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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/08/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 296/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Solo danni a cose” vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Christian D'Ambrosio, giusta mandato in atti, presso il cui studio, in Taranto, al
Viale Liguria, n. 95 è elettivamente domiciliato
Appellante
NEI CONFRONTI DI
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Stefanelli, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Brindisi, alla Via Duomo, n. 23, è elettivamente domiciliata
Appellata
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Latiano, alla Via Pagliara, n. 4
Appellata contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 03.02.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza n. 949/2021, con la quale il Giudice di Pace di Brindisi, all'esito del giudizio iscritto al n. 3150/2019, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante, nei confronti della e della per Controparte_1 Controparte_2
i danni occorsi al veicolo di proprietà dell'attore, a seguito del sinistro del 26.10.2018, quantificati in € 679,99.
Avverso tale sentenza, il ha promosso impugnazione, censurando quanto Parte_1 statuito dal Giudice di prime cure con riferimento al mancato raggiungimento della prova certa del danneggiamento, che il Giudice non ha ritenuto sussistente per la discrasia tra le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice e quello indicato dalla Controparte_1
e per la mancata contestazione immediata del sinistro al conducente
[...] dell'autoarticolato.
A fronte del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in appello, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del gravame, vinte le Controparte_1 spese di lite. La Compagnia assicurativa ha sostenuto la perfetta attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste - perciò contestando quanto ex adverso dedotto, in ordine Tes_1 alla capacità a testimoniare di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. - avallata, a suo dire, anche dalla documentazione in atti. Con riferimento al quantum richiesto dal
, la società ha ribadito l'inidoneità della fattura prodotta dal carrozziere, ai fini Parte_1 della dimostrazione del danno cagionato al veicolo.
Benché nelle note di trattazione scritta, ritualmente depositate per l'udienza del
05.05.2022, il abbia chiesto dichiararsi la contumacia della Parte_1 Controparte_2 alla prefata udienza il Tribunale non si è pronunciato in merito, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Le parti costituite hanno, dunque, precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituita Controparte_2 nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
2 Il Giudice di Pace di Brindisi ha ritenuto che non sia stata raggiunta prova certa dei danni patiti dal veicolo del , stante la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai Parte_1 testi di parte, affermando che: “ il teste , conducente del mezzo Testimone_2 incriminato, pur ammettendo di aver percorso quel giorno Via Marconi, ha dichiarato che all'ora indicata (15.25 del 26.10.2018) il camion usato per la raccolta e lo smaltimento di macerie edilizie si trovava in tutt'altra via. Questo contraddice chiaramente la versione fornita dall'attore e dal suo teste, terzo trasportato”. Testimone_3
Nell'atto di citazione in appello, il ha censurato tale capo della sentenza, Parte_1 deducendo di aver già eccepito - nel giudizio di primo grado - l'incapacità a testimoniare dell' ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la cui deposizione il Giudice di prime cure avrebbe Tes_1 dovuto considerare nulla;
ha osservato, poi, che, pur volendo considerare sanata tale nullità, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare l'attendibilità del testimone, anche in considerazione dell'originaria incapacità a testimoniare e dell'interesse dell' Tes_1 all'esito del giudizio.
È incontestabile che nel giudizio di primo grado, il abbia prontamente Parte_1 eccepito l'incapacità a testimoniare del teste di controparte e tanto emerge dalla lettura del verbale di udienza del 13.01.2020; tuttavia, ciò non è sufficiente per farne dichiarare la nullità. Difatti, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite,
l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso e assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti
3 ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione
(cfr. Cass. SS.UU. n. 9456/2023).
Tanto chiarito, nel caso in esame, dopo l'escussione del teste, il non ha Parte_2 reiterato l'eccezione di incapacità a testimoniare, così determinandone la sanatoria;
di talché la doglianza proposta nell'atto di appello non può essere accolta.
Tuttavia, il giudice di primo grado avrebbe dovuto vagliare l'attendibilità del teste , Tes_1 anche con riferimento a quanto comprovato dalla documentazione versata in atti. Dal verbale di udienza del 28.01.2021, nel corso della quale è stato escusso l , risulta che Tes_1 quest'ultimo confermava la circostanza di cui all'unico capitolo di prova formulato in comparsa da che testualmente recitava: “Vero che in data Controparte_1
26/10/2018 alle ore 15,25 il mezzo AW 709 EH si trovava in Mesagne in via Contessa
Beltrami n. 19”, poi, precisando: “ricordo che il giorno del sinistro il camion era fermo per caricare materiale e che subito dopo non ricordo di preciso l'ora si è messo in movimento per portare il materiale in discarica. Ricordo di aver percorso via Marconi ma non ricordo l'ora”. Dal tenore delle dichiarazioni si evince che il teste , quale Tes_1 conducente del veicolo antagonista, aveva effettivamente percorso la via teatro del sinistro, sebbene abbia dichiarato di non ricordare l'ora (e ciò appare più che plausibile); tuttavia, non appare verosimile che il teste potesse ricordare con esattezza l'orario preciso in cui aveva raggiunto la via Contessa di Beltrame, n. 19. Il Giudice di Pace ha omesso, inoltre, di considerare che l'ora del trasporto e quella di accettazione del carico, riportate nel documento denominato “Formulario rifiuti” (agli atti del fascicolo di primo grado) non collimano con le dichiarazioni rese dal teste, essendo ivi indicato, come orario di inizio trasporto, le 15:40 e come orario di accettazione del carico, le 16:10. Si specifica che la data e l'ora di inizio trasporto indicate nel campo 10 del Formulario devono essere quelle effettive del momento in cui il trasportatore prende in carico i rifiuti. È palese che, quindi, alle ore 15:25 l' non potesse trovarsi in Via Contessa Beltrame, n. 19 (ove i rifiuti Tes_1 venivano raccolti). Per quanto innanzi, visto l'evidente contrasto tra la prova documentale e quella testimoniale, questo Giudice ritiene manifestatamente inattendibili le dichiarazioni rese dal teste in seno al giudizio di primo grado. Per le stesse motivazioni di cui Tes_1 innanzi, il formulario smentisce anche le dichiarazioni di disconoscimento del fatto storico rilasciate sia dalla legale rappresentante della società Eco Movi s.rl., sia dallo stesso , Tes_1
4 allegate dalla , secondo cui, nell'ora e nel giorno indicati dal Controparte_1
nella denuncia del sinistro, l'autoarticolato si trovava alla Via Contessa Parte_1
Beltrame, n. 19. Al contrario, il teste di parte attrice, ha Testimone_4 perfettamente circostanziato la dinamica dell'occorso, descrivendo l'accaduto e consentendo, finanche, l'individuazione del mezzo, mediante memorizzazione della targa.
Non vi sono ragioni per non ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni rese dal teste sia sotto il profilo oggettivo (trattandosi di dichiarazioni precise) che sotto quello Tes_3 soggettivo (essendo state rese da un soggetto del tutto disinteressato all'esito del giudizio).
Tanto premesso, questo Tribunale è convinto che il Giudice di prime cure abbia errato nel formulare una valutazione in ordine al mancato raggiungimento della prova del fatto illecito che, invece, deve ritenersi pienamente acquisita.
Ad abundantiam, va detto che l'appellante ha contestato l'ultima parte motiva della sentenza, laddove il Giudice di primo grado, per meglio giustificare il proprio convincimento, ha affermato che: “Quel che non convince è che l'auto, danneggiata sul parabrezza scheggiato, una Audi A4, nella immediatezza non abbia inseguito, fermato il camion danneggiante e contestato l'evento, ben potendo farlo in quanto il danno subito non le impediva certo di farlo, trattandosi di una autovettura ben più rapida e veloce dell'autoarticolato.” Questo Tribunale ritiene fondata la doglianza dell'appellante, essendo evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di Pace nel ritenere che il dovesse Parte_1 contestare immediatamente il sinistro, inseguendo il veicolo antagonista. Invero, come giustamente rilevato dall'odierno appellante, non poteva pretendersi una tale condotta, la quale avrebbe potuto costituire, a dir poco, un concreto pericolo per l'incolumità degli astanti.
Con riferimento all'ammontare del danno patrimoniale subito - quantificato in € 679,99, come da fattura in atti - nel corso del giudizio di primo Controparte_1 grado, aveva contestato genericamente l'infondatezza della pretesa, deducendo che i danni al parabrezza non erano di entità tali da giustificarne la sostituzione e che, in ogni caso, il perito di fiducia della società aveva stimato il costo del ricambio e della manodopera in €
460,27. La compagnia assicurativa aveva, inoltre, contestato la valenza probatoria della fattura rilasciata dal carrozziere al , deducendo l'inidoneità del solo Parte_1 documento fiscale a dimostrare il danno cagionato, laddove non suffragata da idonea
5 documentazione atta a dimostrare il pagamento. Detta eccezione è stata reiterata anche in appello.
Con riferimento alle eccezioni sollevate in ordine alla validità probatoria della fattura, si richiamano le argomentazioni di cui all'ordinanza n. 26048/2023, emessa dalla Terza
Sezione della Cassazione Civile, secondo la quale è indubbio che la fattura quietanzata faccia piena prova del credito, sia con riferimento all'an che al quantum, precisando tuttavia, che in assenza di quietanza e benchè contestata, la fattura possa costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite e al relativo ammontare, liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento. Orbene, la fattura prodotta dal non è stata quietanzata dalla carrozzeria che ha eseguito la Parte_2 sostituzione del parabrezza scheggiato. Tuttavia, anche in considerazione degli importi preventivati dal perito incaricato dalla società, lievemente inferiori a quelli fatturati, si ritiene plausibile, oltre che provato, per la ragione anzidetta, che il abbia Parte_2 effettivamente subito un danno patrimoniale di importo pari ad € 679,99, necessario alla sostituzione del parabrezza danneggiato.
Poiché la somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce debito di valore, liquidato all'attualità, la convenuta va condannata al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per i giudizi svolti innanzi al Tribunale rientranti nello scaglione fino € 1.101, in considerazione del valore della causa.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro ed così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
6 1. Accoglie l'appello promosso da e per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza appellata, condanna in solido con Controparte_1 al pagamento, in favore del dell'importo Controparte_2 Parte_1 di € 679,99, oltre interessi legali e rivalutazione da computarsi sulla somma così liquidata secondo le modalità indicate in parte motiva;
2. condanna in solido con al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite, in favore di che si Parte_1 quantificano per il giudizio di primo grado in € 373,00 - di cui € 43,00 per spese ed
€ 330,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, come per legge - e per il presente giudizio d'appello in € 553,50, di cui € 91,50 a titolo di spese ed € 462,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e
CPA, come per legge.
Brindisi, 12.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 296/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Solo danni a cose” vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Christian D'Ambrosio, giusta mandato in atti, presso il cui studio, in Taranto, al
Viale Liguria, n. 95 è elettivamente domiciliato
Appellante
NEI CONFRONTI DI
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Stefanelli, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Brindisi, alla Via Duomo, n. 23, è elettivamente domiciliata
Appellata
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Latiano, alla Via Pagliara, n. 4
Appellata contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 03.02.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza n. 949/2021, con la quale il Giudice di Pace di Brindisi, all'esito del giudizio iscritto al n. 3150/2019, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante, nei confronti della e della per Controparte_1 Controparte_2
i danni occorsi al veicolo di proprietà dell'attore, a seguito del sinistro del 26.10.2018, quantificati in € 679,99.
Avverso tale sentenza, il ha promosso impugnazione, censurando quanto Parte_1 statuito dal Giudice di prime cure con riferimento al mancato raggiungimento della prova certa del danneggiamento, che il Giudice non ha ritenuto sussistente per la discrasia tra le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice e quello indicato dalla Controparte_1
e per la mancata contestazione immediata del sinistro al conducente
[...] dell'autoarticolato.
A fronte del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in appello, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del gravame, vinte le Controparte_1 spese di lite. La Compagnia assicurativa ha sostenuto la perfetta attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste - perciò contestando quanto ex adverso dedotto, in ordine Tes_1 alla capacità a testimoniare di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. - avallata, a suo dire, anche dalla documentazione in atti. Con riferimento al quantum richiesto dal
, la società ha ribadito l'inidoneità della fattura prodotta dal carrozziere, ai fini Parte_1 della dimostrazione del danno cagionato al veicolo.
Benché nelle note di trattazione scritta, ritualmente depositate per l'udienza del
05.05.2022, il abbia chiesto dichiararsi la contumacia della Parte_1 Controparte_2 alla prefata udienza il Tribunale non si è pronunciato in merito, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Le parti costituite hanno, dunque, precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituita Controparte_2 nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
2 Il Giudice di Pace di Brindisi ha ritenuto che non sia stata raggiunta prova certa dei danni patiti dal veicolo del , stante la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai Parte_1 testi di parte, affermando che: “ il teste , conducente del mezzo Testimone_2 incriminato, pur ammettendo di aver percorso quel giorno Via Marconi, ha dichiarato che all'ora indicata (15.25 del 26.10.2018) il camion usato per la raccolta e lo smaltimento di macerie edilizie si trovava in tutt'altra via. Questo contraddice chiaramente la versione fornita dall'attore e dal suo teste, terzo trasportato”. Testimone_3
Nell'atto di citazione in appello, il ha censurato tale capo della sentenza, Parte_1 deducendo di aver già eccepito - nel giudizio di primo grado - l'incapacità a testimoniare dell' ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la cui deposizione il Giudice di prime cure avrebbe Tes_1 dovuto considerare nulla;
ha osservato, poi, che, pur volendo considerare sanata tale nullità, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare l'attendibilità del testimone, anche in considerazione dell'originaria incapacità a testimoniare e dell'interesse dell' Tes_1 all'esito del giudizio.
È incontestabile che nel giudizio di primo grado, il abbia prontamente Parte_1 eccepito l'incapacità a testimoniare del teste di controparte e tanto emerge dalla lettura del verbale di udienza del 13.01.2020; tuttavia, ciò non è sufficiente per farne dichiarare la nullità. Difatti, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite,
l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso e assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti
3 ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione
(cfr. Cass. SS.UU. n. 9456/2023).
Tanto chiarito, nel caso in esame, dopo l'escussione del teste, il non ha Parte_2 reiterato l'eccezione di incapacità a testimoniare, così determinandone la sanatoria;
di talché la doglianza proposta nell'atto di appello non può essere accolta.
Tuttavia, il giudice di primo grado avrebbe dovuto vagliare l'attendibilità del teste , Tes_1 anche con riferimento a quanto comprovato dalla documentazione versata in atti. Dal verbale di udienza del 28.01.2021, nel corso della quale è stato escusso l , risulta che Tes_1 quest'ultimo confermava la circostanza di cui all'unico capitolo di prova formulato in comparsa da che testualmente recitava: “Vero che in data Controparte_1
26/10/2018 alle ore 15,25 il mezzo AW 709 EH si trovava in Mesagne in via Contessa
Beltrami n. 19”, poi, precisando: “ricordo che il giorno del sinistro il camion era fermo per caricare materiale e che subito dopo non ricordo di preciso l'ora si è messo in movimento per portare il materiale in discarica. Ricordo di aver percorso via Marconi ma non ricordo l'ora”. Dal tenore delle dichiarazioni si evince che il teste , quale Tes_1 conducente del veicolo antagonista, aveva effettivamente percorso la via teatro del sinistro, sebbene abbia dichiarato di non ricordare l'ora (e ciò appare più che plausibile); tuttavia, non appare verosimile che il teste potesse ricordare con esattezza l'orario preciso in cui aveva raggiunto la via Contessa di Beltrame, n. 19. Il Giudice di Pace ha omesso, inoltre, di considerare che l'ora del trasporto e quella di accettazione del carico, riportate nel documento denominato “Formulario rifiuti” (agli atti del fascicolo di primo grado) non collimano con le dichiarazioni rese dal teste, essendo ivi indicato, come orario di inizio trasporto, le 15:40 e come orario di accettazione del carico, le 16:10. Si specifica che la data e l'ora di inizio trasporto indicate nel campo 10 del Formulario devono essere quelle effettive del momento in cui il trasportatore prende in carico i rifiuti. È palese che, quindi, alle ore 15:25 l' non potesse trovarsi in Via Contessa Beltrame, n. 19 (ove i rifiuti Tes_1 venivano raccolti). Per quanto innanzi, visto l'evidente contrasto tra la prova documentale e quella testimoniale, questo Giudice ritiene manifestatamente inattendibili le dichiarazioni rese dal teste in seno al giudizio di primo grado. Per le stesse motivazioni di cui Tes_1 innanzi, il formulario smentisce anche le dichiarazioni di disconoscimento del fatto storico rilasciate sia dalla legale rappresentante della società Eco Movi s.rl., sia dallo stesso , Tes_1
4 allegate dalla , secondo cui, nell'ora e nel giorno indicati dal Controparte_1
nella denuncia del sinistro, l'autoarticolato si trovava alla Via Contessa Parte_1
Beltrame, n. 19. Al contrario, il teste di parte attrice, ha Testimone_4 perfettamente circostanziato la dinamica dell'occorso, descrivendo l'accaduto e consentendo, finanche, l'individuazione del mezzo, mediante memorizzazione della targa.
Non vi sono ragioni per non ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni rese dal teste sia sotto il profilo oggettivo (trattandosi di dichiarazioni precise) che sotto quello Tes_3 soggettivo (essendo state rese da un soggetto del tutto disinteressato all'esito del giudizio).
Tanto premesso, questo Tribunale è convinto che il Giudice di prime cure abbia errato nel formulare una valutazione in ordine al mancato raggiungimento della prova del fatto illecito che, invece, deve ritenersi pienamente acquisita.
Ad abundantiam, va detto che l'appellante ha contestato l'ultima parte motiva della sentenza, laddove il Giudice di primo grado, per meglio giustificare il proprio convincimento, ha affermato che: “Quel che non convince è che l'auto, danneggiata sul parabrezza scheggiato, una Audi A4, nella immediatezza non abbia inseguito, fermato il camion danneggiante e contestato l'evento, ben potendo farlo in quanto il danno subito non le impediva certo di farlo, trattandosi di una autovettura ben più rapida e veloce dell'autoarticolato.” Questo Tribunale ritiene fondata la doglianza dell'appellante, essendo evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di Pace nel ritenere che il dovesse Parte_1 contestare immediatamente il sinistro, inseguendo il veicolo antagonista. Invero, come giustamente rilevato dall'odierno appellante, non poteva pretendersi una tale condotta, la quale avrebbe potuto costituire, a dir poco, un concreto pericolo per l'incolumità degli astanti.
Con riferimento all'ammontare del danno patrimoniale subito - quantificato in € 679,99, come da fattura in atti - nel corso del giudizio di primo Controparte_1 grado, aveva contestato genericamente l'infondatezza della pretesa, deducendo che i danni al parabrezza non erano di entità tali da giustificarne la sostituzione e che, in ogni caso, il perito di fiducia della società aveva stimato il costo del ricambio e della manodopera in €
460,27. La compagnia assicurativa aveva, inoltre, contestato la valenza probatoria della fattura rilasciata dal carrozziere al , deducendo l'inidoneità del solo Parte_1 documento fiscale a dimostrare il danno cagionato, laddove non suffragata da idonea
5 documentazione atta a dimostrare il pagamento. Detta eccezione è stata reiterata anche in appello.
Con riferimento alle eccezioni sollevate in ordine alla validità probatoria della fattura, si richiamano le argomentazioni di cui all'ordinanza n. 26048/2023, emessa dalla Terza
Sezione della Cassazione Civile, secondo la quale è indubbio che la fattura quietanzata faccia piena prova del credito, sia con riferimento all'an che al quantum, precisando tuttavia, che in assenza di quietanza e benchè contestata, la fattura possa costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite e al relativo ammontare, liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento. Orbene, la fattura prodotta dal non è stata quietanzata dalla carrozzeria che ha eseguito la Parte_2 sostituzione del parabrezza scheggiato. Tuttavia, anche in considerazione degli importi preventivati dal perito incaricato dalla società, lievemente inferiori a quelli fatturati, si ritiene plausibile, oltre che provato, per la ragione anzidetta, che il abbia Parte_2 effettivamente subito un danno patrimoniale di importo pari ad € 679,99, necessario alla sostituzione del parabrezza danneggiato.
Poiché la somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce debito di valore, liquidato all'attualità, la convenuta va condannata al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per i giudizi svolti innanzi al Tribunale rientranti nello scaglione fino € 1.101, in considerazione del valore della causa.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro ed così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
6 1. Accoglie l'appello promosso da e per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza appellata, condanna in solido con Controparte_1 al pagamento, in favore del dell'importo Controparte_2 Parte_1 di € 679,99, oltre interessi legali e rivalutazione da computarsi sulla somma così liquidata secondo le modalità indicate in parte motiva;
2. condanna in solido con al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite, in favore di che si Parte_1 quantificano per il giudizio di primo grado in € 373,00 - di cui € 43,00 per spese ed
€ 330,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, come per legge - e per il presente giudizio d'appello in € 553,50, di cui € 91,50 a titolo di spese ed € 462,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e
CPA, come per legge.
Brindisi, 12.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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