Articolo 11 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 febbraio 2013
Art. 11. Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini 1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto e' soggetta a comunicazione al comune dove e' ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e puo' essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. E' comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013
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