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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/11/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°367/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 24/01/2025 da con l'avv. GREGGIO GIANMARCO Parte_1 ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GALLINARO MARIA TERESA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M. oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
All'udienza di prima comparizione delle parti, avvenuta il 30.09.2025, le parti, su proposta del
Giudice, si accordavano nei seguenti termini, riportati a verbale d'udienza:
• Sulla domenica al mese in cui la sig.ra doveva andare a prendere la figlia presso il padre, le Pt_1 parti concordano che il padre la accompagni direttamente a scuola il giorno dopo.
pagina 1 di 4 • Il padre presta il consenso a che la bambina prosegua con il pattinaggio, che frequenta il mercoledì pomeriggio, impegnandosi a contribuire per la metà come previsto dal Protocollo di Padova.
• Le parti si accordano che verranno eliminati i recuperi per malattia.
• La ricorrente rinuncia all'aumento del contributo al mantenimento, parte resistente accetta la rinuncia alla domanda.
• Le parti si accordano che l'altra domenica durante la quale la bambina sta con il padre, potrà rimanere a cena con riaccompagno a casa della mamma entro le 20.30 durante il periodo scolastico.
• Rimangono fermi gli accordi per l'estate.
• Spese compensate.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg.ri e intrattenevano una relazione more uxorio dal 2015. Pt_1 CP_1 Per_ Dalla loro unione nasceva la figlia , a Padova il 14.08.2020.
Con ricorso depositato il 26.10.2022, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale per ottenere Pt_1 una regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia Per_ minore . Nelle more di tale procedimento, le parti raggiungevano un accordo, del quale il
Tribunale di Padova prendeva atto con Decreto del 14.03.2023 (V.G. 10556/2022).
Con ricorso depositato il 24/01/2025, la sig.ra adiva nuovamente l'intestato Tribunale Pt_1 per ottenere la parziale modifica delle suddette condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti conclusioni:
1. Disporsi un contributo al mantenimento a carico del sig. fissato quantomeno nell'importo di CP_1 euro 600,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da ritenersi comprensivo della quota parte della retta per la scuola privata “Don Bosco” per euro 75,00, con l'intesa che l'importo di euro 600,00 rimarrà il medesimo anche qualora la minore venga iscritta ad un istituto pubblico;
2. Disporsi che il riaccompagno della minore sia sempre a carico del padre, a parziale modifica del punto 7 a) degli accordi vigenti, fermo restando l'orario delle 19.30 fissato per il rientro;
3. Disporsi che non è previsto alcun recupero del diritto di visita, in caso di patologia della minore, a parziale modifica del punto 7 j) degli accordi vigenti, fermo restando la permanenza della minore presso il genitore ove si trova in caso di patologia che renda inopportuno lo spostamento presso il genitore di competenza;
4. Disporsi la frequentazione del corso di psicomotricità da parte della minore, in ragione della documentata necessità di superare il trauma della separazione tra i genitori, con spesa a carico di ciascun genitore per il 50%. pagina 2 di 4 Spese e compensi di lite integralmente rifusi.
In data 30.07.2025, si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva a sua volta una CP_1 parziale modifica della regolamentazione primaria, alle seguenti condizioni:
1) Rigettarsi tutte le domande svolta dalla madre in ricorso introduttivo Parte_1
2) In parziale modifica delle disposizioni di cui al decreto del 14.03.2023 del Tribunale di Padova – Per_ R.G. 10556/2022, disporsi il collocamento paritetico ed alternato della figlia minore presso ciascun genitore, secondo il seguente piano genitoriale: Per_
- Settimana A: il padre terrà con sé dal martedì dopo la scuola al venerdì mattina, quando lo stesso Per_ la riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma;
la madre terrà con sé dal venerdì dopo scuola al martedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa del papà; Per_
- Settimana B: il padre terrà con sé dal martedì dopo la scuola alla mattina del mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma e dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, quando Per_ la riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma;
la madre terrà con sé dal lunedì dopo la scuola al martedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa del papà e dal mercoledì dopo la scuola al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa del papà.
Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, il riaccompagno/prelievo avverrà direttamente da e presso le abitazioni di ciascun genitore collocatario. Per_ Durante le vacanze Natalizie, starà ad anni alterni con un genitore dalla mattina del 23 dicembre fino al pomeriggio del 31 dicembre, con riaccompagno dall'altro genitore, mentre con l'altro genitore dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio e con riaccompagno dall'altro genitore, riprendendo dal 7 gennaio l'ordinario regime di collocamento alternato. Durante le vacanze Pasquali, Per_ starà per due giorni consecutivi presso ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua con quello di Pasquetta. Per_ Durante le vacanze estive starà con ogni genitore per tre settimane, anche non consecutive, con obbligo di comunicazione dei periodi prescelti entro il 31 maggio di ogni anno.
Tutte le altre festività infra annuali verranno equamente divise secondo il principio dell'alternanza fra i Per_ genitori e nel pieno rispetto delle esigenze e delle necessità scolastiche ed extrascolastiche di
3) Revocarsi il contributo al mantenimento della figlia minore posto a carico del padre, stabilendosi che Per_ ogni genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario di nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi, mentre le spese straordinarie verranno ripartite al 50% , come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
4) Spese di lite rifuse.
All'udienza di prima comparizione, avvenuta il 30.09.2025, le parti trovavano un accordo, i cui termini sono sopra riportati;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che l'accordo intervenuto tra i genitori sia privo di profili d'illegittimità, Per_ conforme all'interesse della figlia minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori, dovendo pertanto prenderne atto. pagina 3 di 4 Spese compensate, come da accordi.
P.Q.M.
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale contenute nel Decreto del 14.03.2023 (V.G. 10556/2022) del
Tribunale di Padova, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
30.09.2025;
• Spese compensate.
Padova, 15.10.2025
Il Presidente Dott.ssa Alina Rossato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°367/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 24/01/2025 da con l'avv. GREGGIO GIANMARCO Parte_1 ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GALLINARO MARIA TERESA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M. oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
All'udienza di prima comparizione delle parti, avvenuta il 30.09.2025, le parti, su proposta del
Giudice, si accordavano nei seguenti termini, riportati a verbale d'udienza:
• Sulla domenica al mese in cui la sig.ra doveva andare a prendere la figlia presso il padre, le Pt_1 parti concordano che il padre la accompagni direttamente a scuola il giorno dopo.
pagina 1 di 4 • Il padre presta il consenso a che la bambina prosegua con il pattinaggio, che frequenta il mercoledì pomeriggio, impegnandosi a contribuire per la metà come previsto dal Protocollo di Padova.
• Le parti si accordano che verranno eliminati i recuperi per malattia.
• La ricorrente rinuncia all'aumento del contributo al mantenimento, parte resistente accetta la rinuncia alla domanda.
• Le parti si accordano che l'altra domenica durante la quale la bambina sta con il padre, potrà rimanere a cena con riaccompagno a casa della mamma entro le 20.30 durante il periodo scolastico.
• Rimangono fermi gli accordi per l'estate.
• Spese compensate.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg.ri e intrattenevano una relazione more uxorio dal 2015. Pt_1 CP_1 Per_ Dalla loro unione nasceva la figlia , a Padova il 14.08.2020.
Con ricorso depositato il 26.10.2022, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale per ottenere Pt_1 una regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia Per_ minore . Nelle more di tale procedimento, le parti raggiungevano un accordo, del quale il
Tribunale di Padova prendeva atto con Decreto del 14.03.2023 (V.G. 10556/2022).
Con ricorso depositato il 24/01/2025, la sig.ra adiva nuovamente l'intestato Tribunale Pt_1 per ottenere la parziale modifica delle suddette condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti conclusioni:
1. Disporsi un contributo al mantenimento a carico del sig. fissato quantomeno nell'importo di CP_1 euro 600,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da ritenersi comprensivo della quota parte della retta per la scuola privata “Don Bosco” per euro 75,00, con l'intesa che l'importo di euro 600,00 rimarrà il medesimo anche qualora la minore venga iscritta ad un istituto pubblico;
2. Disporsi che il riaccompagno della minore sia sempre a carico del padre, a parziale modifica del punto 7 a) degli accordi vigenti, fermo restando l'orario delle 19.30 fissato per il rientro;
3. Disporsi che non è previsto alcun recupero del diritto di visita, in caso di patologia della minore, a parziale modifica del punto 7 j) degli accordi vigenti, fermo restando la permanenza della minore presso il genitore ove si trova in caso di patologia che renda inopportuno lo spostamento presso il genitore di competenza;
4. Disporsi la frequentazione del corso di psicomotricità da parte della minore, in ragione della documentata necessità di superare il trauma della separazione tra i genitori, con spesa a carico di ciascun genitore per il 50%. pagina 2 di 4 Spese e compensi di lite integralmente rifusi.
In data 30.07.2025, si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva a sua volta una CP_1 parziale modifica della regolamentazione primaria, alle seguenti condizioni:
1) Rigettarsi tutte le domande svolta dalla madre in ricorso introduttivo Parte_1
2) In parziale modifica delle disposizioni di cui al decreto del 14.03.2023 del Tribunale di Padova – Per_ R.G. 10556/2022, disporsi il collocamento paritetico ed alternato della figlia minore presso ciascun genitore, secondo il seguente piano genitoriale: Per_
- Settimana A: il padre terrà con sé dal martedì dopo la scuola al venerdì mattina, quando lo stesso Per_ la riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma;
la madre terrà con sé dal venerdì dopo scuola al martedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa del papà; Per_
- Settimana B: il padre terrà con sé dal martedì dopo la scuola alla mattina del mercoledì, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma e dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, quando Per_ la riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma;
la madre terrà con sé dal lunedì dopo la scuola al martedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa del papà e dal mercoledì dopo la scuola al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o a casa del papà.
Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, il riaccompagno/prelievo avverrà direttamente da e presso le abitazioni di ciascun genitore collocatario. Per_ Durante le vacanze Natalizie, starà ad anni alterni con un genitore dalla mattina del 23 dicembre fino al pomeriggio del 31 dicembre, con riaccompagno dall'altro genitore, mentre con l'altro genitore dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio e con riaccompagno dall'altro genitore, riprendendo dal 7 gennaio l'ordinario regime di collocamento alternato. Durante le vacanze Pasquali, Per_ starà per due giorni consecutivi presso ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua con quello di Pasquetta. Per_ Durante le vacanze estive starà con ogni genitore per tre settimane, anche non consecutive, con obbligo di comunicazione dei periodi prescelti entro il 31 maggio di ogni anno.
Tutte le altre festività infra annuali verranno equamente divise secondo il principio dell'alternanza fra i Per_ genitori e nel pieno rispetto delle esigenze e delle necessità scolastiche ed extrascolastiche di
3) Revocarsi il contributo al mantenimento della figlia minore posto a carico del padre, stabilendosi che Per_ ogni genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario di nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi, mentre le spese straordinarie verranno ripartite al 50% , come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
4) Spese di lite rifuse.
All'udienza di prima comparizione, avvenuta il 30.09.2025, le parti trovavano un accordo, i cui termini sono sopra riportati;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che l'accordo intervenuto tra i genitori sia privo di profili d'illegittimità, Per_ conforme all'interesse della figlia minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori, dovendo pertanto prenderne atto. pagina 3 di 4 Spese compensate, come da accordi.
P.Q.M.
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale contenute nel Decreto del 14.03.2023 (V.G. 10556/2022) del
Tribunale di Padova, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
30.09.2025;
• Spese compensate.
Padova, 15.10.2025
Il Presidente Dott.ssa Alina Rossato
pagina 4 di 4