Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1275/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1275/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
10.02.2025 da
, con l'avv. RAVAROTTO CESARINA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. CAMANI FEDERICA, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti:
“CHIEDONO
Che, esperiti gli incombenti di rito, il Tribunale adito, preso atto di quanto sopra, Voglia
dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a SC (Albania) in data
14.01.1998, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane alla Parte_2
stessa assegnata che continuerà a risiedervi con i figli e Per_1 Per_2
maggiorenne e divenuto solo da qualche mese economicamente autosufficiente;
2) La figlia minore, rimane affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1
quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale quanto alle
decisioni di ordinaria amministrazione e concorderanno ogni decisione sulle
questioni di maggiore interesse e di straordinaria amministrazione afferenti la vita
della figlia;
3) La figlia manterrà la collocazione prevalente presso la madre, ove rimane Per_1
fissata la sua residenza anagrafica. Il padre potrà vedete e tenere con sé la figlia
ogniqualvolta lo desideri e, compatibilmente con gli impegni scolastici ed
extrascolastici della figlia, tenerla con sé una sera a settimana (preferibilmente il
mercoledì) dalle 18.30 alle 21.30, con onere di prelevarla da casa della madre e di
riaccompagnarla; un weekend ogni 15 giorni, dal sabato all'uscita di scuola o, nei
periodi di vacanza, dalle 10.00 alla domenica sera alle 19.00, con onere di
prelevarla da scuola (o, nei periodi di vacanza, da casa della madre) e di
riaccompagnarla a casa della madre. SI trascorrerà, altresì, con il padre 15
giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, da concordarsi tra i genitori
entro il 31 maggio di ogni anno e metà delle vacanze natalizie (alternativamente
con la madre dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 di ogni anno) e pasquali;
4) Il sig. concorrerà al mantenimento ordinario della figlia – e Parte_1 Per_1
ciò fino a quando la stessa non avrà, senza colpa o negligenza, acquisito una
stabile occupazione lavorativa, anche autonoma- corrispondendo alla sig.ra
l'importo d € 300,00 mensili, a mezzo bonifico bancario entro il Parte_2 3
giorno 15 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT;
I genitori sosteranno, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico
della madre, le spese straordinarie per la figlia, in ossequio alla previsione
analitica del Protocollo del 17.01.2017 del Tribunale di Padova. Ciascun coniuge
rimborserà le predette spese- in favore del genitore antistatario- su base mensile e
con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese
successivo ed a semplice presentazione e verifica dei relativi documenti
giustificativi, ove disponibili. I documenti fiscali relativi ad ogni voce di spesa
straordinaria, ove possibile, essere intestati alla figlia e periodicamente (entro 30
giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in
copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà
nella stessa quota proporzionale alla spesa sostenuta. Gli eventuali rimborsi e/o
sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese
scolastiche e/o sanitarie relative alla ragazza saranno a beneficio di entrambi i
genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
5) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto,
dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di
mantenimento;
6) L'Assegno Unico relativo alla figlia verrà percepito integralmente dalla Per_1
madre sig.ra Parte_2
7) La sig.ra ed il sig. si prestano sin d'ora il consenso Parte_3 Parte_1
al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido
per l'espatrio. 4
8) Spese del procedimento da intendersi integralmente compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
civile a SC (Albania) in data 14.01.1998.
Dall'unione coniugale sono nati due figli: nato il [...] e Persona_3 Per_4
ata il 13.06.2007.
[...]
Nel giudizio di separazione, a seguito di decreto del Presidente del 16.02.2024, con cui veniva disposto ai sensi dell'art. 473-bis e 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza in trattazione scritta, i coniugi depositavano note scritte in data 04.03.2024 ove confermavano le conclusioni congiunte della separazione personale di cui al ricorso introduttivo, e la separazione veniva resa con sentenza n. 81/2024, pubblicata il
26.03.2024.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti in causa sono cittadini albanesi) appare quindi necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così come stabilito dalla Giurisprudenza pronunciatasi con riferimento al precedente regolamento, la quale si ritiene applicabile anche all'attuale,
non avendo modificato nella sostanza la precedente disciplina: Corte di Giustizia CE,
sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , precisa che Parte_4 5
il Regolamento in questione "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato
membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3
lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi;
ed infatti dai documenti allegati risultano entrambi residenti in Italia (cfr. doc.
ti 2 e 3 del ricorso congiunto).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'articolo 8,
lettera A del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame appare applicabile il criterio di cui alla lett. A che indica l'applicabilità della legge “della residenza abituale dei
coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Pertanto, in punto status,
si deve ritenere applicabile la legge italiana.
Ciò posto e passando, quindi, all'esame della domanda sullo status congiuntamente proposta dai ricorrenti, la stessa va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale, svoltasi in trattazione scritta, del 19.03.2024 nel giudizio di separazione. 6
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riferimento alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito in quanto in base all'articolo 7 del Reg. CE n. 1111/2019
“Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative
alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello
Stato membro alla data in cui sono adite.”.
Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e
familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del
soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale stato,
della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, della
conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR) .
Nel caso in esame, la figlia minore delle parti delle parti risiede in Italia e risiedeva abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento, conducendo ivi la sua vita scolastica e sociale (cfr. doc. ti 2 del ricorso introduttivo).
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti della prole minorenne trova applicazione la Convenzione dell'Aja
del 19/10/1996 che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità
genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, la figlia minore risiede con la madre nel comune di Due Carrare
(PD) (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata 7
la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009, del
Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione
alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli della coppia, i quali risiedono stabilmente in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, rileva l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo
il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo
all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie la ricorrente e i figli risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che le condizioni concordate dai coniugi, con riferimento ai punti dall'1)
al 5) e 7 delle rassegnate conclusioni congiunte, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse. 8
Con riferimento, invece al punto 6 delle rassegnate conclusioni si rileva che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento e all'esito della lite, spese interamente compensate.
P.Q.M.
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto a SC (Albania) in data 14.01.1998;
2.Prende atto dei punti dall'1) al 5) e 7) delle rassegnate conclusioni;
3.Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.02.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
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