Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 359
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso per omessa notifica degli atti interruttivi della prescrizione. In appello, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione attestante la notifica degli atti interruttivi, ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Di conseguenza, la prescrizione è stata ritenuta interrotta e il ricorso originario rigettato.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento n. 07120120159508870000

    La questione è stata assorbita dalla decisione sulla prescrizione, in quanto la produzione in appello della documentazione relativa agli atti interruttivi ha superato l'eccezione di omessa notifica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 359
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 359
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo