Art. 40.
La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, puo' ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.
La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, puo' ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.