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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/07/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1557/2021, promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
SANTUCCI SABRINA,
RICORRENTE
contro
, nato in [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale dal resistente deducendo che dall'unione non sono nati figli, che da tempo sarebbero venute meno l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, il resistente rimaneva contumace. Considerato il contegno processuale delle parti, gli atti di causa ed il disinteresse mostrato dal resistente rimasto contumace, deve senz'altro pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione – stante la contumacia del resistente.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone, quindi, la richiesta pronuncia di separazione – unica domanda del presente giudizio.
Stante la natura di processo necessario solo sul vincolo, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in Parte_1
MAROCCO il 25/05/1990 e , nato in [...] il [...], unitisi Controparte_1 in matrimonio a Gemmano (RN) il giorno 26/11/2016, con atto trascritto nel Comune di
Gemmano nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2016, n. 2, parte 1.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 10.07.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1557/2021, promossa da:
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
SANTUCCI SABRINA,
RICORRENTE
contro
, nato in [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale dal resistente deducendo che dall'unione non sono nati figli, che da tempo sarebbero venute meno l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza, il resistente rimaneva contumace. Considerato il contegno processuale delle parti, gli atti di causa ed il disinteresse mostrato dal resistente rimasto contumace, deve senz'altro pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione – stante la contumacia del resistente.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone, quindi, la richiesta pronuncia di separazione – unica domanda del presente giudizio.
Stante la natura di processo necessario solo sul vincolo, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in Parte_1
MAROCCO il 25/05/1990 e , nato in [...] il [...], unitisi Controparte_1 in matrimonio a Gemmano (RN) il giorno 26/11/2016, con atto trascritto nel Comune di
Gemmano nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2016, n. 2, parte 1.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 10.07.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi