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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RE AN, EL
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 72/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco - Sede 80059 Torre Del Greco NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 12154/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239032218147000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5714/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ADER: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
CONTRIBUENTE: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120239032218147000, di € 405,94, notificata il 27.09.2023, relativa a recupero crediti Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2011, dovuta al
Comune di Torre del Greco.
A sostegno dell'impugnazione, il contribuente eccepiva:
I) la prescrizione della pretesa tributaria;
II) la omessa notifica della cartella n. 07120120159508870000, presuntivamente notificata in data 31.01.2013, ivi richiamata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva di avere interrotto la prescrizione con la cartella di pagamento n . 712012015950887000, notificata in data 31.01.2013, e con la intimazione di pagamento n. 07120179041373101000, notificata in data 27/12/2017.
Si costituiva il Comune di Torre del Greco il quale, nell'affermare la legittimità della pretesa impositiva, eccepiva il proprio difetto di legittimazione quanto all'attività di riscossione alla quale era estranea .
Con la sentenza n. 12154/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che non c'è prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'ADER.
Il Comune chiede l'accoglimento dell'appello.
La contribuente ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, ADER sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, le cartelle di pagamento poste a base della intimazione di pagamento impugnata (n.
07120239032218147000), ovvero la n.712012015950887000 e la 07120179041373101000, sono state entrambe ritualmente notificate rispettivamente in data 31/01/2013 ed in data 27/12/2017, come da documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado, ridepositata nuovamente nel presente grado.
Il motivo è fondato.
Non è vero che l'ADER ha provato in primo grado di avere notificato la cartella n.712012015950887000 e la intimazione n. 07120179041373101000, rispettivamente, in data 31/01/2013 ed in data 27/12/2017.
Tuttavia, questa prova è stata data nel presente grado del giudizio, con documentazione ammissibile nel presente grado del giudizio, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso notificato nel novembre 2023.
Infatti, con la sentenza n. 36/25, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 (il quale prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile») si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Di conseguenza, poiché il presente giudizio è iniziato in primo grado con ricorso notificato anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuta il 3 gennaio 2024), trova applicazione la versione originaria dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 che, al comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, con l'unico limite individuato dalla giurisprudenza di legittimità dell'essere tali documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199).
L'appello va dunque accolto, con conseguente rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese del giudizio di primo grado possono essere compensate, perché ADER ha depositato i documenti solo nel presente grado.
Quelle del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
accoglie l'appello e rigetta il ricorso del contribuente;
-compensa le spese del primo grado;
condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente grado liquidate in € 340,00 per ciascuna delle controparti, oltre accessori se dovuti e CU.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RE AN, EL
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 72/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco - Sede 80059 Torre Del Greco NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 12154/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239032218147000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5714/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ADER: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
CONTRIBUENTE: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120239032218147000, di € 405,94, notificata il 27.09.2023, relativa a recupero crediti Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2011, dovuta al
Comune di Torre del Greco.
A sostegno dell'impugnazione, il contribuente eccepiva:
I) la prescrizione della pretesa tributaria;
II) la omessa notifica della cartella n. 07120120159508870000, presuntivamente notificata in data 31.01.2013, ivi richiamata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva di avere interrotto la prescrizione con la cartella di pagamento n . 712012015950887000, notificata in data 31.01.2013, e con la intimazione di pagamento n. 07120179041373101000, notificata in data 27/12/2017.
Si costituiva il Comune di Torre del Greco il quale, nell'affermare la legittimità della pretesa impositiva, eccepiva il proprio difetto di legittimazione quanto all'attività di riscossione alla quale era estranea .
Con la sentenza n. 12154/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che non c'è prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'ADER.
Il Comune chiede l'accoglimento dell'appello.
La contribuente ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, ADER sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, le cartelle di pagamento poste a base della intimazione di pagamento impugnata (n.
07120239032218147000), ovvero la n.712012015950887000 e la 07120179041373101000, sono state entrambe ritualmente notificate rispettivamente in data 31/01/2013 ed in data 27/12/2017, come da documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado, ridepositata nuovamente nel presente grado.
Il motivo è fondato.
Non è vero che l'ADER ha provato in primo grado di avere notificato la cartella n.712012015950887000 e la intimazione n. 07120179041373101000, rispettivamente, in data 31/01/2013 ed in data 27/12/2017.
Tuttavia, questa prova è stata data nel presente grado del giudizio, con documentazione ammissibile nel presente grado del giudizio, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso notificato nel novembre 2023.
Infatti, con la sentenza n. 36/25, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 (il quale prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile») si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Di conseguenza, poiché il presente giudizio è iniziato in primo grado con ricorso notificato anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (cioè il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuta il 3 gennaio 2024), trova applicazione la versione originaria dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 che, al comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, con l'unico limite individuato dalla giurisprudenza di legittimità dell'essere tali documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199).
L'appello va dunque accolto, con conseguente rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese del giudizio di primo grado possono essere compensate, perché ADER ha depositato i documenti solo nel presente grado.
Quelle del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
accoglie l'appello e rigetta il ricorso del contribuente;
-compensa le spese del primo grado;
condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente grado liquidate in € 340,00 per ciascuna delle controparti, oltre accessori se dovuti e CU.