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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2915/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/11/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del
Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- attore
E
CP_1
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2915/2022 r.g.a.c. tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Parte_1 P.IVA_1
1
Avv. Alessandro Izzo, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Pomigliano d' Arco (Na) alla Via F.
Terracciano n. 43;
- opponente
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 C.F._1 dall' Avv. Mirko De Falco, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla VIA G. Martucci n.
62;
- opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 560/2022 emesso dal Tribunale di Nola con il quale le è stato ingiunto di consegnare, in favore del ricorrente, “copia della documentazione indicata compiutamente ai punti a), b), c), d),
e) e f) di pagina 2 del ricorso”, oltre al pagamento delle spese del monitorio.
L'opponente ha eccepito: l'indeterminatezza della documentazione richiesta;
l'erronea indicazione del numero di conto corrente;
la violazione dell'art. 119, 4° comma T.U.B. in quanto la richiesta formulata in sede monitoria non riguarda singole operazioni, ma i contratti stipulati e sottoscritti dall'opposta; la banca ha, inoltre, provveduto a produrre in giudizio, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, la documentazione rinvenuta nei propri archivi, e segnatamente: “copia contratto di conto corrente n. 1574 del 30.12.2011 stipulato presso la Filiale di Volla della CA
LA di CO (doc. 6); - copia del contratto di apertura di credito del 14.11.2017 stipulato con UB CA (doc. 7); - copia estratti conto e conto scalare c/c CA LA CP_2 dal 31.12.2011 al 31.3.2021 (doc. 8); - copia estratti conto e riassunto scalare c/c dal Pt_1
31.03.2021 al 31.03.2022 (doc. 9)”; sulla scorta di tali motivi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Si è costituita l' opposta ed ha resistito alla avversa opposizione.
Disattesa la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso, occorre darsi atto – ai fini della corretta decisione – che la domanda monitoria risultava proposta per la consegna della seguente documentazione: “ a) contratto di conto corrente con specifica delle condizioni economiche applicate;
b) contratto apertura di credito con specifica delle condizioni economiche applicate;
c) acquisto titoli collegati;
d) versamenti effettuati e delle relative singole quietanze di pagamento;
e) estratti conto trimestrali e scalari;
f) ogni altro atto
e/o documento afferente alla posizione succitata”; a fronte di tale richiesta, il Giudice del monitorio
2
ha accolto la domanda rinviando per relationem al ricorso monitorio per la individuazione della documentazione da consegnare.
Ciò premesso, è da rilevare che la consegna, da parte della banca, della documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta (corrispondente, in sintesi, alla documentazione indicata alle lettere a), b) ed e) del ricorso: contratto di conto corrente;
contratto di apertura di credito;
estratti conto) ha determinato la cessazione della materia del contendere rispetto a tale richiesta;
sotto altro profilo va, viceversa, rilevato che parte della documentazione richiesta nel ricorso monitorio non appariva determinata in maniera sufficientemente analitica (lett. c), d) ed f), in violazione del principio di buona fede che grava sul correntista che agisca ai sensi dell' art. 119
TUB.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere, tenuto conto che la ha provveduto Pt_1 ad adempiere all' obbligo di consegna su di sé gravante, depositando la documentazione analiticamente individuata;
non può, viceversa, ravvisarsi un obbligo alla consegna di ulteriore documentazione, in quanto la assenza di analitica indicazione nel ricorso impedisce la adozione di qualsivoglia statuizione di condanna.
Venendo al governo delle spese di lite, va fatta applicazione del principio di soccombenza virtuale
(tenuto conto che la consegna è avvenuta al momento della costituzione in giudizio, dunque in epoca successiva alla proposizione della domanda), dandosi atto che il primo motivo di opposizione risulta infondato, tenuto conto che il limite decennale di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., non appare applicabile laddove il cliente faccia richiesta di consegna di copia dei contratti sottoscritti;
ed invero, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di merito, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 T.U.B., dovendosi ritenere che l'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue difatti al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto.
Sul punto, è lo stesso Testo Unico CArio (art. 117) che – dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto – ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna, e ritenuto che il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (così anche: Cass. n. 11004/2006), con la conseguenza che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di merito, (Corte d'Appello di Milano, sentenza n.
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1796 del 2012), la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119 T.U.B. per la sola documentazione bancaria (estratti-conto).
Viceversa, appare parzialmente fondato – per quanto su espresso – il motivo di opposizione afferente alla parziale indeterminatezza della richiesta formulata.
Da tanto consegue che, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, va dichiarata la parziale soccombenza reciproca e le spese di lite – tanto della fase monitoria quanto della fase di merito – vanno compensate in misura pari al 50%, mentre la residua metà segue la maggiore soccombenza della e si liquida come in dispositivo, in virtù del D.M. 55/2014, così come Pt_1 aggiornato con D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la scarsa complessità della fattispecie e per la assenza di attività istruttoria, con attribuzione.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell' opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dalla opposta, tenuto conto dell' esito della lite, con parziale soccombenza (virtuale) reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo;
- compensa per metà le spese di lite della doppia fase e condanna l' opponente al pagamento, in favore dell'opposta e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Mirko De Falco, della resi- dua metà, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 per la fase monitoria in euro 286,00 per spese ed euro 652,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui com- pensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote e per la fase di merito in euro 300,00 per spese ed euro 1.904,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del
15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 27 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/11/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del
Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- attore
E
CP_1
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2915/2022 r.g.a.c. tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Parte_1 P.IVA_1
1
Avv. Alessandro Izzo, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Pomigliano d' Arco (Na) alla Via F.
Terracciano n. 43;
- opponente
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 C.F._1 dall' Avv. Mirko De Falco, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla VIA G. Martucci n.
62;
- opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 560/2022 emesso dal Tribunale di Nola con il quale le è stato ingiunto di consegnare, in favore del ricorrente, “copia della documentazione indicata compiutamente ai punti a), b), c), d),
e) e f) di pagina 2 del ricorso”, oltre al pagamento delle spese del monitorio.
L'opponente ha eccepito: l'indeterminatezza della documentazione richiesta;
l'erronea indicazione del numero di conto corrente;
la violazione dell'art. 119, 4° comma T.U.B. in quanto la richiesta formulata in sede monitoria non riguarda singole operazioni, ma i contratti stipulati e sottoscritti dall'opposta; la banca ha, inoltre, provveduto a produrre in giudizio, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, la documentazione rinvenuta nei propri archivi, e segnatamente: “copia contratto di conto corrente n. 1574 del 30.12.2011 stipulato presso la Filiale di Volla della CA
LA di CO (doc. 6); - copia del contratto di apertura di credito del 14.11.2017 stipulato con UB CA (doc. 7); - copia estratti conto e conto scalare c/c CA LA CP_2 dal 31.12.2011 al 31.3.2021 (doc. 8); - copia estratti conto e riassunto scalare c/c dal Pt_1
31.03.2021 al 31.03.2022 (doc. 9)”; sulla scorta di tali motivi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Si è costituita l' opposta ed ha resistito alla avversa opposizione.
Disattesa la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso, occorre darsi atto – ai fini della corretta decisione – che la domanda monitoria risultava proposta per la consegna della seguente documentazione: “ a) contratto di conto corrente con specifica delle condizioni economiche applicate;
b) contratto apertura di credito con specifica delle condizioni economiche applicate;
c) acquisto titoli collegati;
d) versamenti effettuati e delle relative singole quietanze di pagamento;
e) estratti conto trimestrali e scalari;
f) ogni altro atto
e/o documento afferente alla posizione succitata”; a fronte di tale richiesta, il Giudice del monitorio
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ha accolto la domanda rinviando per relationem al ricorso monitorio per la individuazione della documentazione da consegnare.
Ciò premesso, è da rilevare che la consegna, da parte della banca, della documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta (corrispondente, in sintesi, alla documentazione indicata alle lettere a), b) ed e) del ricorso: contratto di conto corrente;
contratto di apertura di credito;
estratti conto) ha determinato la cessazione della materia del contendere rispetto a tale richiesta;
sotto altro profilo va, viceversa, rilevato che parte della documentazione richiesta nel ricorso monitorio non appariva determinata in maniera sufficientemente analitica (lett. c), d) ed f), in violazione del principio di buona fede che grava sul correntista che agisca ai sensi dell' art. 119
TUB.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere, tenuto conto che la ha provveduto Pt_1 ad adempiere all' obbligo di consegna su di sé gravante, depositando la documentazione analiticamente individuata;
non può, viceversa, ravvisarsi un obbligo alla consegna di ulteriore documentazione, in quanto la assenza di analitica indicazione nel ricorso impedisce la adozione di qualsivoglia statuizione di condanna.
Venendo al governo delle spese di lite, va fatta applicazione del principio di soccombenza virtuale
(tenuto conto che la consegna è avvenuta al momento della costituzione in giudizio, dunque in epoca successiva alla proposizione della domanda), dandosi atto che il primo motivo di opposizione risulta infondato, tenuto conto che il limite decennale di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., non appare applicabile laddove il cliente faccia richiesta di consegna di copia dei contratti sottoscritti;
ed invero, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di merito, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 T.U.B., dovendosi ritenere che l'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue difatti al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto.
Sul punto, è lo stesso Testo Unico CArio (art. 117) che – dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto – ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna, e ritenuto che il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (così anche: Cass. n. 11004/2006), con la conseguenza che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di merito, (Corte d'Appello di Milano, sentenza n.
3
1796 del 2012), la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119 T.U.B. per la sola documentazione bancaria (estratti-conto).
Viceversa, appare parzialmente fondato – per quanto su espresso – il motivo di opposizione afferente alla parziale indeterminatezza della richiesta formulata.
Da tanto consegue che, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, va dichiarata la parziale soccombenza reciproca e le spese di lite – tanto della fase monitoria quanto della fase di merito – vanno compensate in misura pari al 50%, mentre la residua metà segue la maggiore soccombenza della e si liquida come in dispositivo, in virtù del D.M. 55/2014, così come Pt_1 aggiornato con D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la scarsa complessità della fattispecie e per la assenza di attività istruttoria, con attribuzione.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell' opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dalla opposta, tenuto conto dell' esito della lite, con parziale soccombenza (virtuale) reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo;
- compensa per metà le spese di lite della doppia fase e condanna l' opponente al pagamento, in favore dell'opposta e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Mirko De Falco, della resi- dua metà, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 per la fase monitoria in euro 286,00 per spese ed euro 652,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui com- pensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote e per la fase di merito in euro 300,00 per spese ed euro 1.904,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del
15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 27 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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