Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 4
È inammissibile, per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello, il gravame nel quale l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte in primo grado.
La transazione stipulata tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il terzo danneggiato giova all'assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza. Ne consegue che, se nella transazione nulla si dice in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo.
È inammissibile, per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello, il gravame nel quale l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte in primo grado.
La transazione stipulata tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il terzo danneggiato giova all'assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza. Ne consegue che, se nella transazione nulla si dice in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 7 O 3 L . L 573 /01 N O , B , 1 E E 9 E 9 C 1 N - A mi Sigg.ri 1 Composta O P Oggetto I 1 - I T 1 A D 2 R 0 T DUVA ― Presidente Dott. E S I C 9 G диси I 3 E D R E Consigliere to PREDEN U A D 4 . E T T R.G. N. 9359/99 T PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere N R E R S A E Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere - Cron.13241 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Coo.10/01/01 ORD INANZA sul ricorso proposto da: RO RI SRL, con sede in Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, ' elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 12, presso 10 studio dell'avvocato FEDERICO CARELLA, difesa dall'avvocato GAETANO CARRIERO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IVRI SPA, Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia spa (già Metronotte spa), con sede legale in Bari, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Paolo Tedesco, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso il Sig. LUIGI GARDIN, difesa dagli avvocati 2001 GARGANO e DONATO GARGANO, giusta delega in RAFFAELE Ord 16 atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 70/99 del Giudice di pace di BRINDISI, emessa il 18/01/99 e depositata il 27/01/99 (R.G. 1347/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/01/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari l'estinzione del processo con le conseguenze di legge. La società a r.l. NC IZ proponeva op- posizione al decreto ingiuntivo del 5 maggio 1998, col quale il giudice di pace di Brindisi le aveva ingiunto di pagare alla società p.a. Istituti di Vigilanza Ri- uniti d'Italia (I.V.R.I.), già Metronotte spa, lire 192.000, per il servizio di vigilanza prestato nei mesi da ottobre 1997 a febbraio 1998, oltre agli interessi. resistevano all'opposizione, Gli Istituti Riuniti chiedendone il rigetto. Con sentenza n. 70 del 27 gennaio 1999 il giudice di pace ha rigettato l'opposizione, compensando le spe- se. Ricorre per la cassazione di tale sentenza la SO- cietà NC IZ, formulando otto motivi. 2 Resiste con controricorso la società I.V.R.I. Il 23 settembre 2000 è stata depositata la rinuncia al ricorso. Il P.G. ha concluso per l'estinzione del processo. Tale richiesta va accolta. La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sot- toscritta dalla parte ricorrente e dal suo difensore, avvocato G. Carriero (art. 390, 2° comma c.p.c.). Avendo alla rinuncia aderito la società resistente, non va pronunciata la condanna della rinunciante alle spese (art. 391 u.c. c.p.c.). Conformemente alla richiesta del P.G., va pertanto dichiarata, con ordinanza ai sensi dell'art. 391, 1° : comma c.p.c., l'estinzione del processo di Cassazione, senza alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo di Cas- sazione per rinuncia al ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma, addì 10 gennaio 2001. (B) IL PRESIDENTE Vinni toura IL CANCELLIERE C1 OV AN Depositata in Cancelleria 26 APR. 2001Oggi, lì. IL CANCELLIERE 3 VA MB R P E Z U I S O T N R O E C