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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/02/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 17474/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. FRANCHI ALBERTO come da mandato difensivo in atti;
e
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. COLA MARIA CRISTINA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 04/02/2025 le parti, con nota di deposito del 03/02/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- Pronunciare, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi CP_1
e , come sopra rubricati;
[...] Parte_1
- Ordinare al Comune di Belfiore (Vr) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
Matrimonio (Registro Comune di Belfiore, n. 3, p. II, serie A, anno 2024 );
- Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Darsi atto che con la sottoscrizione del presente atto il signor riconosce il debito di €. Pt_1
16.800,00 contratto con la signora per l'acquisto dell'autovettura Audi A4, e che si CP_1
obbliga alla restituzione dell'intera somma secondo le modalità descritte in narrativa;
3) Darsi atto che, salvo quanto sopra al punto n.2), i ricorrenti dichiarano di aver già regolato ogni
loro rapporto patrimoniale e non hanno pretese reciproche di mantenimento da rivolgersi, essendo
ciascuno economicamente autosufficiente.
4) Spese legali della presente procedura compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 03/02/2025 dichiarando altresì di non volersi pagina 2 di 4 riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l' omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
BELFIORE (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 04/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in BELFIORE il 01/06/2024 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di BELFIORE (n. 3, p. II, serie A, anno 2024 ), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di BELFIORE perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00; pagina 3 di 4 3) Spese di lite compensate.
4) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18/02/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 17474/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. FRANCHI ALBERTO come da mandato difensivo in atti;
e
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. COLA MARIA CRISTINA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 04/02/2025 le parti, con nota di deposito del 03/02/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“- Pronunciare, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi CP_1
e , come sopra rubricati;
[...] Parte_1
- Ordinare al Comune di Belfiore (Vr) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
Matrimonio (Registro Comune di Belfiore, n. 3, p. II, serie A, anno 2024 );
- Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Darsi atto che con la sottoscrizione del presente atto il signor riconosce il debito di €. Pt_1
16.800,00 contratto con la signora per l'acquisto dell'autovettura Audi A4, e che si CP_1
obbliga alla restituzione dell'intera somma secondo le modalità descritte in narrativa;
3) Darsi atto che, salvo quanto sopra al punto n.2), i ricorrenti dichiarano di aver già regolato ogni
loro rapporto patrimoniale e non hanno pretese reciproche di mantenimento da rivolgersi, essendo
ciascuno economicamente autosufficiente.
4) Spese legali della presente procedura compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 03/02/2025 dichiarando altresì di non volersi pagina 2 di 4 riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l' omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
BELFIORE (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 04/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in BELFIORE il 01/06/2024 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di BELFIORE (n. 3, p. II, serie A, anno 2024 ), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di BELFIORE perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00; pagina 3 di 4 3) Spese di lite compensate.
4) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18/02/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4