Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/1999, n. 2922
CASS
Sentenza 25 ottobre 1999

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Il divieto di "reformatio in peius" riguarda il dispositivo e non si riferisce alla motivazione, potendo il giudice della impugnazione rettificare errori di diritto in cui sia incorso il giudice "a quo", purché da ciò non derivi un trattamento penale più grave per l'imputato. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice di primo grado erroneamente individuato il reato più grave sul quale operare l'aumento per la continuazione, il giudice di appello aveva rimediato a tale errore, mantenendo peraltro la pena nei limiti fissati dal primo giudice).

Integra il reato di falsità ideologica ex art. 479 cod. pen. l'attestazione in un verbale comunale di ammissione alla gara per l'appalto di un servizio pubblico, contrariamente al vero, che la documentazione prodotta da una ditta sia completa, trattandosi non di un apprezzamento discrezionale da parte della pubblica amministrazione ma dell'accertamento obiettivo di una situazione di fatto che costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento di aggiudicazione della gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/1999, n. 2922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2922
    Data del deposito : 25 ottobre 1999

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