TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 504/2024 L.P.
Parte_1
contro
Controparte_1
Udienza del 05/03/2025
All'udienza del 05/03/2025 innanzi al Dott. M. Ianigro, coaudiuvato dai seguenti Tirocinanti: TI NS sono comparsi la ricorrente personalmente assistita dall'Avv. MANCUSO BARTOLO Per parte resistente è presente l'Avv. VIVARELLI BENEDETTA in sostituzione dell'Avv. PINTO GIAN LUCA I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e chiedono la decisione della causa.
IL GIUDICE Da atto che al termine dell'udienza si ritirerà in camera di consiglio per deliberare. Viterbo lì 05/03/2025 ore 10.40
**************
Alle ore 11.30 all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale in forma telematica: Viterbo lì 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
SI DA ATTO CHE IL PRESENTE VERBALE E' STATO REDATTO IN FORMATO TELEMATICO E COME TALE SOTTOSCRITTO DAL G.d.L. CON FIRMA DIGITALE. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 504 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 llana ( sidente in via Panico 31, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolo Mancuso (C.F. ) del foro di Roma, giusta delega inserita C.F._2 nel fascicolo telematico, ed elet esso lo studio legale sito in Roma, P.le Clodio 12, 00195 Roma;
fax 06/37514608, PEC: , Email_1 presso cui chiede inviarsi le comunicazioni. RICORRENTE E
(P. IVA = ), Controparte_2 P.IVA_1 enerale Do – come da Controparte_3 visura e procura institoria che si allega (docc. 1 e 1-bis) – sedente in Riotorto (LI), Strada Statale Aurelia km 237 rappresentata e difesa – giusta procura la cui copia informatica è stata rilasciata su supporto cartaceo e la cui copia informatica è stata autenticata con firma digitale e allegata alla memoria difensiva ex art. 83 comma 3 c.p.c. – dall'avv. Gian Luca Pinto del Foro di Firenze (codice fiscale , pec: fax 055/ C.F._3 Email_2 470817) ed elett esso il io Lupi, n. 14. RESISTENTE
OGGETTO: determinazione part-time e differenze retributive CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.3.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, esponendo di essere alla società convenuta in data 4.3.2013 in forza di contratto a tempo indeterminato con inquadramento al IV livello, ex parametro 144 del CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa, in qualità di addetta alla
“preparazione e vendita al pubblico di prodotti del reparto Pescheria” con orario di 40 ore settimanali da svolgere nei soli mesi di marzo, luglio, agosto e dicembre;
che negli anni seguenti il contratto di lavoro era stato più volte modificato prevedendo una riduzione dell'orario lavorativo settimanale ed un proporzionale incremento dei mesi di attività, a cui seguivano ulteriori variazioni destinate a coprire anche i mesi per il quali era stato originariamente escluso lo svolgimento dell'attività lavorativa;
che per effetto di tali variazioni aveva lavorato continuativamente per tutto l'arco degli anni con orario variabile tra le 20 e le 30 ore settimanali. Ha conseguentemente rivendicato il diritto al riconoscimento di un rapporto continuativo protratto di fatto per tutti i mesi dell'anno per un orario lavorativo medio di 30 ore settimanali. Ha conseguentemente concluso chiedendo "1) Accertare e dichiarare, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di almeno 30 ore settimanali per tutte e 12 le mensilità dell'anno solare,
o il diverso orario che si ritiene di giustizia, a partire da gennaio 2019; 2) Ordinare alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la corretta regolarizzazione del rapporto di lavoro;
Con condanna alle spese". si è costituito rappresentando che tutte le modifiche contrattuali operate Controparte_1 re state accettate e sottoscritte dalla ricorrente;
che dette modifiche avevano riguardato l'estensione dei mesi di lavoro annuali con contestuale riduzione dell'orario settimanale;
che le buste paga smentiscono la tesi attorea di aver sempre lavorato per trenta ore settimanali;
che tutte le modifiche contrattuali avevano previsto l'applicazione delle clausole elastiche e/o flessibili, previste dall'art. 94 CCNL del 1.1.2007 e dal Contratto Integrativo Aziendale del 2.5.2006 capitolo 11.2; che l'applicazione di tali clausole era stata oggetto di esplicito accordo tra le parti;
che al rapporto inoltre era stato legittimamente applicato l'art. 93 del CCNL in materia di lavoro supplementare (e straordinario) il quale prevede la maggiorazione della retribuzione pari al 35%; che il CCNL di settore prevede che il lavoro supplementare sia svolto solo con il consenso del lavoratore e la lettura combinata dell'art. 6 del D.lgs. n. 81/2015 e del CCNL evidenzia come tali prestazioni siano consentite fino al limite del 25% dell'orario concordato, limite che la ricorrente non ha dimostrato essere stato superato. Ha quindi dedotto l'infondatezza della pretesa attorea volta al conseguimento di una vera e propria novazione oggettiva del contratto per comportamento concludente, lamentando sia la mancanza dell'animus novandi (peraltro smentito dal richiamo a specifiche clausole contrattuali) sia un comportamento concludente difforme alla esplicita volontà contrattuale delle parti, sia la contrarietà della pretesa modifica contrattuale per fatti concludenti rispetto al requisito di forma richiesto dalla legge (art. 8, D.lgs. n. 81/2015). Contestata l'utilizzabilità della giurisprudenza menzionata dalla ricorrente ha quindi concluso chiedendo "la reiezione del ricorso avversario per infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria di spese". La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DELLA NATURA DEL RAPPORTO E DELLA VALIDITA' DELLE MODIFICHE La ricorrente era stata assunta in data 4.3.2013 con la qualifica di impiegata di Quarto livello (parametro 144) del CCNL della Distribuzione mansioni di addetta alla preparazione CP_2
e vendita al pubblico di prodotti del reparto pescheria del punto vendita di Civita Castellana e con orario part time di 40 ore settimanali limitate ai mesi di Marzo - Luglio- Agosto – Dicembre 2013. Il suddetto contratto conteneva le seguenti precisazioni: "La Sua prestazione lavorativa potrà subire delle variazioni rispetto alla collocazione temporale originaria a seguito dell'applicazione di clausole elastiche e/o flessibili così come disciplinate dalla vigente normativa, dall'art. 94 vigente CCNL (e testo del 1.1.2007. La revoca dalle clausole flessibili ed clastiche potrà avvenire, nel caso in cui siano presenti le casistiche previste negli art. 94 del vigente C.CNL. e nel punto 11.2 secondo capoverso dell'accordo integrativo del 2 maggio 2006; in virtù di quanto previsto nell'ultimo capoverso del punto 11.2 dell'accordo integrativo de! 2 maggio 2006. Motivi della disdetta devono essere esclusivamente quelli previsti dalla contrattazione di primo e secondo livello. La retribuzione mensile, come definita dall'Accordo di Rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa firmato in data 22/12/2011- e dall'Accordo Integrativo di Gruppo del 2.5.2006, sarà calcolata e suddivisa nelle voci previste da: Legge, CCNL e contrattazione di 2° livello. Resta inteso che il riproporzionamento verrà effettuato su tutti gli istituti retributivi, sia diretti che indiretti ovvero differiti.; la retribuzione delle ore prestate in regime di clausole flessibili o elastiche sarà, come previsto dall'art. 94 del vigente C.C.N.L, maggiorata rispettivamente del 1,5% o del 36,5%". Le successive modifiche apportate all'orario di lavoro si nel 2013 che dal 2018 e negli anni a seguire avevano fatto tutte riferimento alle citate disposizioni della contrattazione collettiva ed erano state tutte debitamente sottoscritte dalla ricorrente. Ebbene, l'art. 94 del CCNL 1.1.2007 in materia di Clausole flessibili e clausole elastiche disponeva che "1. La variazione della collocazione temporale della prestazione a tempo parziale (clausola flessibile) può avvenire mediante la stipula nel contratto individuale di un patto avente ad oggetto una clausola flessibile. Il patto può essere stipulato anche quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è instaurato a tempo determinato. Nella stipulazione del patto il lavoratore può chiedere di farsi assistere da un componente della rappresentanza sindacale (RSU/RSA) da lui indicato o, in assenza di questa, dall'Organizzazione Sindacale territoriale a cui aderisce o conferisce mandato. La variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale può avvenire in ragione di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
2. La variazione in aumento, anche delimitata nel tempo, della durata della prestazione del lavoratore a tempo parziale (clausola elastica) può avvenire mediante l'inserimento nel contratto di lavoro, anche se stipulato a tempo determinato, di una clausola elastica, in ragione di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. E' demandato alla contrattazione collettiva di secondo livello stabilire: il limite massimo di detta variabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d. lgs 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46, comma 1, del d.lgs.10 settembre 2003, n. 276; le specifiche compensazioni di carattere retributivo ovvero nelle diverse forme convenute;
le modalità con cui può procedersi alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
3. Nella temporanea assenza di regolamentazione collettiva di secondo livello relativamente alle clausole di cui al comma 1, le ore di lavoro normali effettivamente oggetto di variazione verranno retribuite con una maggiorazione pari all'1,5%, comprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 169. In alternativa le parti interessate possono concordare un'indennità annuale pari ad almeno 120,00 euro, da corrispondere per quote mensili. Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
4. Nella temporanea assenza di regolamentazione collettiva di secondo livello relativamente alle clausole di cui al comma 2, il limite massimo della variabilità in aumento della prestazione lavorativa è stabilito nel 30 % della prestazione lavorativa concordata. Le ore di lavoro in aumento relative alle clausole elastiche verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 35% + 1,5 % (36,50 %) comprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 169. 5. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso non inferiore a quanto previsto dalla vigente legislazione.
6. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà recedere, ai sensi dell'art. 1373, comma 2°, Codice Civile, dal patto di cui ai commi 1 e 2, accompagnando alla propria dichiarazione di volontà l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare conseguenti a paternità o maternità; inabilità del coniuge, figlio o convivente;
b) esigenze di tutela della salute, certificate dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) la contrattazione di secondo livello potrà prevedere la possibilità di recesso anche in caso di esigenze di studio, determinando le condizioni di ammissibilità di queste ultime. La contrattazione di secondo livello può altresì individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa avvenire il recesso.
7. Restano ferme le condizioni di miglior favore già concordate nel secondo livello di contrattazione.
8. L'eventuale rifiuto della lavoratrice/lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari". Il punto 11.2 dell'accordo integrativo del gruppo del 2 maggio 2006, rubricato Controparte_1
"Clausole flessibili ed elastiche" dispone invece "11.2) Il ricorso alle clausole elastiche e flessibili si attiverà con le modalità previste dal vigente CCNL. Il lavoratore potrà recedere dal patto (clausola elastica o flessibile) con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata AR alla Direzione del Personale presso la sede di Vignale Riotorto, oltre a quanto previsto dal vigente CCNL anche per motivi di studio collegati a frequenze obbligatorie presso scuole statali o parificate che organizzino corsi di studio per il conseguimento di titoli legali e per necessità derivanti da congedi di maternità, paternità, parentali nonché per comprovate necessita di carattere familiare così come disciplinate dal comma 2 art. 4 legge 53/2000. In deroga a quanto previsto dal CCNL il patto relativo alle clausole flessibili ed elastiche avrà validità di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da inviare 30 giorni prima della scadenza con indicazione dei motivi di tale scelta". La ricorrente non contesta la sottoscrizione dei singoli accordi di variazione dell'orario di lavoro, né lamenta vizi della volontà tali da inficiarne la validità; neanche deduce che il comportamento dell'azienda abbia in alcun modo violato le richiamate disposizioni della contrattazione collettiva, confluite nel contenuto nei singoli accordi di variazione.
DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI CONVERSIONE DEL RAPPORTO Sulla scorta di quanto precede non sembrano esservi dubbi sulla validità del contratto di assunzione e dei successivi accordi di modifica dell'orario di lavoro. Per quanto è dato comprendere la ricorrente chiede che il contratto di lavoro part time misto (verticale ed orizzontale) di 20-30 ore settimanali originariamente limitato a quattro mesi all'anno e successivamente esteso a dodici mesi in applicazione delle clausole di elasticità, sia convertito in part time orizzontale di trenta ore settimanali per l'intero anno, in virtù del comportamento concludente assunto dalle parti nella sua esecuzione di fatto. All'accoglimento della domanda di oppongono due ordini di ragioni. In primo luogo, va rammentato che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 concernente la forma e il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale "Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno". L'art. 8 del medesimo decreto, in materia di trasformazione del rapporto part time dispone inoltre che "Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale". La disciplina del rapporto a tempo parziale è dunque soggetto alla forma scritta ad probationem e così anche le modifiche da intendersi non limitate alla trasformazione in tempo pieno ma anche quelle attinenti alla entità del part time. L'impossibilità dettata dalla norma di fornire prova delle modifiche mediante manifestazione di volontà non formalizzate in un accordo tra le parti, impone di ritenere che i comportamenti concludenti delle parti, pur potendo fondare ulteriori pretese economiche aventi ad oggetto gli emolumenti corrispondenti alla prestazioni lavorative fornite in aggiunta rispetto a quelle concordate (con le eventuali maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e quello straordinario), non siano tuttavia idonei a modificare e soppiantare gli accordi conclusi tra le parti e formalizzati in appositi contratti di lavoro o in successive modifiche. In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità osservando che “configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento
o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, pertanto non desumibile per facta concludentia dal comportamento successivo delle parti a norma dell'art. 1362 c.c.”. (cfr. Sez. L. n. 1375 del 19/01/2018; nello stesso senso già Sez.
6 - L, n. 25006 del 06/12/2016). La domanda è comunque infondata anche sotto altro profilo. Parte ricorrente invoca una novazione del rapporto di lavoro sulla base di un presunto comportamento concludente delle parti che assume costituire manifestazione di volontà di una definitiva variazione delle condizioni contrattuali ed integrare conseguentemente clausola tacita integrativa del contratto individuale di lavoro. Ebbene, si deve riconoscere che la giurisprudenza di legittimità ammette in linea di principio la possibilità che le parti siano astratta ammesse a provare sospensioni del rapporto e quindi riduzioni concordate delle prestazioni lavorative (Cass. n. 2033/2000, testualmente richiamata da Cass. n. 5518/2004; Cass. n. 1375/2018 che a sua volta richiama le due precedenti citate). Pur tuttavia occorre considerare che, come noto, per facta concludentia si intendono i comportamenti delle parti negoziali, interpretabili come manifestazione di una volontà mai in precedenza formalizzata o comunque di una volontà negoziale diversa da quella precedentemente esplicitata. Si tratta in altri termini di una forma di manifestazione tacita della volontà negoziale destinata a supplire o soppiantare la manifestazione di volontà concretizzatasi in un atto formale. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha tuttavia inteso attribuire valore di comportamento concludente alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, rapporto che, tuttavia, risulta essersi sviluppato in modo del tutto coerente e conforme alle previsioni del contratto di lavoro sottoscritto con l'azienda in data 4.3.2013 e delle variazioni annualmente concordate con l'azienda in applicazione delle clausole collettive di elasticità previste dall'art. 94 CCNL del 1.1.2007 e cap. 11.2 del CIA del 2.5.2006; clausole che, è bene ricordarlo, alla variabilità degli accordi in materia di prestazioni accompagnano il riconoscimento al lavoratore si un trattamento economico di particolare favore. L'estensione temporale progressiva della prestazione lavorativa all'intero anno solare (in difformità rispetto a quanto previsto dall'originale contratto individuale di lavoro), era stato in altri termini l'effetto dell'applicazione delle citate clausole di elasticità, in virtù delle quali, in base a specifici accordi tra le parti, si erano previsti progressivi allungamenti della durata della prestazione. Ciò che manca per dare riconoscere valore novativo al concreto svolgimento del rapporto e dunque una volontà contrattuale (da desumere per facta concludentia) difforme da quella manifestata dalle parti sia in sede di stipulazione del contratto, sia in occasione delle successive plurime variazioni contrattuali – specificamente concordate dalle parti - in applicazione delle clausole di elasticità richiamata all'assunzione. In quest'ottica, cristallizzare il rapporto con le caratteristiche assunte per effetto dell'applicazione delle citate clausole di elasticità, significherebbe disattendere la validità degli accordi originari, impedendone la futura operatività (ciò che consentirebbe al datore di lavoro di far rivivere le originarie pattuizioni sull'orario parziale, salvi nuovi futuri accordi di variazione). Motivi per pervenire ad un tale parziale annullamento delle clausole contrattuali non sembrano tuttavia ravvisabili, posto che tanto il contratto originario, quanto le successive modifiche dell'orario, risultano debitamente concordate e sottoscritte dalle parti così come previso dalle disposizioni collettive. La mancanza di stabilità lamentata dalla ricorrente va ricondotta al contenuto originario del contratto di lavoro il quale prevedeva una prestazione part time minima di 40 ore lavorative per quattro mesi nel corso dell'anno solare;
le variazioni successive concordate dalle parti sono da intendere come un incremento lavorativo e stipendiale che dovrebbe andare incontro alle aspettative della ricorrente, senza per questo giustificare una pretesa di novazione del rapporto. Né a conclusioni diverse è possibile giungere sulla base della pronuncia di merito richiamata da parte ricorrente (Tribunale di Torino, n. 703/2020) la quale risulta avere ad oggetto l'opposizione ad una pretesa di novazione del rapporto da part time in full time per fatti concludenti, contrastata dalla parte ricorrente in virtù del disconoscimento della firma che si assumeva apposta in calce all'accordo di modifica contrattuale. Del tutto generico, oltre che inconferente, deve in ultimo ritenersi l'invocazione del principio del favor lavoratoris, da intendersi quale criterio ermeneutico di giudizio inteso ad equilibrare il contenuto del contratto che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato. Il favor lavoratoris, è infatti "principio generale dell'ordinamento ed ispira i principi della Costituzione in tema di rapporti economici, è principio inteso ad equilibrare l'aspetto contenutistico del rapporto di lavoro, in modo che l'esteriorità della forma contrattuale, quale convenzione paritaria fra le parti sovrapponentesi alla realtà economica, non faccia prevalere la condizione del contraente più forte (datore di lavoro), consentendo così la legalizzazione giuridica di un assetto commutativo iniquo. Invero, il diritto del lavoro nasce proprio per proteggere il lavoratore subordinato contro la sua stessa libertà negoziale e tale finalità di protezione spiega la tradizionale inderogabilità in peius che consente ai contraenti pattuizioni migliorative del trattamento minimo legale o collettivo, secondo il principio del favor per il lavoratore, cioè della prevalenza della fonte a lui più favorevole, sia essa la legge, il contratto collettivo o il contratto individuale, a prescindere da qualsiasi gerarchia" (in questi termini Sez. L, Sent. n. 12900 del 2016). Si ricorre dunque a tale principio quando l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti non abbia garantito l'equilibrio degli interessi contrapposti determinando una sproporzione tra la prestazione e controprestazione economica, rendendo così indispensabile un intervento riequilibratore a tutela del lavoratore. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito come tale principio non trovi spazio di operatività quando sia in discussione l'applicazione di accordi conclusi in sede sindacale, nei quali il confronto tra le parti sociali deve presumersi abbia assicurato la migliore protezione degli interessi dei lavoratori e la loro composizione con le esigenze datoriali. Nel caso di specie il ricorso alle clausole di elasticità costituiscono il frutto della contrattazione collettiva e la loro utilizzazione nello specifico rapporto di lavoro, che sia nel rispetto delle condizioni previste dalle parti sociali, esclude a priori l'esigenza di tutela invocata dalla ricorrente. Nella specie le parti avevano convenuto la possibilità di apportare (anche plurime) modifiche dell'originario assetto contrattuale facendo ricorso alle previsioni dell'art. 94 del CCNL 1.1.2007 e del punto 11.2 dell'accordo integrativo del gruppo del 2 maggio 2006; Controparte_1 tali modifiche erano state singolarmente concordate nel rispetto della disciplina collettiva, assicurando all'azienda modificazione delle prestazioni lavorative orarie idonee a fronteggiare la variabilità delle esigenze aziendali e al contempo avevano garantito alla lavoratrice il temporaneo incremento dell'attività e un miglioramento del trattamento economico unitario. Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda va quindi respinta. Le spese di lite devono essere a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_2
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€ 2.750,00 per compen re rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 5 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 504/2024 L.P.
Parte_1
contro
Controparte_1
Udienza del 05/03/2025
All'udienza del 05/03/2025 innanzi al Dott. M. Ianigro, coaudiuvato dai seguenti Tirocinanti: TI NS sono comparsi la ricorrente personalmente assistita dall'Avv. MANCUSO BARTOLO Per parte resistente è presente l'Avv. VIVARELLI BENEDETTA in sostituzione dell'Avv. PINTO GIAN LUCA I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e chiedono la decisione della causa.
IL GIUDICE Da atto che al termine dell'udienza si ritirerà in camera di consiglio per deliberare. Viterbo lì 05/03/2025 ore 10.40
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Alle ore 11.30 all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale in forma telematica: Viterbo lì 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
SI DA ATTO CHE IL PRESENTE VERBALE E' STATO REDATTO IN FORMATO TELEMATICO E COME TALE SOTTOSCRITTO DAL G.d.L. CON FIRMA DIGITALE. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 504 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 llana ( sidente in via Panico 31, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolo Mancuso (C.F. ) del foro di Roma, giusta delega inserita C.F._2 nel fascicolo telematico, ed elet esso lo studio legale sito in Roma, P.le Clodio 12, 00195 Roma;
fax 06/37514608, PEC: , Email_1 presso cui chiede inviarsi le comunicazioni. RICORRENTE E
(P. IVA = ), Controparte_2 P.IVA_1 enerale Do – come da Controparte_3 visura e procura institoria che si allega (docc. 1 e 1-bis) – sedente in Riotorto (LI), Strada Statale Aurelia km 237 rappresentata e difesa – giusta procura la cui copia informatica è stata rilasciata su supporto cartaceo e la cui copia informatica è stata autenticata con firma digitale e allegata alla memoria difensiva ex art. 83 comma 3 c.p.c. – dall'avv. Gian Luca Pinto del Foro di Firenze (codice fiscale , pec: fax 055/ C.F._3 Email_2 470817) ed elett esso il io Lupi, n. 14. RESISTENTE
OGGETTO: determinazione part-time e differenze retributive CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.3.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, esponendo di essere alla società convenuta in data 4.3.2013 in forza di contratto a tempo indeterminato con inquadramento al IV livello, ex parametro 144 del CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa, in qualità di addetta alla
“preparazione e vendita al pubblico di prodotti del reparto Pescheria” con orario di 40 ore settimanali da svolgere nei soli mesi di marzo, luglio, agosto e dicembre;
che negli anni seguenti il contratto di lavoro era stato più volte modificato prevedendo una riduzione dell'orario lavorativo settimanale ed un proporzionale incremento dei mesi di attività, a cui seguivano ulteriori variazioni destinate a coprire anche i mesi per il quali era stato originariamente escluso lo svolgimento dell'attività lavorativa;
che per effetto di tali variazioni aveva lavorato continuativamente per tutto l'arco degli anni con orario variabile tra le 20 e le 30 ore settimanali. Ha conseguentemente rivendicato il diritto al riconoscimento di un rapporto continuativo protratto di fatto per tutti i mesi dell'anno per un orario lavorativo medio di 30 ore settimanali. Ha conseguentemente concluso chiedendo "1) Accertare e dichiarare, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di almeno 30 ore settimanali per tutte e 12 le mensilità dell'anno solare,
o il diverso orario che si ritiene di giustizia, a partire da gennaio 2019; 2) Ordinare alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la corretta regolarizzazione del rapporto di lavoro;
Con condanna alle spese". si è costituito rappresentando che tutte le modifiche contrattuali operate Controparte_1 re state accettate e sottoscritte dalla ricorrente;
che dette modifiche avevano riguardato l'estensione dei mesi di lavoro annuali con contestuale riduzione dell'orario settimanale;
che le buste paga smentiscono la tesi attorea di aver sempre lavorato per trenta ore settimanali;
che tutte le modifiche contrattuali avevano previsto l'applicazione delle clausole elastiche e/o flessibili, previste dall'art. 94 CCNL del 1.1.2007 e dal Contratto Integrativo Aziendale del 2.5.2006 capitolo 11.2; che l'applicazione di tali clausole era stata oggetto di esplicito accordo tra le parti;
che al rapporto inoltre era stato legittimamente applicato l'art. 93 del CCNL in materia di lavoro supplementare (e straordinario) il quale prevede la maggiorazione della retribuzione pari al 35%; che il CCNL di settore prevede che il lavoro supplementare sia svolto solo con il consenso del lavoratore e la lettura combinata dell'art. 6 del D.lgs. n. 81/2015 e del CCNL evidenzia come tali prestazioni siano consentite fino al limite del 25% dell'orario concordato, limite che la ricorrente non ha dimostrato essere stato superato. Ha quindi dedotto l'infondatezza della pretesa attorea volta al conseguimento di una vera e propria novazione oggettiva del contratto per comportamento concludente, lamentando sia la mancanza dell'animus novandi (peraltro smentito dal richiamo a specifiche clausole contrattuali) sia un comportamento concludente difforme alla esplicita volontà contrattuale delle parti, sia la contrarietà della pretesa modifica contrattuale per fatti concludenti rispetto al requisito di forma richiesto dalla legge (art. 8, D.lgs. n. 81/2015). Contestata l'utilizzabilità della giurisprudenza menzionata dalla ricorrente ha quindi concluso chiedendo "la reiezione del ricorso avversario per infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria di spese". La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DELLA NATURA DEL RAPPORTO E DELLA VALIDITA' DELLE MODIFICHE La ricorrente era stata assunta in data 4.3.2013 con la qualifica di impiegata di Quarto livello (parametro 144) del CCNL della Distribuzione mansioni di addetta alla preparazione CP_2
e vendita al pubblico di prodotti del reparto pescheria del punto vendita di Civita Castellana e con orario part time di 40 ore settimanali limitate ai mesi di Marzo - Luglio- Agosto – Dicembre 2013. Il suddetto contratto conteneva le seguenti precisazioni: "La Sua prestazione lavorativa potrà subire delle variazioni rispetto alla collocazione temporale originaria a seguito dell'applicazione di clausole elastiche e/o flessibili così come disciplinate dalla vigente normativa, dall'art. 94 vigente CCNL (e testo del 1.1.2007. La revoca dalle clausole flessibili ed clastiche potrà avvenire, nel caso in cui siano presenti le casistiche previste negli art. 94 del vigente C.CNL. e nel punto 11.2 secondo capoverso dell'accordo integrativo del 2 maggio 2006; in virtù di quanto previsto nell'ultimo capoverso del punto 11.2 dell'accordo integrativo de! 2 maggio 2006. Motivi della disdetta devono essere esclusivamente quelli previsti dalla contrattazione di primo e secondo livello. La retribuzione mensile, come definita dall'Accordo di Rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa firmato in data 22/12/2011- e dall'Accordo Integrativo di Gruppo del 2.5.2006, sarà calcolata e suddivisa nelle voci previste da: Legge, CCNL e contrattazione di 2° livello. Resta inteso che il riproporzionamento verrà effettuato su tutti gli istituti retributivi, sia diretti che indiretti ovvero differiti.; la retribuzione delle ore prestate in regime di clausole flessibili o elastiche sarà, come previsto dall'art. 94 del vigente C.C.N.L, maggiorata rispettivamente del 1,5% o del 36,5%". Le successive modifiche apportate all'orario di lavoro si nel 2013 che dal 2018 e negli anni a seguire avevano fatto tutte riferimento alle citate disposizioni della contrattazione collettiva ed erano state tutte debitamente sottoscritte dalla ricorrente. Ebbene, l'art. 94 del CCNL 1.1.2007 in materia di Clausole flessibili e clausole elastiche disponeva che "1. La variazione della collocazione temporale della prestazione a tempo parziale (clausola flessibile) può avvenire mediante la stipula nel contratto individuale di un patto avente ad oggetto una clausola flessibile. Il patto può essere stipulato anche quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è instaurato a tempo determinato. Nella stipulazione del patto il lavoratore può chiedere di farsi assistere da un componente della rappresentanza sindacale (RSU/RSA) da lui indicato o, in assenza di questa, dall'Organizzazione Sindacale territoriale a cui aderisce o conferisce mandato. La variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale può avvenire in ragione di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
2. La variazione in aumento, anche delimitata nel tempo, della durata della prestazione del lavoratore a tempo parziale (clausola elastica) può avvenire mediante l'inserimento nel contratto di lavoro, anche se stipulato a tempo determinato, di una clausola elastica, in ragione di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. E' demandato alla contrattazione collettiva di secondo livello stabilire: il limite massimo di detta variabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d. lgs 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46, comma 1, del d.lgs.10 settembre 2003, n. 276; le specifiche compensazioni di carattere retributivo ovvero nelle diverse forme convenute;
le modalità con cui può procedersi alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
3. Nella temporanea assenza di regolamentazione collettiva di secondo livello relativamente alle clausole di cui al comma 1, le ore di lavoro normali effettivamente oggetto di variazione verranno retribuite con una maggiorazione pari all'1,5%, comprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 169. In alternativa le parti interessate possono concordare un'indennità annuale pari ad almeno 120,00 euro, da corrispondere per quote mensili. Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
4. Nella temporanea assenza di regolamentazione collettiva di secondo livello relativamente alle clausole di cui al comma 2, il limite massimo della variabilità in aumento della prestazione lavorativa è stabilito nel 30 % della prestazione lavorativa concordata. Le ore di lavoro in aumento relative alle clausole elastiche verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 35% + 1,5 % (36,50 %) comprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 169. 5. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso non inferiore a quanto previsto dalla vigente legislazione.
6. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà recedere, ai sensi dell'art. 1373, comma 2°, Codice Civile, dal patto di cui ai commi 1 e 2, accompagnando alla propria dichiarazione di volontà l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare conseguenti a paternità o maternità; inabilità del coniuge, figlio o convivente;
b) esigenze di tutela della salute, certificate dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) la contrattazione di secondo livello potrà prevedere la possibilità di recesso anche in caso di esigenze di studio, determinando le condizioni di ammissibilità di queste ultime. La contrattazione di secondo livello può altresì individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa avvenire il recesso.
7. Restano ferme le condizioni di miglior favore già concordate nel secondo livello di contrattazione.
8. L'eventuale rifiuto della lavoratrice/lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari". Il punto 11.2 dell'accordo integrativo del gruppo del 2 maggio 2006, rubricato Controparte_1
"Clausole flessibili ed elastiche" dispone invece "11.2) Il ricorso alle clausole elastiche e flessibili si attiverà con le modalità previste dal vigente CCNL. Il lavoratore potrà recedere dal patto (clausola elastica o flessibile) con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata AR alla Direzione del Personale presso la sede di Vignale Riotorto, oltre a quanto previsto dal vigente CCNL anche per motivi di studio collegati a frequenze obbligatorie presso scuole statali o parificate che organizzino corsi di studio per il conseguimento di titoli legali e per necessità derivanti da congedi di maternità, paternità, parentali nonché per comprovate necessita di carattere familiare così come disciplinate dal comma 2 art. 4 legge 53/2000. In deroga a quanto previsto dal CCNL il patto relativo alle clausole flessibili ed elastiche avrà validità di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da inviare 30 giorni prima della scadenza con indicazione dei motivi di tale scelta". La ricorrente non contesta la sottoscrizione dei singoli accordi di variazione dell'orario di lavoro, né lamenta vizi della volontà tali da inficiarne la validità; neanche deduce che il comportamento dell'azienda abbia in alcun modo violato le richiamate disposizioni della contrattazione collettiva, confluite nel contenuto nei singoli accordi di variazione.
DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI CONVERSIONE DEL RAPPORTO Sulla scorta di quanto precede non sembrano esservi dubbi sulla validità del contratto di assunzione e dei successivi accordi di modifica dell'orario di lavoro. Per quanto è dato comprendere la ricorrente chiede che il contratto di lavoro part time misto (verticale ed orizzontale) di 20-30 ore settimanali originariamente limitato a quattro mesi all'anno e successivamente esteso a dodici mesi in applicazione delle clausole di elasticità, sia convertito in part time orizzontale di trenta ore settimanali per l'intero anno, in virtù del comportamento concludente assunto dalle parti nella sua esecuzione di fatto. All'accoglimento della domanda di oppongono due ordini di ragioni. In primo luogo, va rammentato che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 concernente la forma e il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale "Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno". L'art. 8 del medesimo decreto, in materia di trasformazione del rapporto part time dispone inoltre che "Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale". La disciplina del rapporto a tempo parziale è dunque soggetto alla forma scritta ad probationem e così anche le modifiche da intendersi non limitate alla trasformazione in tempo pieno ma anche quelle attinenti alla entità del part time. L'impossibilità dettata dalla norma di fornire prova delle modifiche mediante manifestazione di volontà non formalizzate in un accordo tra le parti, impone di ritenere che i comportamenti concludenti delle parti, pur potendo fondare ulteriori pretese economiche aventi ad oggetto gli emolumenti corrispondenti alla prestazioni lavorative fornite in aggiunta rispetto a quelle concordate (con le eventuali maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e quello straordinario), non siano tuttavia idonei a modificare e soppiantare gli accordi conclusi tra le parti e formalizzati in appositi contratti di lavoro o in successive modifiche. In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità osservando che “configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento
o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, pertanto non desumibile per facta concludentia dal comportamento successivo delle parti a norma dell'art. 1362 c.c.”. (cfr. Sez. L. n. 1375 del 19/01/2018; nello stesso senso già Sez.
6 - L, n. 25006 del 06/12/2016). La domanda è comunque infondata anche sotto altro profilo. Parte ricorrente invoca una novazione del rapporto di lavoro sulla base di un presunto comportamento concludente delle parti che assume costituire manifestazione di volontà di una definitiva variazione delle condizioni contrattuali ed integrare conseguentemente clausola tacita integrativa del contratto individuale di lavoro. Ebbene, si deve riconoscere che la giurisprudenza di legittimità ammette in linea di principio la possibilità che le parti siano astratta ammesse a provare sospensioni del rapporto e quindi riduzioni concordate delle prestazioni lavorative (Cass. n. 2033/2000, testualmente richiamata da Cass. n. 5518/2004; Cass. n. 1375/2018 che a sua volta richiama le due precedenti citate). Pur tuttavia occorre considerare che, come noto, per facta concludentia si intendono i comportamenti delle parti negoziali, interpretabili come manifestazione di una volontà mai in precedenza formalizzata o comunque di una volontà negoziale diversa da quella precedentemente esplicitata. Si tratta in altri termini di una forma di manifestazione tacita della volontà negoziale destinata a supplire o soppiantare la manifestazione di volontà concretizzatasi in un atto formale. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha tuttavia inteso attribuire valore di comportamento concludente alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, rapporto che, tuttavia, risulta essersi sviluppato in modo del tutto coerente e conforme alle previsioni del contratto di lavoro sottoscritto con l'azienda in data 4.3.2013 e delle variazioni annualmente concordate con l'azienda in applicazione delle clausole collettive di elasticità previste dall'art. 94 CCNL del 1.1.2007 e cap. 11.2 del CIA del 2.5.2006; clausole che, è bene ricordarlo, alla variabilità degli accordi in materia di prestazioni accompagnano il riconoscimento al lavoratore si un trattamento economico di particolare favore. L'estensione temporale progressiva della prestazione lavorativa all'intero anno solare (in difformità rispetto a quanto previsto dall'originale contratto individuale di lavoro), era stato in altri termini l'effetto dell'applicazione delle citate clausole di elasticità, in virtù delle quali, in base a specifici accordi tra le parti, si erano previsti progressivi allungamenti della durata della prestazione. Ciò che manca per dare riconoscere valore novativo al concreto svolgimento del rapporto e dunque una volontà contrattuale (da desumere per facta concludentia) difforme da quella manifestata dalle parti sia in sede di stipulazione del contratto, sia in occasione delle successive plurime variazioni contrattuali – specificamente concordate dalle parti - in applicazione delle clausole di elasticità richiamata all'assunzione. In quest'ottica, cristallizzare il rapporto con le caratteristiche assunte per effetto dell'applicazione delle citate clausole di elasticità, significherebbe disattendere la validità degli accordi originari, impedendone la futura operatività (ciò che consentirebbe al datore di lavoro di far rivivere le originarie pattuizioni sull'orario parziale, salvi nuovi futuri accordi di variazione). Motivi per pervenire ad un tale parziale annullamento delle clausole contrattuali non sembrano tuttavia ravvisabili, posto che tanto il contratto originario, quanto le successive modifiche dell'orario, risultano debitamente concordate e sottoscritte dalle parti così come previso dalle disposizioni collettive. La mancanza di stabilità lamentata dalla ricorrente va ricondotta al contenuto originario del contratto di lavoro il quale prevedeva una prestazione part time minima di 40 ore lavorative per quattro mesi nel corso dell'anno solare;
le variazioni successive concordate dalle parti sono da intendere come un incremento lavorativo e stipendiale che dovrebbe andare incontro alle aspettative della ricorrente, senza per questo giustificare una pretesa di novazione del rapporto. Né a conclusioni diverse è possibile giungere sulla base della pronuncia di merito richiamata da parte ricorrente (Tribunale di Torino, n. 703/2020) la quale risulta avere ad oggetto l'opposizione ad una pretesa di novazione del rapporto da part time in full time per fatti concludenti, contrastata dalla parte ricorrente in virtù del disconoscimento della firma che si assumeva apposta in calce all'accordo di modifica contrattuale. Del tutto generico, oltre che inconferente, deve in ultimo ritenersi l'invocazione del principio del favor lavoratoris, da intendersi quale criterio ermeneutico di giudizio inteso ad equilibrare il contenuto del contratto che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato. Il favor lavoratoris, è infatti "principio generale dell'ordinamento ed ispira i principi della Costituzione in tema di rapporti economici, è principio inteso ad equilibrare l'aspetto contenutistico del rapporto di lavoro, in modo che l'esteriorità della forma contrattuale, quale convenzione paritaria fra le parti sovrapponentesi alla realtà economica, non faccia prevalere la condizione del contraente più forte (datore di lavoro), consentendo così la legalizzazione giuridica di un assetto commutativo iniquo. Invero, il diritto del lavoro nasce proprio per proteggere il lavoratore subordinato contro la sua stessa libertà negoziale e tale finalità di protezione spiega la tradizionale inderogabilità in peius che consente ai contraenti pattuizioni migliorative del trattamento minimo legale o collettivo, secondo il principio del favor per il lavoratore, cioè della prevalenza della fonte a lui più favorevole, sia essa la legge, il contratto collettivo o il contratto individuale, a prescindere da qualsiasi gerarchia" (in questi termini Sez. L, Sent. n. 12900 del 2016). Si ricorre dunque a tale principio quando l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti non abbia garantito l'equilibrio degli interessi contrapposti determinando una sproporzione tra la prestazione e controprestazione economica, rendendo così indispensabile un intervento riequilibratore a tutela del lavoratore. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito come tale principio non trovi spazio di operatività quando sia in discussione l'applicazione di accordi conclusi in sede sindacale, nei quali il confronto tra le parti sociali deve presumersi abbia assicurato la migliore protezione degli interessi dei lavoratori e la loro composizione con le esigenze datoriali. Nel caso di specie il ricorso alle clausole di elasticità costituiscono il frutto della contrattazione collettiva e la loro utilizzazione nello specifico rapporto di lavoro, che sia nel rispetto delle condizioni previste dalle parti sociali, esclude a priori l'esigenza di tutela invocata dalla ricorrente. Nella specie le parti avevano convenuto la possibilità di apportare (anche plurime) modifiche dell'originario assetto contrattuale facendo ricorso alle previsioni dell'art. 94 del CCNL 1.1.2007 e del punto 11.2 dell'accordo integrativo del gruppo del 2 maggio 2006; Controparte_1 tali modifiche erano state singolarmente concordate nel rispetto della disciplina collettiva, assicurando all'azienda modificazione delle prestazioni lavorative orarie idonee a fronteggiare la variabilità delle esigenze aziendali e al contempo avevano garantito alla lavoratrice il temporaneo incremento dell'attività e un miglioramento del trattamento economico unitario. Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda va quindi respinta. Le spese di lite devono essere a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_2
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€ 2.750,00 per compen re rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 5 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO