CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13708 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AN nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/5/2021 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL Romano, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Elisa Marino, che ha chiesto accogliersi il ricorso e, subordinatamente, dichiararsi l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13708 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Perugia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello (perché tardivo), proposto avverso la sentenza del 22 marzo 2016 pronunciata dal Tribunale di Perugia, nei confronti di AS ZI, in ordine ai reati di truffa. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo, violazione di norme processuali in relazione agli artt. 1, I. 11 agosto 2014 n.118, 15 bis I. 28 aprile 2014 n. 67, 584 e 585 cod. proc. pen.; rileva il ricorrente che la sentenza impugnata, nel dichiarare la tardività dell'appello proposto dall'imputata, aveva omesso di considerare che nel corso del procedimento, pendente alla data di entrata in vigore della I. 67/2014, era stata dichiarata la contumacia dell'imputata all'udienza del 30 aprile 2013, non era mai stata dichiarata l'irreperibilità dell'imputata e la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 22 marzo 2016, sicché doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 15 bis I. 67/2014 che prevedeva l'applicazione delle norme previgenti rispetto alla disciplina del processo in assenza, comprese le norme sulla notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza e sul decorso da tale data dei termini per l'impugnazione. La Cancelleria del Tribunale di Perugia, infatti, aveva provveduto a notificare l'estratto contumaciale all'imputata il 28 ottobre 2019, sicché l'appello proposto depositato in data 12 dicembre 2019 era tempestivo. Concludeva il ricorrente chiedendo, in ragione della fondatezza del motivo proposto, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti e, in particolare, dal contenuto del verbale della prima udienza svoltasi nel giudizio davanti al Tribunale risulta che l'imputata fu dichiarata contumace all'udienza del 30 aprile 2013. Il giudizio di primo grado si è svolto senza che sia intervenuta alcuna regressione alla fase della citazione in giudizio dell'imputata; pertanto, alla data di entrata in vigore della I. 67/2014, era già stata dichiarata la contumacia 2 dell'imputata, non risultava dichiarata l'irreperibilità della stessa e la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 22 marzo 2016, sicché doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 15 bis I. 67/2014. Correttamente, dunque, la sentenza depositata era stata notificata in data 28 ottobre 2019 per estratto all'imputata contumace (Sez. 1, n. 36343 del 16/03/2016, Capocitti, Rv. 268265 - 01) e da quella data decorrevano i termini per la proposizione dell'appello che risulta tempestivamente depositato il 12 dicembre 2019. 3. La fondatezza del ricorso, cui dovrebbe conseguire l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice d'appello per la celebrazione del nuovo giudizio, impone però alla Corte di rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di evidenze processuali idonee per una pronuncia di proscioglimento nel merito e non essendo richiesti accertamenti in fatto (Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761 - 0; Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010, dep. 2011, Gazzerotti, Rv. 249428 - 0; Sez. unite, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 - 0), l'intervenuta estinzione del reato contestato, per essere lo stesso prescritto (considerando la data di commissione del fatto, 6 dicembre 2009, il termine massimo - tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 30 maggio 2013 al 15 aprile 2014, pari a mesi 10 e giorni 15 - è maturato il 21 aprile 2018). 3. Alla declaratoria di prescrizione consegue, in ragione della presenza della parte civile nel processo e della necessità che sulla responsabilità dell'imputata (contestata espressamente agli effetti civili con l'atto di appello) debba essere assicurato il grado di giudizio travolto dall'accertata nullità di quella fase processuale, il rinvio al giudice civile competente in grado di appello, non avendo l'imputata rinunciato alla prescrizione e non residuando, pertanto, alcun tema affidato alla competenza del giudice penale;
il Collegio condivide l'orientamento espresso sul punto dalla Cassazione secondo il quale «in tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per mancata allegazione, da parte dell'imputato, di un concreto e attuale interesse a ottenere il proscioglimento nel merito, può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dell'attrazione dell'azione civile 3 nel procedimento penale» (Sez. 5, n. 43663 del 9/9/2022, Porcù, Rv. 283817 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. Così deciso il 31/1/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL Romano, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Elisa Marino, che ha chiesto accogliersi il ricorso e, subordinatamente, dichiararsi l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13708 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Perugia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello (perché tardivo), proposto avverso la sentenza del 22 marzo 2016 pronunciata dal Tribunale di Perugia, nei confronti di AS ZI, in ordine ai reati di truffa. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo, violazione di norme processuali in relazione agli artt. 1, I. 11 agosto 2014 n.118, 15 bis I. 28 aprile 2014 n. 67, 584 e 585 cod. proc. pen.; rileva il ricorrente che la sentenza impugnata, nel dichiarare la tardività dell'appello proposto dall'imputata, aveva omesso di considerare che nel corso del procedimento, pendente alla data di entrata in vigore della I. 67/2014, era stata dichiarata la contumacia dell'imputata all'udienza del 30 aprile 2013, non era mai stata dichiarata l'irreperibilità dell'imputata e la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 22 marzo 2016, sicché doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 15 bis I. 67/2014 che prevedeva l'applicazione delle norme previgenti rispetto alla disciplina del processo in assenza, comprese le norme sulla notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza e sul decorso da tale data dei termini per l'impugnazione. La Cancelleria del Tribunale di Perugia, infatti, aveva provveduto a notificare l'estratto contumaciale all'imputata il 28 ottobre 2019, sicché l'appello proposto depositato in data 12 dicembre 2019 era tempestivo. Concludeva il ricorrente chiedendo, in ragione della fondatezza del motivo proposto, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti e, in particolare, dal contenuto del verbale della prima udienza svoltasi nel giudizio davanti al Tribunale risulta che l'imputata fu dichiarata contumace all'udienza del 30 aprile 2013. Il giudizio di primo grado si è svolto senza che sia intervenuta alcuna regressione alla fase della citazione in giudizio dell'imputata; pertanto, alla data di entrata in vigore della I. 67/2014, era già stata dichiarata la contumacia 2 dell'imputata, non risultava dichiarata l'irreperibilità della stessa e la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 22 marzo 2016, sicché doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 15 bis I. 67/2014. Correttamente, dunque, la sentenza depositata era stata notificata in data 28 ottobre 2019 per estratto all'imputata contumace (Sez. 1, n. 36343 del 16/03/2016, Capocitti, Rv. 268265 - 01) e da quella data decorrevano i termini per la proposizione dell'appello che risulta tempestivamente depositato il 12 dicembre 2019. 3. La fondatezza del ricorso, cui dovrebbe conseguire l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice d'appello per la celebrazione del nuovo giudizio, impone però alla Corte di rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di evidenze processuali idonee per una pronuncia di proscioglimento nel merito e non essendo richiesti accertamenti in fatto (Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761 - 0; Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010, dep. 2011, Gazzerotti, Rv. 249428 - 0; Sez. unite, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 - 0), l'intervenuta estinzione del reato contestato, per essere lo stesso prescritto (considerando la data di commissione del fatto, 6 dicembre 2009, il termine massimo - tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 30 maggio 2013 al 15 aprile 2014, pari a mesi 10 e giorni 15 - è maturato il 21 aprile 2018). 3. Alla declaratoria di prescrizione consegue, in ragione della presenza della parte civile nel processo e della necessità che sulla responsabilità dell'imputata (contestata espressamente agli effetti civili con l'atto di appello) debba essere assicurato il grado di giudizio travolto dall'accertata nullità di quella fase processuale, il rinvio al giudice civile competente in grado di appello, non avendo l'imputata rinunciato alla prescrizione e non residuando, pertanto, alcun tema affidato alla competenza del giudice penale;
il Collegio condivide l'orientamento espresso sul punto dalla Cassazione secondo il quale «in tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per mancata allegazione, da parte dell'imputato, di un concreto e attuale interesse a ottenere il proscioglimento nel merito, può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dell'attrazione dell'azione civile 3 nel procedimento penale» (Sez. 5, n. 43663 del 9/9/2022, Porcù, Rv. 283817 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. Così deciso il 31/1/2023