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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12295/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:34 sono presenti l'avv. GIRANDOLI GAETANO anche in sostituzione dell'avv. GIRANDOLI MICHELANGELO per parte ricorrente nonché l'BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Girandoli insiste sulla condanna alle spese dell' CP_1
l'avv. Bernocchi insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:09 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12295 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con gli avv.ti GIRANDOLI Parte_1
MICHELANGELO e GIRANDOLI GAETANO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1
liquida in € 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/08/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: -di avere rinunciato all'eredità del defunto marito in data Persona_1
10.7.2018, giusta dichiarazione resa innanzi al Tribunale di Palermo – Ufficio di
Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione - R.G. n. 3616/2018;
-che l' le comunicava l'esistenza di un provvedimento di accertamento di CP_1
somme indebitamente percepite sulla pensione del di lei marito di importo pari ad € 8.276,32 presuntivamente riferibile alla prestazione che era stata erogata in favore del defunto marito durante l'anno 2015;
-che proponeva ricorso amministrativo in data 1.1.2021, accolto in autotutela;
-che nonostante ciò l' tratteneva dall'importo degli arretrati a lei dovuti CP_1
sula domanda di assegno sociale l'importo di € 8.276,32 a titolo di recupero dell'indebito generato sulla prestazione del defunto coniuge,
conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare l'illegittimità del CP_1
provvedimento di liquidazione con disposizione della trattenuta e, conseguentemente, sentirlo condannare alla restituzione della somma trattenuta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che avendo appreso soltanto con la proposizione del ricorso giudiziario della rinuncia all'eredità, avrebbe dato seguito all'annullamento dell'indebito, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nelle more del giudizio, in data 23.10.2024, l' provvedeva a restituire la CP_2
somma trattenuta.
All'udienza odierna, le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' CP_1
al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività della restituzione delle somme.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Osservando che l' già era a conoscenza della rinunzia all'eredità, avendo CP_1
definito in autotutela la domanda svolta in tal senso dalla ricorrente, in ragione della restituzione delle somme soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va condannato alle spese di lite essendo la liquidazione delle CP_2
somme arretate in diritto della ricorrente con la trattenuta relativa al debito del di lei marito del tutto illegittima.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12295/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:34 sono presenti l'avv. GIRANDOLI GAETANO anche in sostituzione dell'avv. GIRANDOLI MICHELANGELO per parte ricorrente nonché l'BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Girandoli insiste sulla condanna alle spese dell' CP_1
l'avv. Bernocchi insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:09 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12295 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con gli avv.ti GIRANDOLI Parte_1
MICHELANGELO e GIRANDOLI GAETANO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1
liquida in € 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/08/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: -di avere rinunciato all'eredità del defunto marito in data Persona_1
10.7.2018, giusta dichiarazione resa innanzi al Tribunale di Palermo – Ufficio di
Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione - R.G. n. 3616/2018;
-che l' le comunicava l'esistenza di un provvedimento di accertamento di CP_1
somme indebitamente percepite sulla pensione del di lei marito di importo pari ad € 8.276,32 presuntivamente riferibile alla prestazione che era stata erogata in favore del defunto marito durante l'anno 2015;
-che proponeva ricorso amministrativo in data 1.1.2021, accolto in autotutela;
-che nonostante ciò l' tratteneva dall'importo degli arretrati a lei dovuti CP_1
sula domanda di assegno sociale l'importo di € 8.276,32 a titolo di recupero dell'indebito generato sulla prestazione del defunto coniuge,
conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare l'illegittimità del CP_1
provvedimento di liquidazione con disposizione della trattenuta e, conseguentemente, sentirlo condannare alla restituzione della somma trattenuta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che avendo appreso soltanto con la proposizione del ricorso giudiziario della rinuncia all'eredità, avrebbe dato seguito all'annullamento dell'indebito, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nelle more del giudizio, in data 23.10.2024, l' provvedeva a restituire la CP_2
somma trattenuta.
All'udienza odierna, le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' CP_1
al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività della restituzione delle somme.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Osservando che l' già era a conoscenza della rinunzia all'eredità, avendo CP_1
definito in autotutela la domanda svolta in tal senso dalla ricorrente, in ragione della restituzione delle somme soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va condannato alle spese di lite essendo la liquidazione delle CP_2
somme arretate in diritto della ricorrente con la trattenuta relativa al debito del di lei marito del tutto illegittima.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini