fiscali, non può considerarsi conforme al quadro legislativo dappresso riepilogato. In presenza di tutti i requisiti di legge (pacificamente sussistenti nel caso di specie e, in ogni caso, adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta), è, invece, da ritenere che il ricorrente potesse avvalersi delle detrazioni in parola (come detto in termini utili ad assorbire l'intera tassazione applicatagli) ed avesse conseguentemente diritto alla refusione delle differenze fra la somma liquidata a titolo di arretrati e quella (di minore importo) concretamente corrispostagli, al cui pagamento l'istituto previdenziale convenuto è, dunque, da condannare, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 23.4.2024, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del della somma di euro 1.492,68, oltre agli CP_1 Pt_1 accessori ex art. 16, L.n. 412/91; condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 900,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge Lecce, il 3 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Putignano, Parte_1 ricorrente;
e convenuto contumace;
CP_1
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 23.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che l' a seguito del riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di CP_1 invalidità con decorrenza luglio 2022, aveva liquidato i relativi arretrati lordi in misura di euro 11.523,72, operando una ritenuta Irpef di euro 1.492,68, senza, tuttavia, considerare le detrazioni fiscali di cui il aveva diritto a beneficiare nel 2022 e Pt_1 nel 2023 per euro 1.297,00 annui;
ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto dell'istante a beneficiare, per gli arretrati dell'assegno IO percepiti, delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR da applicarsi nella suddetta misura lorda calcolata sugli arretrati e quindi al rimborso della somma di euro 1.492,69 illegittimamente trattenuta;
per l'effetto condannare l' alla restituzione della CP_1 predetta somma oltre accessori di legge”, con vittoria di spese. Pur ritualmente evocato in giudizio, l' non si è costituito, sicché ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da ritenere sussistente la giurisdizione del giudice del lavoro adito, dovendosi nel caso fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cassazione civile, sez. un., 26.6.2009, n. 15031). Tanto premesso, norme di riferimento sono gli art. 17 e 21 del TUIR n. 917/1986, alla cui stregua: “
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (….) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti (cui, ai sensi dell'art. 49 dello stesso testo unico, sono da ricondurre anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (….)” (art. 17); nonché “
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti (….).
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 (vedi ora art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 (vedi ora art. 14 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, successivamente abrogato) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (….)”. In punto di fatto, risulta dalla documentazione versata in atti che:
1) In favore del ricorrente è stato liquidato in data 1.9.2022 l'assegno ordinario d'invalidità categoria IO con decorrenza 1 luglio 2022;
2) dalla liquidazione sono derivati arretrati per l'importo complessivo pari a euro 11.523,71, in parte relativi ad anni precedenti all'anno d'imposta di erogazione;
3) gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti sono stati tassati con l'aliquota del 23% prevista dagli artt. 11 comma 1 lettera a), 17 comma 1 lettera b) e 21 commi 3 e 4 del TUIR. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti, in senso favorevole alla tesi attorea, specificatamente risulta come la parte ricorrente avesse debitamente inoltrato all apposita dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni di imposta CP_1 in relazione all'arco temporale che viene in rilievo, in termini utili ad assorbire in maniera integrale la tassazione operata sui ratei di pensione di cui si discute (vds. modello detrazioni COD AP06 in atti). In ragione di quanto dappresso evidenziato ed in difetto di indicazioni di segno contrario promananti dall' significativamente rimasto contumace, l'operato CP_1 dell'istituto previdenziale, che, quale sostituto di imposta, ha trattenuto, sulle somme corrisposte a titolo di arretrati di pensione, l'imposta risultante dall'aliquota minima prevista dall'art. 11 del TUIR, pari al 23%, senza, tuttavia, applicare le invocate detrazioni fiscali, non può considerarsi conforme al quadro legislativo dappresso riepilogato. In presenza di tutti i requisiti di legge (pacificamente sussistenti nel caso di specie e, in ogni caso, adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta), è, invece, da ritenere che il ricorrente potesse avvalersi delle detrazioni in parola (come detto in termini utili ad assorbire l'intera tassazione applicatagli) ed avesse conseguentemente diritto alla refusione delle differenze fra la somma liquidata a titolo di arretrati e quella (di minore importo) concretamente corrispostagli, al cui pagamento l'istituto previdenziale convenuto è, dunque, da condannare, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 23.4.2024, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del della somma di euro 1.492,68, oltre agli CP_1 Pt_1 accessori ex art. 16, L.n. 412/91; condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 900,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge Lecce, il 3 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma