Sentenza 25 ottobre 1999
Massime • 2
Il divieto di "reformatio in peius" riguarda il dispositivo e non si riferisce alla motivazione, potendo il giudice della impugnazione rettificare errori di diritto in cui sia incorso il giudice "a quo", purché da ciò non derivi un trattamento penale più grave per l'imputato. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice di primo grado erroneamente individuato il reato più grave sul quale operare l'aumento per la continuazione, il giudice di appello aveva rimediato a tale errore, mantenendo peraltro la pena nei limiti fissati dal primo giudice).
Integra il reato di falsità ideologica ex art. 479 cod. pen. l'attestazione in un verbale comunale di ammissione alla gara per l'appalto di un servizio pubblico, contrariamente al vero, che la documentazione prodotta da una ditta sia completa, trattandosi non di un apprezzamento discrezionale da parte della pubblica amministrazione ma dell'accertamento obiettivo di una situazione di fatto che costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento di aggiudicazione della gara.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/1999, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 25/10/1999
1. Dott. LUIGI SANSONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 1557
3. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 16915/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) DI MI CE, n. a Santa Ninfa il 15.04.1931 2) NN NO, n. a Mazara del Vallo il 19.12.1955 3) NE AN, n. a Mazara del Vallo il 01.01.1965 4) GI PI, n. a Mazara del Vallo il 30.07.1952 avverso la sentenza in data 1^ ottobre 1998 della Corte di appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A perché estinto per prescrizione e rigetto nel resto;
Uditi per l'OL gli avv. Stefano Pellegrino e AN Lentini e per il Di CE l'avv. Emilio Paolo Quaranta, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Fatto
Con sentenza in data 30 gennaio 1997, il Tribunale di Marsala condannava DI MI CE, NN NO, NE AN e GI PI, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ciascuno, quali responsabili del delitto continuato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 323 c.p. (capo A, in Mazara del Vallo, fino al 19 novembre 1991) e 61 n. 2, 110, 479 c.p. (capo B, in Mazara del Vallo, il 19 novembre 1991), per avere,
in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, l'OL quale assessore del Comune di Mazara del Vallo e il Di CE quale capo reparto della 7^ ripartizione del predetto Comune, ed entrambi, inoltre, quali componenti della commissione comunale incaricata dell'esame delle offerte relative alla gara, a trattativa privata, per il conferimento del servizio di raccolta dei rifiuti nelle zone A, B e C del Comune nel periodo 1^-31 dicembre 1991, previo accordo con il GI e l'GU, soci amministratori della ditta GI AN & C. s.n.c., al fine di procurare a quest'ultima un ingiusto vantaggio patrimoniale, abusavano del loro ufficio, modificando i primi due l'anno di riferimento del requisito indicato al punto 6 della lettera di invito alla gara, in data 14 ottobre 1991, al fine di consentire la partecipazione alla gara della predetta ditta, ed aggiudicando alla stessa la gara, nonostante che la ditta non fosse in possesso del predetto requisito;
nonché, al fine di eseguire il predetto delitto, i primi due quali componenti della predetta commissione, previo accordo con gli altri, per avere falsamente attestato nel verbale di aggiudicazione in data 19 novembre 1991 che la ditta in questione aveva documentato l'assunzione di almeno n. 10 netturbini e n. 2 autisti nell'anno 1991.
A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 1^ ottobre 1998, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati.
Il GI e l'GU, con identici motivi, denunciano il difetto di motivazione in relazione agli artt. 523 (recte, 323) e 479 c.p., rilevando che la stessa sentenza impugnata riconosce che l'impresa GI aveva effettuato assunzioni di personale già prima della gestione amministrativa dell'assessore OL e che le assunzioni erano spiegabili in relazione alla abitualità con cui tale requisito veniva inserito nei bandi di gara dei vari comuni della zona. Inoltre, la sentenza ha totalmente omesso di motivare sulla sussistenza del reato di falso: nulla infatti imponeva che le assunzioni dovessero riguardare soggetti diversi, essendo solamente richieste pluralità di assunzioni e non di assunti.
Il Di CE denuncia, con un primo motivo, la violazione di legge non essendosi considerato che il Comune, in virtù di un atto di autotutela amministrativa tendente a meglio garantire l'interesse pubblico, aveva ritenuto di indicare quale anno di riferimento per il possesso dei requisiti non più il 1990 ma il 1991, atteso che solo tre delle nove ditte destinatarie dell'invito di gara erano risultate in possesso dei requisiti medesimi.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale, per difetto dell'elemento dell'ingiusto danno. Nella specie, nessuna ditta poteva dirsi aver subito un danno per il solo fatto che erano state ampliate le possibilità di partecipazione alla gara, essendo tutte le ditte poste su un piano di parità.
Inoltre, deduce l'erronea applicazione dell'art. 479 c.p., dal momento che il requisito di gara richiesto non si riferiva alla dotazione organica di almeno dieci netturbini e due autisti nell'anno 1991 ma alla circostanza che nel corso dell'anno di riferimento la ditta avesse proceduto a tali assunzioni.
Nell'imminenza della udienza il Di CE ha presentato motivi aggiunti, sollecitando in primo luogo la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 323 c.p. per intervenuta prescrizione e inoltre denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 479 c.p., sia con riferimento al fatto che il preteso falso non poteva essere valutato come condotta punibile oltre che in relazione all'art. 323 c.p. anche in relazione all'art. 479 c.p., sia con riferimento all'elemento materiale del reato di falso, visto che le assunzioni si erano effettivamente verificate e pertanto non poteva essere falsa la riproduzione dei dati riportati nel libro matricola nel documento redatto dai funzionari del Comune. Inoltre difettava l'elemento psicologico del reato.
L'OL ha denunciato, con un primo motivo, il difetto assoluto di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 479 c.p., posto che nel verbale di aggiudicazione non vi è traccia di dichiarazioni o attestazioni circa il fatto che la ditta avesse assunto nell'anno 1991 n. 10 netturbini e n. 2 autisti. Nè tale fatto può dirsi implicito per essere stata la ditta ammessa alla gara, sul presupposto dei requisiti richiesti. In sostanza non ci si trova in presenza dell'attestazione di un fatto non corrispondente alla verità ma al più di un giudizio interpretativo del contenuto del requisito voluto dalla lettera di invito. Inoltre, ai fini del requisito voluto dalla lettera in questione non era necessaria la diversità dei soggetti assunti ma il numero delle assunzioni. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 323 c.p., poiché il falso ideologico, in cui è stata individuata la violazione di legge, assorbiva il reato di abuso, che contiene espressamente la clausola di salvezza "salvo che il fatto non costituisca un più grave reato". Non si è verificata comunque alcuna violazione di legge diretta a disciplinare l'attività del pubblico ufficiale ma, in ipotesi, la violazione di una norma penale sostanziale.
Con un terzo motivo, si lamenta il difetto di motivazione sul dolo, e la correlativa violazione dell'art. 530 comma 2 c.p.p., dato che le presunte assunzioni fittizie da parte della ditta GI erano state effettuate in parte ancor prima che l'OL fosse stato nominato assessore, il che impedisce di ritenere provato un collegamento tra il pubblico ufficiale e la ditta.
Con un quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in pejus, dato che la sentenza impugnata ha modificato l'applicazione delle attenuanti generiche operata dalla sentenza di primo grado, dichiarando l'equivalenza tra tale attenuante e l'aggravante ritenuta in relazione al reato di cui all'art. 479 c.p.. Infine, il ricorrente deduce che in ipotesi avrebbe dovuto ritenersi che l'abuso fosse di natura non patrimoniale, e quindi da inquadrare nella fattispecie di cui al previgente art. 323 comma 1 c.p., con conseguente riduzione della pena.
Con un secondo atto di ricorso, presentato dal difensore dell'OL, si propongono censure letteralmente identiche a quelle versate nei primi quattro motivi del ricorso personalmente presentato dall'imputato.
Diritto
Il reato di cui all'art. 323 c.p. (capo A) è estinto per prescrizione, essendosi compiuto il termine massimo di sette anni e sei mesi di cui agli artt. 157, commi primo, n. 4, e secondo, 158 e 160, comma terzo, c.p., decorrente dal 19 novembre 1991, atteso che per il reato in questione è prevista una pena inferiore a cinque anni di reclusione, e ciò sia in base alla nuova formulazione dell'art. 323 c.p. ad opera della legge n. 234 del 1997 sia in base al testo previgente dell'art. 323 comma secondo c.p., in relazione alla avvenuta concessione delle attenuanti generiche. Non sussistono d'altro canto gli estremi per l'applicazione dell'art. 129 comma 2 c.p.p., posto che dalla ricostruzione operata dai giudici di merito, con motivazione approfondita e immune da vizi logico-giuridici, non emergono elementi tali da escludere con evidenza che gli imputati abbiano commesso consapevolmente la condotta loro ascritta;
la quale corrisponde appieno alla fattispecie delittuosa contestata. In particolare va evidenziato che non ha valore la doglianza mossa da alcuni imputati circa la violazione di legge che sarebbe derivata dall'avere i giudici di merito illegittimamente sussunto la condotta di falso ideologico (capo B) nella violazione di legge di cui all'abuso di ufficio (capo A), posto che la condotta per la quale era stata ravvisata la responsabilità penale in ordine a tale ultima ipotesi atteneva alla violazione delle norme (amministrative) sul rispetto delle condizioni di gara nella procedura per l'appalto di un pubblico servizio, con conseguente ingiusto vantaggio patrimoniale per la ditta GI. Il che esclude anche che si possa porre un problema di assorbimento del reato di abuso in quello di falso, trattandosi nella specie, come detto, di imputazioni che si basano su condotte diverse, seppure tra loro ideologicamente collegate ex art. 61 n. 2 c.p.. Quanto alle restanti doglianze, esse fuoriescono palesemente dal ristretto ambito in cui sia possibile in sede di ricorso per cassazione verificare i presupposti per il proscioglimento del merito, ex art. 129 comma 2 c.p.p., in quanto esse, implicando, ove in ipotesi accolte, un annullamento con rinvio per vizio di motivazione, sono incompatibili con il dovere di immediata declaratoria della causa estintiva del reato.
I motivi attinenti al reato di falso sono infondati.
Non può dubitarsi che nel verbale di ammissione alla gara in data 19 novembre 1991 - avente natura di atto pubblico - sia stato dato atto che la ditta GI aveva soddisfatto le condizioni fissate dall'amministrazione nella lettera di invito (assunzione di dieci netturbini e due autisti nell'anno 1991). Ciò risulta attestato implicitamente, ma chiaramente, in quanto la documentazione prodotta dalla ditta GI era stata valutata come "completa", mentre erano state escluse altre ditte per difetto di documentazione (una, la ditta "Mondo Verde", specificamente, per non aver comprovato di aver proceduto nel 1991 "all'assunzione di almeno 10 netturbini e due autisti").
Tale attestazione, come accertato dai giudici di merito, non corrispondeva al vero, poiché la ditta GI aveva proceduto ad assunzioni fittizie, desumibili dalla stessa visione del libro matricola (prodotto all'amministrazione comunale a corredo dell'offerta), ricavandosi da esso che erano stati ripetutamente assunti i medesimi dipendenti.
La pretesa dei ricorrenti che la lettera di invito si riferiva genericamente ad una pluralità di assunzioni di dipendenti, senza specificare che si dovesse trattare di soggetti "diversi", e che quindi la condizione fissata dall'amministrazione doveva ritenersi rispettata considerando il numero delle assunzioni effettuate dalla ditta nell'anno, pur se integrato in parte da soggetti via via assunti e licenziati, appare, a prescindere da altre considerazioni, contrastante con la ratio della condizione in questione;
che era quella di garantire la partecipazione alla gara di imprese aventi un minimo di capacità tecnico-organizzativa e di favorire al contempo l'aumento della occupazione nel settore, con parametrazione a un dato numerico (dieci netturbini e due autisti) che non poteva che riferirsi a dieci "diversi" netturbini e a due "diversi" autisti, così da ottenere che, complessivamente, dodici nuovi lavoratori trovassero impiego, come puntualmente rilevato dai giudici di merito. Una simile condotta risponde pienamente al paradigma dell'art.479 c.p.. Non ha pregio la pretesa di alcuno dei ricorrenti secondo cui non si sarebbe trattato dell'attestazione di un fatto non corrispondente alla verità ma di un giudizio interpretativo (come tale non censurabile sotto il profilo della falsità) circa il contenuto del requisito della lettera di invito. Non si trattava infatti, nel caso in esame, di apprezzamenti discrezionali, suscettibili di varia valutazione da parte della pubblica amministrazione, ma dell'accertamento obiettivo di una precisa situazione di fatto, che costituiva il presupposto di legittimità del provvedimento di aggiudicazione della gara;
dal che consegue che, essendo da riconoscere come non corrispondente al vero l'esistenza del requisito in questione, la relativa falsa attestazione del pubblico ufficiale costituisce falso ideologico a norma dell'art. 479 c.p. Quanto alla censura di reformatio in pejus, va osservato che nella sentenza di primo grado erano state concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche, ma, errando nel ritenere più grave la violazione ex art. 323 c.p., il Tribunale aveva operato una diminuzione sulla pena base determinata per tale reato, apportando poi un aumento ex art. 81 cpv. c.p. in relazione al delitto di falso. La Corte di appello, avvedutasi dell'errore, e riconosciuto più grave il delitto di falso ideologico, si è limitata a effettuare un giudizio di comparazione tra le riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. accedente al reato di falso (giudizio che, proprio a causa del predetto errore circa la individuazione del reato più grave, era stato omesso dal giudice di merito), mantenendo peraltro la pena nei limiti fissati in primo grado. Così facendo si è ovviato a un errore circa i criteri per l'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., ma non si è in alcun modo aggravato il trattamento penale degli imputati, i quali, d'altro canto, non hanno dedotto censure in punto di motivazione circa la congruità e logicità della motivazione sul giudizio di comparazione operato dal giudice di appello, limitandosi a denunciare la violazione del divieto della reformatio in pejus (art. 597 comma 3 c.p.p.), che, come detto, è insussistente (v. Cass., sez. 3^, 13 dicembre 1991, Russo). Va infatti ribadito che detto divieto riguarda il dispositivo della sentenza di appello e non si riferisce alla motivazione, che ben può rettificare errori di diritto in cui sia incorso il giudice di primo grado, purché da ciò non derivi un trattamento penale più grave per l'imputato.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A (art. 323 c.p.) perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione. Nel resto i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 323 c.p. (capo A) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000