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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/12/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore dott.ssa OR Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4423 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PALAZZI PAMELA e dall'Avv. GHISELLINI
MELISSA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/09/2025.
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Finale Emilia (MO), in data
15/04/2007 e dalla loro unione sono nati i figli in data 26/09/2003, Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed ELEONORA in data
04/01/2008.
2. Con ricorso depositato in data 12/09/2024, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: affidare la figlia minore OR congiuntamente ai genitori, con collocazione preferenziale presso la casa della madre;
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
assegnare la casa coniugale, con ogni arredo e corredo, alla ricorrente, unica CP_ proprietaria;
disporre che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile di €
213,75 a titolo di rimborso del 50% della rata mensile del finanziamento Agos, sino CP_ all'effettiva estinzione;
disporre il pagamento a carico del sig. della somma di
€ 300,00 (trecento) mensili, con valuta fissa di accredito entro il giorno 16 (sedici) di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo per il mantenimento ordinario della minore OR, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri ivi indicati;
disporre che l'assegno unico per la figlia CP_ a carico, erogato dall' venga assegnato interamente alla ricorrente, con vittoria di spese e compensi professionali.
3. In data 17/02/2025 parte ricorrente, nel dare atto che la notifica del ricorso all'indirizzo di residenza del resistente (casa coniugale) non è andata a buon fine, ha depositato istanza di differimento della prima udienza al fine di consentire il rinnovo della notifica presso il luogo di lavoro del resistente. Il Giudice ha fissato nuova udienza di comparizione al 04/06/2025, poi rinviata all'11/06/2025.
4. All'udienza dell'11/06/2025, presente solo parte ricorrente, questa ha dichiarato:
“non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso.
Al momento sono disoccupata ma riprendo il lavoro lunedì prossimo più o meno con lo stesso stipendio. vive con me e lavora. OR vive con me e Per_1 frequenta il Liceo scientifico. Mio marito è andato via di casa a novembre 2023.
OR non ha rapporti con il padre, neanche telefonici: lui non si fa sentire e lei
pagina 2 di 8 non lo vuole sentire. In questi anni mi avrà dato un tutto 200”. Il legale ha chiesto di poter accedere alle banche dati per verificare la situazione economica del convenuto. Nessuno è comparso per parte resistente. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata presso il datore di lavoro, ha dichiarato la contumacia del convenuto.
All'esito dell'udienza sono stati assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. (autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidamento condiviso della figlia minore OR, con collocazione pressa la madre e frequentazioni con il padre secondo la sua volontà; contributo al mantenimento della figlia a carico del padre per euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019; autorizzazione alla ricorrente a richiedere l'intero assegno unico per la figlia) ed il Giudice ha autorizzato parte ricorrente alla ricerca dei beni del resistente con modalità telematiche, nonché dato termine per il deposito nel fascicolo telematico del nuovo contratto di lavoro e delle buste paga della ricorrente, con rinvio della causa al 22/09/2025, da svolgersi mediante trattazione scritta. Parte ricorrente ha depositato il proprio contratto di lavoro e le buste paga ma non ha depositato l'esito degli accessi alle banche dati per verificare la situazione economica del convenuto.
5. Con note scritte tempestivamente depositate, parte ricorrente ha precisato le conclusioni nel modo che segue:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare la figlia minore OR congiuntamente ai genitori, con collocazione preferenziale presso la casa della madre, ove risiede tuttora;
3) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
CP_
4) disporre il pagamento a carico del sig. della somma di € 300,00 (trecento) mensili, con valuta fissa di accredito entro il giorno 16 (sedici) di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo per il
pagina 3 di 8 mantenimento ordinario della minore OR, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i seguenti criteri:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso Strutture Pubbliche;
c) Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a)Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso Strutture Private;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private.
-Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a)Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a)Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una formale richiesta avanzata da un genitore all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, whatsapp, ecc) quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 4 di 8 Il rimborso pro quota al genitore che avrà anticipato le predette spese e che avrà fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto dall'altro entro il mese successivo all'esibizione. CP_ 5) disporre che l'assegno unico per la figlia a carico, erogato dall' venga assegnato interamente alla ricorrente, come attualmente.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del resistente di non costituirsi nemmeno nel presente giudizio.
Si devono esaminare le domande accessorie.
Il Collegio ritiene di confermare le statuizioni già assunte in via temporanea ed urgente in tema di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
OR, la quale rimarrà collocata, prevalentemente, presso la residenza della madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter co. 3 c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
Quanto alle frequentazioni con il padre, tenuto conto che OR (nata in [...]
04/01/2008) è ormai prossima alla maggiore età, nonché delle attuali criticità che caratterizzano il rapporto con il genitore (cfr quanto riferito dalla ricorrente all'udienza dell'11/06/2025 “(…) OR non ha rapporti con il padre, neanche telefonici: lui non si fa sentire e lei non lo vuole sentire (…).”) si dispone che la stessa possa frequentarlo secondo la sua volontà.
Alla luce di quanto sopra non si è, dunque, ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Per ciò che concerne il contributo al mantenimento da porre a carico del resistente per la figlia minore sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica,
pagina 5 di 8 considerate le attuali condizioni economiche della ricorrente (cfr verbale dell'udienza dell'11/06/2025 dove la stessa ha dichiarato: “(…) Al momento sono disoccupata ma riprendo il lavoro lunedì prossimo più o meno con lo stesso stipendio (…)” e documenti – contratto di lavoro e buste paga– depositati in data
15/09/2025) e la mancanza di informazioni ulteriori su quelle del resistente (nelle note scritte depositate il 15/09/2025 parte ricorrente afferma di aver già depositato in data 29/07/2025 gli esiti dell'accesso ex art.492 bis cpc., non risultando, però, alcunché a riguardo nel fascicolo telematico) si conferma la corresponsione della somma disposta in via temporanea, pari ad euro 200,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
Infine, in ragione della collocazione prevalente della figlia OR presso la madre, si statuisce che l'assegno unico per la prole sia percepito integralmente dalla ricorrente.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita, come liquidate in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata in [...] - BRASILE il 09/08/1983) e
[...]
(nato a [...] il [...]) che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 15/04/2007 a Finale Emilia (MO), come risulta dall'atto n. 3, parte II, serie A, anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di FINALE LI (MO);
2. affida la figlia minore della coppia nata a [...] Persona_2
(MO) in data 04/01/2008 in modo condiviso ad entrambi i genitori;
3. colloca la figlia minore della coppia presso la madre;
4. dispone che la figlia minore OR possa frequentare il padre secondo la pagina 6 di 8 sua volontà;
5. obbliga a versare a Controparte_1 Parte_1 euro 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento
[...] ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una pagina 7 di 8 formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6. l'assegno unico per la prole;
7. condanna a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge;
8. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FINALE
LI (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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