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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2001 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca GALLIO Parte_1
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Diego PRANDINA Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
1 Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) si farà carico in via esclusiva del mantenimento ordinario e Controparte_1
straordinario dei figli maggiorenni e con il medesimo conviventi;
Per_1 Per_2
c) rinuncia ad esigere dalla moglie la restituzione della somma di Controparte_1
35.000 euro alla medesima versata in occasione degli accordi di separazione del 2024,
nonché ogni ulteriore eventuale somma derivante dal matrimonio;
d) si impegna a non costituirsi parte civile nel procedimento Parte_1
penale a carico del marito per maltrattamenti in famiglia e ad assumere ogni iniziativa nella propria disponibilità atta ad ottenere l'archiviazione del procedimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 16.4.2025 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Chiampo il 5.8.2000, che dall'unione erano nati Controparte_1
due figli, entrambi maggiorenni, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi,
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 6.9.2025 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate;
chiedeva altresì che il Tribunale, decorso il termine di legge, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 9.10.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo sulle condizioni, sia di separazione che di divorzio, precisando conformi
2 conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine al mantenimento dei due figli maggiorenni e , vertendosi in materia di Per_1 Per_2
diritti disponibili.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Chiampo il 5.8.2000 con atto trascritto al n. 30, parte CP_1
II, serie A, anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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