Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza collegiale 30 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 19/12/2025, n. 23214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23214 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14892/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14892 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Diatech Labline S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Curzi, Riccardo Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato Regioni e Provincie Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IS BO in Roma, viale Milizie 34;
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituite in giudizio;
nei confronti
Cook Italia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022, Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022, Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 07 novembre 2019, Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 14 settembre 2022 (repertorio 22/179/CR6/C7) e quella del 28 settembre 2022 (repertorio 22/186/SR13/C7), Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 (repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022), circolari del Ministero dell''Economia del 19 febbraio 2016 e del 21 aprile 2016, tutti gli atti richiamati, come atti presupposti, dal Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022 e dal Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 27/2/2023:
- della determina dirigenziale 10 del 12.12.2022 della regione Puglia
delle Delibere non note:
ASL RI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022;
ASL AN: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022;
ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022;
ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022;
ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022;
ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022;
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022;
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI RI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022;
IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022;
ISTITUTO OR RI VA LO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022.
- di tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione PUGLIA e dalle sue aziende sanitarie posti a presupposto del provvedimento regionale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 27/2/2023:
- della determina N. 24300 del 12.12.2022 a firma del D.G. CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE EMILIA ROMAGNA
- delle delibere:
n. 284 del 06/09/2019 dell''Azienda Usl di Piacenza;
n. 667 del 05/09/2019 dell''Azienda Usl di Parma;
n. 334 del 20/09/2019 dell''Azienda Usl di Reggio Emilia;
n. 267 del 06/09/2019 dell''Azienda Usl di Modena;
n. 325 del 04/09/2019 dell''Azienda Usl di Bologna;
n. 189 del 06/09/2019 dell''Azienda Usl di Imola;
n. 183 del 06/09/2019 dell''Azienda Usl di Ferrara;
n. 295 del 18/09/2019 dell''Azienda Usl della Romagna;
n. 969 del 03/09/2019 dell''Azienda Ospedaliera di Parma;
n. 333 del 19/09/2019 dell''Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia;
n. 137 del 05/09/2019 dell''Azienda Ospedaliera di Modena;
n. 212 del 04/09/2019 dell''Azienda Ospedaliera di Bologna;
n. 202 del 05/09/2019 dell''Azienda Ospedaliera di Ferrara;
n. 260 del 06/09/2019 dell''Istituto Ortopedico Rizzoli;
- di tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione Emilia Romagna e dalle sue aziende sanitarie posti a presupposto del provvedimento regionale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 1/3/2023:
- del DECRETO DG. N. 7967/2022 DEL 14.12.2022:
– di tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla regione Liguria e dalle sue aziende sanitarie posti a presupposto del provvedimento regionale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 21/4/2023:
- dell’atto dirigenziale della Regione Puglia Dipartimento della Salute e del Benessere n.1 del 08.02.2023 del Registro delle Determinazioni, notificato con PEC del 10.02.2023 con il quale si sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 10/2022;
- della Delibera D.G. ASL Brindisi n. 255 del 02/02/2023;
- della Delibera D.G. ASL Lecce n.134 del 03.02.2023;
- di tutti gli altri provvedimenti non noto stilati dalla Regione Puglia posti a presupposto del citato provvedimento regionale e di quelli delle ASL di Lecce e Brindisi
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato Regioni e Provincie Autonome e della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa NI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti l’istanza con la quale ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% ivi prevista;
Considerato che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 dispone che “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. ”;
Considerato che, pertanto, ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, sulla base della richiamata normativa, è necessaria la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni ivi previste che, invece, nella fattispecie mancano (fatta eccezione per la Regione Marche);
Considerato, tuttavia, che la richiesta della declaratoria della cessazione della materia del contendere da parte ricorrente può essere valutata e apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso in quanto evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse da parte della stessa alla definizione nel merito del ricorso e che, pertanto, nel corso dell’odierna udienza straordinaria il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di ritenere di porre a fondamento della propria decisione detta questione rilevata d’ufficio;
Considerato che, pertanto, non resta se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI RA, Presidente FF
Virginia Arata, Referendario
NI CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CE | LI RA |
IL SEGRETARIO