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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/09/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1572/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 1572 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2018
Promossa
(C.F. , in persona del Sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Alghero n. 54 presso lo studio legale dell'avv. Davide
Tomba, che lo rappresenta e difende in virtù di delega resa in calce all'atto d'impugnazione;
Appellante
Contro
, (C.F. ) residente in Maracalagonis, elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari - Via Tigellio, 8 presso lo studio dell'Avv. Ugo Mario Dessy e dell'Avv.
Agostino Dessy, che lo rappresentano e difendono in virtù della procura a margine all'atto di costituzione;
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Cagliari n° 1007 del 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La contestazione ed il giudizio di primo grado
1.1. In data 2.12.2016 gli agenti della polizia Municipale di , con verbale n. AV1011860 Parte_1 del 24.11.2016, contestavano a la violazione dell'art. 142 comma 9 CDS poiché il Controparte_1 giorno 11.11.2016, alle ore 16:56, il veicolo targato DN780ZX di sua proprietà, percorrendo la SS
387 al Km 6+470 in tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità, superava di oltre 40 fino a 60
Km/h il limite massimo consentito di Km/h 50 (velocità rilevata dallo strumento Km/h 97, velocità netta accertata Km/h 92 con riduzione del 5% con un minimo di Km/h 5, eccedendo di Km/h 42 la
1 velocità consentita). Il rilevamento di velocità veniva effettuato con specifico apparecchio autovelox
PSVC (matricola 1510040034), posizionato sulla SS 387 al km. 6,470. Mediante il suddetto verbale veniva disposta la sanzione di 6 punti della patente, quella accessoria di ritiro temporaneo della patente per sospensione e quella pecuniaria (d'importo inferiore ad euro 1.000,00).
1.2. Con ricorso ex art. 204 C.d.S. e art. 22 L. 689/1981, proponeva opposizione Controparte_1 avverso il verbale di contestazione n. AVAV1011860 del 24.11.2016, adducendo:
- la violazione da parte della Polizia Municipale di degli artt. 200 e 201 cds;
Parte_1
- l'infondatezza in fatto ed in diritto della contestazione, in quanto, nel tratto di strada nel quale è posizionato l'autovelox, il limite di velocità sarebbe di 90 Km/h e non di 50 Km/h. Tale conclusione si giustificherebbe in ragione del fatto che l'autovelox si trovava subito dopo una intersezione e prima dell'apparecchiatura non vi sarebbe stato alcun cartello che stabilisca un limite di 50 Km/h, mentre la prima segnalazione sarebbe collocata soltanto a circa trenta metri oltre l'autovelox.
1.3. Si costituiva ritualmente in giudizio il con memorie difensive corredate Parte_1 da documentazione di rito, sostenendo:
- il corretto posizionamento della cartellonistica di segnalazione di velocità prima e dopo la postazione di controllo;
- che deve correttamente essere interpretato l'art. 104 regolamento di attuazione C.d.S., secondo cui l'obbligo di ripetizione dei segnali di velocità dopo ogni intersezione non comporterebbe il venire meno del divieto richiamato nella sanzione.
1.4. All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n° 1007 del 25.7.2017 depositata in data
27.09.2017, il giudice di pace di Cagliari accoglieva il ricorso ex d.lgs. 150/2011 proposto dal sig.
, annullando pertanto il verbale di contestazione n. AV1011860. Controparte_1
2. Procedimento in appello
2.1. Con il ricorso in appello del 15.2.2018, l'amministrazione comunale di ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado n. 1007/2017 pronunciata a suo carico dal Giudice di Pace di
Cagliari che, accogliendo il ricorso ex d.lgs. 150/2011 interposto dal sig. , ha Controparte_1 annullato il verbale di contestazione n. AV1011860 elevato dalla polizia locale all'esito dell'attività di accertamento a mezzo autovelox (eseguita il 14.11.2016).
Nello specifico, l'appellante ha censurato la sentenza appellata nelle parti di séguito richiamate:
“1. (pag. 4 ultimo cpv) “…la documentazione fotografica prodotta in atti da ambedue le parti civili rivela, …, di come la p.a. opposta abbia posizionato la postazione di controllo autovelox a pochi metri dall'intersezione con la via S'CA e S'AR – via Pascoli, omettendo la ripetizione del segnale impositivo del limite massimo di velocità di 50 Km/h dopo l'incrocio con detta strada …”
2 2. (pag. 5, primo cpv) “…nel tratto di strada successivo allo svincolo predetto viene a riespandersi
(nei sensi di cui alla citata sentenza) il limite di velocità di 90 Km/h previsto dall'art. 142 cds per quel tipo di strada…”
3. (pag. 4) “…Nel caso di specie, le strade oggetto del contendere denominate “S'CA e S'AR” intersecanti la ss 387 risultano possedere le caratteristiche sopra indicate …tali da indurre un qualsiasi utente della strada, residente o meno, ad utilizzarle quali strade pubbliche e aperte all'uso di tutti…”
Avverso la decisione, l'appellante ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
a. la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per la mancata rappresentazione ed osservanza delle effettive emergenze processuali, nonché erronea applicazione dell'art. 104 reg. esec. C.d.s., in quanto il giudice ha sostenuto che l'autovelox era posizionato qualche metro dopo l'accesso alla strada via S'CA e S'AR, quando invece esso è posizionato esattamente all'altezza di tale strada. Inoltre, il giudice ha errato nell'affermare che il segnale impositivo di 50 Km/h non fosse ripetuto, dal momento che esso veniva riprodotto pochi metri dopo l'impianto e quindi dopo l'accesso alla via S'CA e
S'AR, così come era prontamente segnalato prima dell'impianto numerose volte, fin dal km 7+600;
b. l'erronea applicazione degli artt. 39 e 142 cds e 104 reg. esec. C.d.s. in ordine alla vigenza dei limiti di velocità ed alla loro segnalazione, e ciò in quanto, a prescindere dalla cartellistica stradale, nel tratto di strada in esame il limite era comunque di 50 Km/h, non essendovi elementi in atti per ravvisare un errore scusabile in capo al tale da rendere l'infrazione CP_1 non punibile ai sensi dell'art. 3 legge 689/1981;
c. l'erronea applicazione delle norme che definiscono e regolano le strade pubbliche e le intersezioni stradali, ossia gli artt. 2, 3 e 22 cds nonché 44 e 104 reg. esec. Cds, in quanto sarebbe stato corretto definire la via strada S'CA e S'AR come strada vicinale e non come strada pubblica.
2.2. L'appellato si è costituito in giudizio e ha chiesto la conferma integrale dell'impugnata sentenza, aderendo totalmente alla pronuncia del Giudice di Pace di Cagliari.
2.3. A seguito dell'udienza del 18.02.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha concesso i termini 190 cpc ed ha tenuto la causa a decisione sulla base delle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“voglia Codesto Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, riformare la sentenza impugnata n.
1007/2017, e perciò confermare l'opposto verbale di contestazione n. AV1011860 rilevato dal Corpo
3 di Polizia Municipale di , con vittoria delle spese di lite in danno del ricorrente per Parte_1 entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi direttamente a favore del sottoscritto difensore distrattario”;
Nell'interesse dell'appellato:
“si conclude sin d'ora perché il Sig. Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa, voglia dichiarare infondate le richieste formulate nell'interesse del Parte_1
e per l'effetto rigettare l'appello proposto con vittoria di spese ed onorari;
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, la tesi dell'appellante è condivisibile nella parte riguardante l'erronea valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice. In particolare il con la doglianza indicata al Pt_1 punto 2.1. lett. a) sopra richiamata, ha dedotto la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per la mancata rappresentazione ed osservanza delle emergenze processuali, oltre che l'erronea interpretazione dell'art. 104 reg. es. del Codice della Strada.
Occorre rammentare che l'appellato è stato sanzionato per aver superato il limite fissato a 50 km/h, percorrendo la S.S. 387 alla velocità di 97 km/h (rilevata con impianto autovelox collocato al km
6+470).
Deve darsi atto che il giudice di pace, accogliendo le contestazioni della difesa del ricorrente, ha sostenuto che essendovi nel tratto in questione, poco prima dell'apparecchio, un'immissione di strada laterale, la S'CA e S'AR/via Pascoli - considerata dal giudicante quale strada pubblica -,
l'amministrazione avrebbe dovuto ribadire la prescrizione limitativa della velocità, a norma dell'art. 104, comma 2, reg. esec. c.d.s. (secondo cui: “lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione
i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione”). Poiché l'amministrazione, a séguito dell'intersezione, non avrebbe ripetuto il segnale che impone il rispetto dei 50 km/h, il limite da considerarsi vigente, secondo il giudice, sarebbe stato quello per le strade extraurbane secondarie, ovverosia 90 km/h (art. 142 cod. str.).
Ebbene, la ricostruzione fattuale offerta dal e le statuizioni del giudice di primo grado CP_1 vengono del tutto smentite dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dall'amministrazione comunale in primo grado (doc. i), fascicolo di parte di primo grado).
Più precisamente, il corredo probatorio acquisito consente di accertare che:
- percorreva con la sua autovettura la S.S. 387 con direzione di marcia verso la S.S. Persona_1
554/Monserrato, circostanza da costui non contestata;
4 - sul tratto stradale in questione erano posti sul lato destro della carreggiata, prima dell'impianto di rilevamento e per oltre un chilometro, ben quattro cartelli stradali recanti il limite di 50 kmh, in linea con quanto previsto dalla normativa di settore. La presenza di tali prescrizioni, richiamata nel verbale di accertamento e visibile nelle fotografie prodotte in primo grado dal non è mai stata messa Pt_1 in discussione dalla parte appellata (e neppure considerata dal Giudice di pace), sicché le allegazioni dell'amministrazione devono ritenersi sul punto dimostrate sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
- la postazione di controllo autovelox in discussione era posta, non già a pochi metri dopo l'intersezione con la strada “S'CA e S'AR-via Pascoli” (come sostenuto dal giudice di primo grado e dall'appellato), bensì proprio in corrispondenza dell'intersezione con tale strada, il che si desume nitidamente dal contenuto della fotografia n. 9 delle produzioni dell'Amministrazione (v. allegato i) cit.), sostanzialmente conforme sul punto a quelle depositate dalla parte appellata;
- la segnalazione prescrivente il limite di 50 km/h veniva ripetuta alcuni metri dopo l'impianto di rilevamento (cfr. fotografie citate).
Tra gli elementi sopra evidenziati assume particolare importanza la presenza dei quattro cartelli posti prima dell'autovelox ed indicanti il limite di 50 km/h.
Gli stessi risultano pienamente visibili dai conducenti percorrenti la S.S. 387 in direzione S.S. 554 e permettono agli stessi di acquisire una concreta consapevolezza del limite da osservare lungo quello specifico tratto di strada.
I suddetti riscontri fattuali rendono già di per sé legittima la contestazione della violazione, poiché
l'intersezione in esame non si trovava prima dell'autovelox, bensì proprio in corrispondenza del medesimo. Ed infatti, il divieto contenente il limite di 50 km/h aveva senza dubbio valenza sino al luogo in cui era installato l'autovelox, rendendo ininfluente una segnalazione successiva.
Ad ogni modo, risulta comunque indubitabile che a pochi metri dalla postazione di rilevazione vi fosse un ulteriore cartello contenente il medesimo limite di 50 km/h, visibile nitidamente dagli utenti ancora prima di giungere all'altezza della intersezione e quindi dell'autovelox.
Rispetto alla posizione di quest'ultimo cartello stradale, le parti hanno ampiamente dibattuto in merito alla effettiva distanza esistente rispetto all'intersezione. Il Comune ha infatti affermato che il segnale era posizionato nel km 6 + 475, ossia a soli 5 metri dopo l'autovelox e la strada via S'CA e S'AR; al contrario, il ricorrente sosteneva che lo stesso era posizionato ben oltre, ad almeno 25 se non 30 metri.
In questa sede, pur non potendo accertarsi con assoluta precisione l'effettiva distanza sussistente tra l'intersezione e il successivo cartello di divieto, sulla base della visione delle immagini è sufficiente constatare che l'amministrazione abbia correttamente ripetuto il segnale di divieto (contenente il
5 limite di 50 km/h) immediatamente dopo l'intersezione, in linea con l'art. 104, comma 2 reg. es.
C.d.s., che peraltro non richiede una distanza massima tra gli stessi. Ciò che conta è che il segnale in questione si trovi ad una breve distanza dall'intersezione e sia facilmente visibile ai conducenti che sopraggiungono verso il punto di rilevamento - come avvenuto del caso di specie -, in modo da informarli debitamente in merito al limite di velocità da osservare in quel tratto stradale.
Conseguentemente, può affermarsi con certezza che il cartello oggetto del contendere fosse posto dopo l'autovelox in una posizione tale da rendere chiaro per un automobilista che il limite di velocità, precedentemente segnalato, permanesse anche oltre l'apparecchio di rilevazione, senza che si verificasse la riespansione del limite per quel tipo di strada ex art. 142 cds, ossia 90 km/h.
Altrimenti opinando si giungerebbe all'irragionevole conclusione secondo cui la S.S. 387, nel tratto del rilevamento in esame, sarebbe stata regolata dal limite di 50 km/h fino all'intersezione con la via
G. Pascoli, ove era presente l'autovelox, dopo la quale il limite si sarebbe espanso a 90 km/h per alcune decine di metri, per poi ritornare a 50 km/h dopo il relativo cartello.
Nel quadro sopra descritto, deve ritenersi che le altre questioni sulle quali le parti hanno ampiamente discusso nel corso dei due gradi di giudizio, relative alla corretta sussunzione della suddetta strada entro la categoria di “strada pubblica” ovvero di “strada vicinale” e alla qualificazione dell'innesto sulla S.S. 387 dalla medesima strada, indicato dalle parti contrapposte rispettivamente come
“intersezione” e di “accesso”, non assumono alcuna decisività ai fini della decisione.
Ed invero, pur potendosi condividere l'impostazione seguita giudice di pace in merito alla qualificazione di natura “pubblica” della strada S'CA e S'AR (essendo determinante la destinazione di una determinata superficie ad uso della collettività e la sua funzionalità all'interesse pubblico, non anche la titolarità pubblica o privata della proprietà: v. Cass. civ., sez. II, 25/06/2008,
n.17350) e all'esistenza di una “intersezione” nel tratto stradale oggetto di causa (v. art. 3, co. 1 lett.
26 C.d.s.), è indubitabile che l'amministrazione appellante, a differenza di altri casi sui quali questo
Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi – impropriamente menzionati dalla parte appellata, trattandosi di fattispecie eterogenee rispetto a quella in oggetto –, nel caso che ci occupa abbia osservato l'obbligo di ripetere il segnale contenente il divieto di velocità, come previsto dal regolamento sopra menzionato.
Come detto il nel tratto di strada in esame, ha installato i segnali di velocità relativi alla Pt_1 presenza dell'autovelox e ai connessi limiti di velocità di 50 km/h, sia nei tratti antecedenti all'intersezione che in quello immediatamente successivo alla medesima, a brevissima distanza rispetto alla posizione dell'impianto di rilevazione. La segnaletica lungo il tratto di strada risulta, quindi, del tutto conforme a tutte le prescrizioni del C.d.S.
6 A conferma di tali conclusioni appare opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “ai sensi dell'art. 104 reg. la. cod. strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione… la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche” (Cass. Civ., n. 11018 del 2014).
Da tale pronuncia si ricava, a contrario, l'assunto secondo cui la limitazione di velocità, imposta da un segnale precedente l'intersezione, conserva la propria valenza dopo il superamento dell'incrocio laddove sia stata ribadita da un nuovo apposito segnale contenente il medesimo divieto.
Da ultimo, non è minimamente ravvisabile l'esistenza di un errore sul fatto scusabile da parte del conducente, peraltro nemmeno invocato da quest'ultimo, non avendo egli fornito alcuno degli elementi richiesti per rendere l'infrazione non punibile ai sensi dell'art. 3, comma 2 legge 689/1981.
In definitiva la decisione impugnata, nell'ignorare le emergenze processuali decisive, si è fondata su un'erronea ricostruzione dei fatti, conducendo ad una decisione non condivisibile.
In ragione delle suddette motivazioni, essendo ravvisabili tutti i presupposti oggettivi e soggettivi della violazione amministrativa contestata, l'appello deve trovare accoglimento, in riforma della sentenza impugnata n. 1007/2017; pertanto deve trovare conferma il verbale di contestazione n.
AV1011860 rilevato dal Corpo di Polizia Municipale di . Parte_1
4. Le spese processuali del presente giudizio d'appello devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo in relazione ai valori di riferimento (aggiornati al D.M.
147/2022), secondo lo scaglione fino ad euro 1.100,00 (tenendo conto del valore della domanda) con il riconoscimento del valore medio per la fase di studio ed introduttiva e del valor minimo per la fase decisionale in favore dell'appellante (poiché in tale fase i difensori si sono limitati a fare riferimento alle medesime deduzioni ed argomentazioni di cui agli atti introduttivi). Poiché non è stata svolta istruttoria, non è dovuto alcun compenso in relazione a tale fase.
Inoltre, alla liquidazione delle spese del giudizio di primo giudizio, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014 nel testo previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 (considerato che l'ultima attività processuale delle parti è stata svolta nell'anno
2017), applicando lo scaglione fino a 1.100,00 euro, sulla base di valori pari ai minimi tabellari
(sostanzialmente in linea con le valutazioni del giudice di pace) per tutte le fasi di giudizio liquidate
(studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di lite devono essere liquidate in favore del difensore dell'appellante avv. Davide Tomba, il quale si dichiara antistatario.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel riformare la sentenza n. 1007/2017, pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari il 25.07.2017 e depositata il 27.09.2017, accoglie l'appello avanzato dal avverso la sentenza n. 1007/2017 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari e, per l'effetto, conferma il verbale di contestazione n.
AV1011860 emesso dal Corpo di Polizia Municipale di;
Parte_1 condanna l'appellato a rimborsare la controparte le spese processuali del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in favore del , in persona dell'avv. Davide Parte_1
Tomba che si dichiara antistatario, nell'importo di € 362,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge;
condanna altresì l'appellato a rifondere le spese sostenute nel procedimento di primo grado dall'appellante, che si liquidano, in favore del medesimo difensore, nell'importo complessivo pari ad
€ 180,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari il 04.09.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 1572 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2018
Promossa
(C.F. , in persona del Sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Alghero n. 54 presso lo studio legale dell'avv. Davide
Tomba, che lo rappresenta e difende in virtù di delega resa in calce all'atto d'impugnazione;
Appellante
Contro
, (C.F. ) residente in Maracalagonis, elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari - Via Tigellio, 8 presso lo studio dell'Avv. Ugo Mario Dessy e dell'Avv.
Agostino Dessy, che lo rappresentano e difendono in virtù della procura a margine all'atto di costituzione;
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Cagliari n° 1007 del 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La contestazione ed il giudizio di primo grado
1.1. In data 2.12.2016 gli agenti della polizia Municipale di , con verbale n. AV1011860 Parte_1 del 24.11.2016, contestavano a la violazione dell'art. 142 comma 9 CDS poiché il Controparte_1 giorno 11.11.2016, alle ore 16:56, il veicolo targato DN780ZX di sua proprietà, percorrendo la SS
387 al Km 6+470 in tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità, superava di oltre 40 fino a 60
Km/h il limite massimo consentito di Km/h 50 (velocità rilevata dallo strumento Km/h 97, velocità netta accertata Km/h 92 con riduzione del 5% con un minimo di Km/h 5, eccedendo di Km/h 42 la
1 velocità consentita). Il rilevamento di velocità veniva effettuato con specifico apparecchio autovelox
PSVC (matricola 1510040034), posizionato sulla SS 387 al km. 6,470. Mediante il suddetto verbale veniva disposta la sanzione di 6 punti della patente, quella accessoria di ritiro temporaneo della patente per sospensione e quella pecuniaria (d'importo inferiore ad euro 1.000,00).
1.2. Con ricorso ex art. 204 C.d.S. e art. 22 L. 689/1981, proponeva opposizione Controparte_1 avverso il verbale di contestazione n. AVAV1011860 del 24.11.2016, adducendo:
- la violazione da parte della Polizia Municipale di degli artt. 200 e 201 cds;
Parte_1
- l'infondatezza in fatto ed in diritto della contestazione, in quanto, nel tratto di strada nel quale è posizionato l'autovelox, il limite di velocità sarebbe di 90 Km/h e non di 50 Km/h. Tale conclusione si giustificherebbe in ragione del fatto che l'autovelox si trovava subito dopo una intersezione e prima dell'apparecchiatura non vi sarebbe stato alcun cartello che stabilisca un limite di 50 Km/h, mentre la prima segnalazione sarebbe collocata soltanto a circa trenta metri oltre l'autovelox.
1.3. Si costituiva ritualmente in giudizio il con memorie difensive corredate Parte_1 da documentazione di rito, sostenendo:
- il corretto posizionamento della cartellonistica di segnalazione di velocità prima e dopo la postazione di controllo;
- che deve correttamente essere interpretato l'art. 104 regolamento di attuazione C.d.S., secondo cui l'obbligo di ripetizione dei segnali di velocità dopo ogni intersezione non comporterebbe il venire meno del divieto richiamato nella sanzione.
1.4. All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n° 1007 del 25.7.2017 depositata in data
27.09.2017, il giudice di pace di Cagliari accoglieva il ricorso ex d.lgs. 150/2011 proposto dal sig.
, annullando pertanto il verbale di contestazione n. AV1011860. Controparte_1
2. Procedimento in appello
2.1. Con il ricorso in appello del 15.2.2018, l'amministrazione comunale di ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado n. 1007/2017 pronunciata a suo carico dal Giudice di Pace di
Cagliari che, accogliendo il ricorso ex d.lgs. 150/2011 interposto dal sig. , ha Controparte_1 annullato il verbale di contestazione n. AV1011860 elevato dalla polizia locale all'esito dell'attività di accertamento a mezzo autovelox (eseguita il 14.11.2016).
Nello specifico, l'appellante ha censurato la sentenza appellata nelle parti di séguito richiamate:
“1. (pag. 4 ultimo cpv) “…la documentazione fotografica prodotta in atti da ambedue le parti civili rivela, …, di come la p.a. opposta abbia posizionato la postazione di controllo autovelox a pochi metri dall'intersezione con la via S'CA e S'AR – via Pascoli, omettendo la ripetizione del segnale impositivo del limite massimo di velocità di 50 Km/h dopo l'incrocio con detta strada …”
2 2. (pag. 5, primo cpv) “…nel tratto di strada successivo allo svincolo predetto viene a riespandersi
(nei sensi di cui alla citata sentenza) il limite di velocità di 90 Km/h previsto dall'art. 142 cds per quel tipo di strada…”
3. (pag. 4) “…Nel caso di specie, le strade oggetto del contendere denominate “S'CA e S'AR” intersecanti la ss 387 risultano possedere le caratteristiche sopra indicate …tali da indurre un qualsiasi utente della strada, residente o meno, ad utilizzarle quali strade pubbliche e aperte all'uso di tutti…”
Avverso la decisione, l'appellante ha proposto i seguenti motivi di impugnazione:
a. la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per la mancata rappresentazione ed osservanza delle effettive emergenze processuali, nonché erronea applicazione dell'art. 104 reg. esec. C.d.s., in quanto il giudice ha sostenuto che l'autovelox era posizionato qualche metro dopo l'accesso alla strada via S'CA e S'AR, quando invece esso è posizionato esattamente all'altezza di tale strada. Inoltre, il giudice ha errato nell'affermare che il segnale impositivo di 50 Km/h non fosse ripetuto, dal momento che esso veniva riprodotto pochi metri dopo l'impianto e quindi dopo l'accesso alla via S'CA e
S'AR, così come era prontamente segnalato prima dell'impianto numerose volte, fin dal km 7+600;
b. l'erronea applicazione degli artt. 39 e 142 cds e 104 reg. esec. C.d.s. in ordine alla vigenza dei limiti di velocità ed alla loro segnalazione, e ciò in quanto, a prescindere dalla cartellistica stradale, nel tratto di strada in esame il limite era comunque di 50 Km/h, non essendovi elementi in atti per ravvisare un errore scusabile in capo al tale da rendere l'infrazione CP_1 non punibile ai sensi dell'art. 3 legge 689/1981;
c. l'erronea applicazione delle norme che definiscono e regolano le strade pubbliche e le intersezioni stradali, ossia gli artt. 2, 3 e 22 cds nonché 44 e 104 reg. esec. Cds, in quanto sarebbe stato corretto definire la via strada S'CA e S'AR come strada vicinale e non come strada pubblica.
2.2. L'appellato si è costituito in giudizio e ha chiesto la conferma integrale dell'impugnata sentenza, aderendo totalmente alla pronuncia del Giudice di Pace di Cagliari.
2.3. A seguito dell'udienza del 18.02.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha concesso i termini 190 cpc ed ha tenuto la causa a decisione sulla base delle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“voglia Codesto Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, riformare la sentenza impugnata n.
1007/2017, e perciò confermare l'opposto verbale di contestazione n. AV1011860 rilevato dal Corpo
3 di Polizia Municipale di , con vittoria delle spese di lite in danno del ricorrente per Parte_1 entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi direttamente a favore del sottoscritto difensore distrattario”;
Nell'interesse dell'appellato:
“si conclude sin d'ora perché il Sig. Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa, voglia dichiarare infondate le richieste formulate nell'interesse del Parte_1
e per l'effetto rigettare l'appello proposto con vittoria di spese ed onorari;
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, la tesi dell'appellante è condivisibile nella parte riguardante l'erronea valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice. In particolare il con la doglianza indicata al Pt_1 punto 2.1. lett. a) sopra richiamata, ha dedotto la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per la mancata rappresentazione ed osservanza delle emergenze processuali, oltre che l'erronea interpretazione dell'art. 104 reg. es. del Codice della Strada.
Occorre rammentare che l'appellato è stato sanzionato per aver superato il limite fissato a 50 km/h, percorrendo la S.S. 387 alla velocità di 97 km/h (rilevata con impianto autovelox collocato al km
6+470).
Deve darsi atto che il giudice di pace, accogliendo le contestazioni della difesa del ricorrente, ha sostenuto che essendovi nel tratto in questione, poco prima dell'apparecchio, un'immissione di strada laterale, la S'CA e S'AR/via Pascoli - considerata dal giudicante quale strada pubblica -,
l'amministrazione avrebbe dovuto ribadire la prescrizione limitativa della velocità, a norma dell'art. 104, comma 2, reg. esec. c.d.s. (secondo cui: “lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione
i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione”). Poiché l'amministrazione, a séguito dell'intersezione, non avrebbe ripetuto il segnale che impone il rispetto dei 50 km/h, il limite da considerarsi vigente, secondo il giudice, sarebbe stato quello per le strade extraurbane secondarie, ovverosia 90 km/h (art. 142 cod. str.).
Ebbene, la ricostruzione fattuale offerta dal e le statuizioni del giudice di primo grado CP_1 vengono del tutto smentite dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dall'amministrazione comunale in primo grado (doc. i), fascicolo di parte di primo grado).
Più precisamente, il corredo probatorio acquisito consente di accertare che:
- percorreva con la sua autovettura la S.S. 387 con direzione di marcia verso la S.S. Persona_1
554/Monserrato, circostanza da costui non contestata;
4 - sul tratto stradale in questione erano posti sul lato destro della carreggiata, prima dell'impianto di rilevamento e per oltre un chilometro, ben quattro cartelli stradali recanti il limite di 50 kmh, in linea con quanto previsto dalla normativa di settore. La presenza di tali prescrizioni, richiamata nel verbale di accertamento e visibile nelle fotografie prodotte in primo grado dal non è mai stata messa Pt_1 in discussione dalla parte appellata (e neppure considerata dal Giudice di pace), sicché le allegazioni dell'amministrazione devono ritenersi sul punto dimostrate sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
- la postazione di controllo autovelox in discussione era posta, non già a pochi metri dopo l'intersezione con la strada “S'CA e S'AR-via Pascoli” (come sostenuto dal giudice di primo grado e dall'appellato), bensì proprio in corrispondenza dell'intersezione con tale strada, il che si desume nitidamente dal contenuto della fotografia n. 9 delle produzioni dell'Amministrazione (v. allegato i) cit.), sostanzialmente conforme sul punto a quelle depositate dalla parte appellata;
- la segnalazione prescrivente il limite di 50 km/h veniva ripetuta alcuni metri dopo l'impianto di rilevamento (cfr. fotografie citate).
Tra gli elementi sopra evidenziati assume particolare importanza la presenza dei quattro cartelli posti prima dell'autovelox ed indicanti il limite di 50 km/h.
Gli stessi risultano pienamente visibili dai conducenti percorrenti la S.S. 387 in direzione S.S. 554 e permettono agli stessi di acquisire una concreta consapevolezza del limite da osservare lungo quello specifico tratto di strada.
I suddetti riscontri fattuali rendono già di per sé legittima la contestazione della violazione, poiché
l'intersezione in esame non si trovava prima dell'autovelox, bensì proprio in corrispondenza del medesimo. Ed infatti, il divieto contenente il limite di 50 km/h aveva senza dubbio valenza sino al luogo in cui era installato l'autovelox, rendendo ininfluente una segnalazione successiva.
Ad ogni modo, risulta comunque indubitabile che a pochi metri dalla postazione di rilevazione vi fosse un ulteriore cartello contenente il medesimo limite di 50 km/h, visibile nitidamente dagli utenti ancora prima di giungere all'altezza della intersezione e quindi dell'autovelox.
Rispetto alla posizione di quest'ultimo cartello stradale, le parti hanno ampiamente dibattuto in merito alla effettiva distanza esistente rispetto all'intersezione. Il Comune ha infatti affermato che il segnale era posizionato nel km 6 + 475, ossia a soli 5 metri dopo l'autovelox e la strada via S'CA e S'AR; al contrario, il ricorrente sosteneva che lo stesso era posizionato ben oltre, ad almeno 25 se non 30 metri.
In questa sede, pur non potendo accertarsi con assoluta precisione l'effettiva distanza sussistente tra l'intersezione e il successivo cartello di divieto, sulla base della visione delle immagini è sufficiente constatare che l'amministrazione abbia correttamente ripetuto il segnale di divieto (contenente il
5 limite di 50 km/h) immediatamente dopo l'intersezione, in linea con l'art. 104, comma 2 reg. es.
C.d.s., che peraltro non richiede una distanza massima tra gli stessi. Ciò che conta è che il segnale in questione si trovi ad una breve distanza dall'intersezione e sia facilmente visibile ai conducenti che sopraggiungono verso il punto di rilevamento - come avvenuto del caso di specie -, in modo da informarli debitamente in merito al limite di velocità da osservare in quel tratto stradale.
Conseguentemente, può affermarsi con certezza che il cartello oggetto del contendere fosse posto dopo l'autovelox in una posizione tale da rendere chiaro per un automobilista che il limite di velocità, precedentemente segnalato, permanesse anche oltre l'apparecchio di rilevazione, senza che si verificasse la riespansione del limite per quel tipo di strada ex art. 142 cds, ossia 90 km/h.
Altrimenti opinando si giungerebbe all'irragionevole conclusione secondo cui la S.S. 387, nel tratto del rilevamento in esame, sarebbe stata regolata dal limite di 50 km/h fino all'intersezione con la via
G. Pascoli, ove era presente l'autovelox, dopo la quale il limite si sarebbe espanso a 90 km/h per alcune decine di metri, per poi ritornare a 50 km/h dopo il relativo cartello.
Nel quadro sopra descritto, deve ritenersi che le altre questioni sulle quali le parti hanno ampiamente discusso nel corso dei due gradi di giudizio, relative alla corretta sussunzione della suddetta strada entro la categoria di “strada pubblica” ovvero di “strada vicinale” e alla qualificazione dell'innesto sulla S.S. 387 dalla medesima strada, indicato dalle parti contrapposte rispettivamente come
“intersezione” e di “accesso”, non assumono alcuna decisività ai fini della decisione.
Ed invero, pur potendosi condividere l'impostazione seguita giudice di pace in merito alla qualificazione di natura “pubblica” della strada S'CA e S'AR (essendo determinante la destinazione di una determinata superficie ad uso della collettività e la sua funzionalità all'interesse pubblico, non anche la titolarità pubblica o privata della proprietà: v. Cass. civ., sez. II, 25/06/2008,
n.17350) e all'esistenza di una “intersezione” nel tratto stradale oggetto di causa (v. art. 3, co. 1 lett.
26 C.d.s.), è indubitabile che l'amministrazione appellante, a differenza di altri casi sui quali questo
Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi – impropriamente menzionati dalla parte appellata, trattandosi di fattispecie eterogenee rispetto a quella in oggetto –, nel caso che ci occupa abbia osservato l'obbligo di ripetere il segnale contenente il divieto di velocità, come previsto dal regolamento sopra menzionato.
Come detto il nel tratto di strada in esame, ha installato i segnali di velocità relativi alla Pt_1 presenza dell'autovelox e ai connessi limiti di velocità di 50 km/h, sia nei tratti antecedenti all'intersezione che in quello immediatamente successivo alla medesima, a brevissima distanza rispetto alla posizione dell'impianto di rilevazione. La segnaletica lungo il tratto di strada risulta, quindi, del tutto conforme a tutte le prescrizioni del C.d.S.
6 A conferma di tali conclusioni appare opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “ai sensi dell'art. 104 reg. la. cod. strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione… la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche” (Cass. Civ., n. 11018 del 2014).
Da tale pronuncia si ricava, a contrario, l'assunto secondo cui la limitazione di velocità, imposta da un segnale precedente l'intersezione, conserva la propria valenza dopo il superamento dell'incrocio laddove sia stata ribadita da un nuovo apposito segnale contenente il medesimo divieto.
Da ultimo, non è minimamente ravvisabile l'esistenza di un errore sul fatto scusabile da parte del conducente, peraltro nemmeno invocato da quest'ultimo, non avendo egli fornito alcuno degli elementi richiesti per rendere l'infrazione non punibile ai sensi dell'art. 3, comma 2 legge 689/1981.
In definitiva la decisione impugnata, nell'ignorare le emergenze processuali decisive, si è fondata su un'erronea ricostruzione dei fatti, conducendo ad una decisione non condivisibile.
In ragione delle suddette motivazioni, essendo ravvisabili tutti i presupposti oggettivi e soggettivi della violazione amministrativa contestata, l'appello deve trovare accoglimento, in riforma della sentenza impugnata n. 1007/2017; pertanto deve trovare conferma il verbale di contestazione n.
AV1011860 rilevato dal Corpo di Polizia Municipale di . Parte_1
4. Le spese processuali del presente giudizio d'appello devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo in relazione ai valori di riferimento (aggiornati al D.M.
147/2022), secondo lo scaglione fino ad euro 1.100,00 (tenendo conto del valore della domanda) con il riconoscimento del valore medio per la fase di studio ed introduttiva e del valor minimo per la fase decisionale in favore dell'appellante (poiché in tale fase i difensori si sono limitati a fare riferimento alle medesime deduzioni ed argomentazioni di cui agli atti introduttivi). Poiché non è stata svolta istruttoria, non è dovuto alcun compenso in relazione a tale fase.
Inoltre, alla liquidazione delle spese del giudizio di primo giudizio, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014 nel testo previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 (considerato che l'ultima attività processuale delle parti è stata svolta nell'anno
2017), applicando lo scaglione fino a 1.100,00 euro, sulla base di valori pari ai minimi tabellari
(sostanzialmente in linea con le valutazioni del giudice di pace) per tutte le fasi di giudizio liquidate
(studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di lite devono essere liquidate in favore del difensore dell'appellante avv. Davide Tomba, il quale si dichiara antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel riformare la sentenza n. 1007/2017, pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari il 25.07.2017 e depositata il 27.09.2017, accoglie l'appello avanzato dal avverso la sentenza n. 1007/2017 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari e, per l'effetto, conferma il verbale di contestazione n.
AV1011860 emesso dal Corpo di Polizia Municipale di;
Parte_1 condanna l'appellato a rimborsare la controparte le spese processuali del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in favore del , in persona dell'avv. Davide Parte_1
Tomba che si dichiara antistatario, nell'importo di € 362,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge;
condanna altresì l'appellato a rifondere le spese sostenute nel procedimento di primo grado dall'appellante, che si liquidano, in favore del medesimo difensore, nell'importo complessivo pari ad
€ 180,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari il 04.09.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
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