Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 573
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Sentenza 17 gennaio 2001

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È inammissibile, per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello, il gravame nel quale l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte in primo grado.

La transazione stipulata tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il terzo danneggiato giova all'assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza. Ne consegue che, se nella transazione nulla si dice in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo.

È inammissibile, per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello, il gravame nel quale l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte in primo grado.

La transazione stipulata tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il terzo danneggiato giova all'assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza. Ne consegue che, se nella transazione nulla si dice in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 573
    Data del deposito : 17 gennaio 2001

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