Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
È causa di inammissibilità della domanda di affidamento in prova al servizio sociale (art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, come mod. dall'art. 4 undecies D.L. 30 dicembre 2005, conv. nella L. 21 febbraio 2006, n. 49) l'omessa od insufficiente allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa di essa e l'idoneità del programma terapeutico concordato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che tale onere di allegazione non contrasta con i poteri istruttori officiosi riconosciuti all'A.G. dal terzo comma della citata disposizione, in quanto esercitabili solo quando la domanda abbia superato il vaglio di ammissibilità e diretti ad acquisire chiarimenti, approfondimenti ovvero accertamenti eventualmente in contrasto con le stesse risultanze documentali). (Conf. Sez. 1, 9 ottobre 2008, n. 44604, non massimata)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2008, n. 44414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44414 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3146
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025943/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UI IL, N. IL 31/01/1974;
avverso ORDINANZA del 08/04/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza in data 8.04.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile la istanza proposta da SI NO volta alla concessione del beneficio di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 (affidamento in prova con finalità
terapeutiche). A sostegno della decisione il giudice territoriale deduceva la insufficienza della documentazione inizialmente prodotta a sostegno della domanda e, del pari, la non sufficienza di quella esibita successivamente alla celebrazione dell'udienza, ma prima della decisione, dappoiché richiesta detta documentazione a pena di inammissibilità della domanda ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 1. Ricorre per cassazione il SI chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di cui innanzi giacché viziata, a suo dire, da difetto di motivazione e violazione di legge.
Denuncia in particolare il ricorrente che il suo stato di tossicodipendenza è risalente al 1991, epoca in cui i SERT operavano in contesti normativi e terapeutici piuttosto incerti e comunque non sempre, questi ultimi, adeguatamente documentati, che la documentazione prodotta era da ritenersi comunque congrua ai sensi di legge e che, infine, nulla impediva al Tribunale di acquisire chiarimenti e delucidazioni, per nulla impediti dalla legge. Il P.G. in sede depositava articolata requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
La doglianza è manifestamente fondata.
Del tutto corretta è l'interpretazione data dal giudice a quo alla disciplina portata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 1, così come modificato dalla D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 undecies, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui statuisce, a pena di inammissibilità, che alla domanda relativa alla concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica devono essere allegati certificazioni attestanti lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa di essa e la idoneità del programma terapeutico concordato.
Siffatta documentazione non è stata prodotta ovvero è stata prodotta in termini correttamente giudicati insufficienti, da ciò conseguendo l'impugnata declaratoria di inammissibilità. Nè tale conclusione appare in contrasto, come pure opinato dal P.G. in sede, con i poteri riconosciuti al tribunale decidente dalla citata norma, comma 3, dappoiché appare logico e conseguente considerare che, se l'ordinamento ha riconosciuto all'A.G. il potere di acquisire d'ufficio ciò che è stato in precedenza richiesto a pena di inammissibilità, ciò significa semplicemente che, superato il vaglio della ammissibilità della domanda, come detto collegata alla produzione documentale richiesta dalla legge, il Tribunale ha poteri istruttori volti agli opportuni chiarimenti, approfondimenti ovvero accertamenti eventualmente in contrasto con le stesse risultanze documentali.
Giova altresì osservare che il procedimento introdotto dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 94 in esame ha carattere fortemente semplificato e siffatta semplificazione, coerente con fini e funzioni procedimentali voluti dal legislatore, rende non formali i poteri istruttori affidati dalla norma al giudice, che ha non certo l'obbligo di esercitarli, ma semplicemente la potestà processuale di avvalersene qualora non sia nella condizione di esperire la cognizione di legge nei termini imposti dalla norma.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008