TAR Bari, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 421
TAR
Sentenza breve 31 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e contraddittorietà

    Il Tribunale ha ritenuto che il disciplinare di gara abbia vanificato la ratio dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, che impone di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta. La procedura è stata caratterizzata da una distorsione del meccanismo concorrenziale e dalla trasformazione illegittima in una gara al ribasso.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 94, 95 e 108 del D.Lgs. 36/2023 e violazione dei principi di par condicio, trasparenza e massima concorrenza

    La procedura è stata caratterizzata da una evidente distorsione del meccanismo concorrenziale e dalla trasformazione illegittima della gara medesima in una gara al ribasso.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione

    La procedura di gara controversa sia stata caratterizzata da una evidente distorsione del meccanismo concorrenziale e dalla trasformazione illegittima della gara medesima in una gara al ribasso.

  • Accolto
    Illegittimità derivata della lex specialis (artt. 18 e 18.1 del Disciplinare di Gara) per contraddittorietà, illogicità e violazione dell’art. 108 D.Lgs. 36/2023

    Il disciplinare di gara ha qualificato erroneamente tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica come "criteri tabellari".

  • Accolto
    Violazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, difetto di motivazione e di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso avuto riguardo al primo motivo con il quale lo studio lamenta la violazione dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 36 del 2023, oltre ad una serie di ipotesi sintomatiche dell’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione resistente nella gestione della procedura ad evidenza pubblica in esame e la stessa violazione del disciplinare.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 108 del D.Lgs. 36/2023 e eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e contraddittorietà

    La procedura di gara controversa sia stata caratterizzata da una evidente distorsione del meccanismo concorrenziale e dalla trasformazione illegittima della gara medesima in una gara al ribasso.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, difetto di motivazione e di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso avuto riguardo al primo motivo con il quale lo studio lamenta la violazione dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 36 del 2023, oltre ad una serie di ipotesi sintomatiche dell’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione resistente nella gestione della procedura ad evidenza pubblica in esame e la stessa violazione del disciplinare.

  • Accolto
    Illegittimità della lex specialis (artt. 18 e 18.1 del Disciplinare di Gara) per contraddittorietà, illogicità e violazione dell’art. 108 D.Lgs. 36/2023

    Il disciplinare di gara ha qualificato erroneamente tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica come "criteri tabellari".

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento di tutti gli atti impugnati, inclusi quelli consequenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 421
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 421
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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