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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12861/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12861 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Mila Dusseldori, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Ester Aquilino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, e CP_1 CP_2
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 09.07.2016, che dall'unione era nato il figlio (Roma, Per_1
17.07.2015), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare il figlio minorenne
[...] congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento del bambino Per_2 stesso presso la madre, dove attualmente vive presso la casa di Via Collatina n. 95;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita Il padre terrà con sé il figlio nel modo seguente: • Il padre trascorrerà con il figlio il martedì dopo scuola Per_1 fino a mercoledì sino all'entrata di scuola, oltre al giovedì pomeriggio sino a venerdì mattina con riaccompagno scolastico sempre a cura paterna. • Le visite del padre per il sabato e la domenica sono articolate in base ai turni lavorativi del sig. e si possono distinguere in 3 tipologie di fine settimana. ▪ A) ogni tre
CP_1 settimane, nel w.e. in cui il padre lavora sia il sabato che la domenica, il sig. tiene con sé il figlio dalle 10,00 alle 15,30 della domenica ▪ B) ogni tre
CP_1 settimane, nel w.e. in cui il padre lavora tutta la domenica il sig. tiene con
CP_1 sé il figlio il sabato dalle 10,00 alle 20,00. ▪ C) ogni tre settimane, nel w.e. in cui il padre lavora il sabato il sig. prende il figlio la domenica mattina alle
CP_1
10,00 con pernotto e lo riaccompagna lunedì mattina a scuola;
4)Salvo diverso accordo, durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
Nel periodo estivo, ciascun genitore terrà il figlio per due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, tutto salvo diverso accordo tra le parti e nell'esclusivo interesse di . Per il compleanno dei genitori e la Festa della Mamma e del Per_1
Papà i genitori concordano che, a prescindere dal giorno settimanale in cui cadono le suddette ricorrenze genitoriali, il figlio trascorrerà con il festeggiato/la festeggiata almeno uno dei due pasti della giornata. 5) Il padre verserà alla madre per il mantenimento ordinario di € 250,00 mensili entro il 5/10 di ogni mese Per_1 in unica soluzione 6) Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio rifacendosi al protocollo di intesa tra ordine avvocati Roma e Tribunale che si allega e che deve considerarsi parte integrante del presente Ricorso. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento. 8) La moglie ha già da tempo lasciato, la casa coniugale portando via i propri effetti personali. 9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli. 11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
12861/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i CP_1 CP_2 quali hanno contratto matrimonio in Roma il 09.07.2016;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 00514, parte 2, serie A03);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
Così deciso in Roma, in data 18.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12861 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Mila Dusseldori, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Ester Aquilino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, e CP_1 CP_2
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 09.07.2016, che dall'unione era nato il figlio (Roma, Per_1
17.07.2015), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare il figlio minorenne
[...] congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento del bambino Per_2 stesso presso la madre, dove attualmente vive presso la casa di Via Collatina n. 95;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita Il padre terrà con sé il figlio nel modo seguente: • Il padre trascorrerà con il figlio il martedì dopo scuola Per_1 fino a mercoledì sino all'entrata di scuola, oltre al giovedì pomeriggio sino a venerdì mattina con riaccompagno scolastico sempre a cura paterna. • Le visite del padre per il sabato e la domenica sono articolate in base ai turni lavorativi del sig. e si possono distinguere in 3 tipologie di fine settimana. ▪ A) ogni tre
CP_1 settimane, nel w.e. in cui il padre lavora sia il sabato che la domenica, il sig. tiene con sé il figlio dalle 10,00 alle 15,30 della domenica ▪ B) ogni tre
CP_1 settimane, nel w.e. in cui il padre lavora tutta la domenica il sig. tiene con
CP_1 sé il figlio il sabato dalle 10,00 alle 20,00. ▪ C) ogni tre settimane, nel w.e. in cui il padre lavora il sabato il sig. prende il figlio la domenica mattina alle
CP_1
10,00 con pernotto e lo riaccompagna lunedì mattina a scuola;
4)Salvo diverso accordo, durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
Nel periodo estivo, ciascun genitore terrà il figlio per due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, tutto salvo diverso accordo tra le parti e nell'esclusivo interesse di . Per il compleanno dei genitori e la Festa della Mamma e del Per_1
Papà i genitori concordano che, a prescindere dal giorno settimanale in cui cadono le suddette ricorrenze genitoriali, il figlio trascorrerà con il festeggiato/la festeggiata almeno uno dei due pasti della giornata. 5) Il padre verserà alla madre per il mantenimento ordinario di € 250,00 mensili entro il 5/10 di ogni mese Per_1 in unica soluzione 6) Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio rifacendosi al protocollo di intesa tra ordine avvocati Roma e Tribunale che si allega e che deve considerarsi parte integrante del presente Ricorso. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento. 8) La moglie ha già da tempo lasciato, la casa coniugale portando via i propri effetti personali. 9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli. 11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
12861/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i CP_1 CP_2 quali hanno contratto matrimonio in Roma il 09.07.2016;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 00514, parte 2, serie A03);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
Così deciso in Roma, in data 18.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi