Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2025, proposto da
FR MA, rappresentata e difesa dall’avv. Nassisi Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 2964/2024, pubblicata in data 08/10/2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11.10.2024, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “- dichiara che la ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura complessiva di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in favore della ricorrente del beneficio economico suddetto, per l’importo complessivo di euro 1.000,00 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 300,00, oltre a rimborso di contributo unificato, ove versato, spese forfettarie al 15%, iva, cpa nella misura di legge versato ”,
con condanna ex art. 114, comma 3, lettera e), dell'Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con decorrenza dal giorno di comunicazione della sentenza e sino al giorno dell'effettivo adempimento
e per la nomina ,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa RA TO e uditi per le parti i difensori l’Avv. A. Nassisi per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato G. Marzo per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 2964/2024, pubblicata in data 08/10/2024, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, iscritto al n. 2703/2024, il Tribunale di Lecce– Sezione Lavoro, ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “ condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in favore della ricorrente del beneficio economico suddetto, per l’importo complessivo di euro 1.000,00 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 300,00, oltre a rimborso di contributo unificato, ove versato, spese forfettarie al 15%, iva, cpa nella misura di legge versato ”.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 28.11.2025 e depositato il 2.12.2025, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espone la parte ricorrente che, nonostante la prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata l’11.10.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 12.12.2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata.
Nella camera di consiglio del 24.03.2026, il difensore della parte ricorrente ha insistito nella richiesta di dichiarazione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, con la condanna alle spese di lite dell’Amministrazione resistente. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso di ottemperanza - regolare in rito e tempestivo - è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
In particolare, questo Collegio osserva che, con istanza depositata il 18.03.2026, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che il Ministero resistente ha provveduto al pagamento della somma prevista nella sentenza di cui in epigrafe (n. 2964/2024), con la conseguenza che, la pretesa azionata dall’odierna ricorrente per l’esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe è stata, nelle more del presente giudizio, integralmente soddisfatta, per cui il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
In conclusione, il ricorso di ottemperanza va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
7. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00), per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA MO, Presidente
RA TO, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA TO | PA MO |
IL SEGRETARIO