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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13062/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13062/2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. PALLI Fabio in forza di procura alle liti del Parte_1
17.7.2024 ATTORE
e con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Torre che la rappresenta, Controparte_1 assiste e difende in virtù di procura alle liti 11.10.2024 CONVENUTA e
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA CRESCIMBENI Controparte_2 che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti 19.2.2024 CONVENUTA e rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_3 dello Stato di Torino CONVENUTO
Oggi 3 novembre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi: per Pt_1
l'avv. PALLI FABIO, per l'avv. Crstina Scrimaglio, in sost.
[...] Controparte_1 per delega orale dell'avv. TORRE GIUSEPPE, per Controparte_2
l'avv. Claudio Volpe in sost. per delega orale dell'Avv. CRESCIMBENI FRANCESCA e per
Il procuratore dello stato . Il Giudice invita le parti a Controparte_3 Persona_1 precisare le conclusioni.
L'avv. Palli precisa le conclusioni richiamando quelle precisate con note conclusive autorizzate e dichiara che il proprio cliente ha provveduto al pagamento delle spese liquidate con il provvedimento di definizione della fase cautelare.
L'avv. Scrimaglio precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate e dà atto di non essere informata in punto spese.
L'avv. Volpe precisa le conclusioni
L'avv. di Stato Barile La Raia precisa le conclusioni come da note conclusive.
Il procuratore dello stato precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e Per_1 precisa che la domanda di ripartizione delle spese in base alla gravità delle condotte non ha fondamento legale e in particolare in materia di intercettazione questo principio non viene previsto in quanto è dall'insieme della complessità delle intercettazioni che viene individuata pagina 1 di 9 la responsabilità dei vari correi. Dichiara di non essere informata sul pagamento delle spese della fase sommaria.
L'avv. Palli chiede di poter depositare i bonifici comprovanti il pagamento delle spese della fase sommaria.
L'avv. Scrimaglio si rimette.
Il procuratore dello Stato si oppone.
L'avv. Palli rinuncia alla domanda di restituzione degli interessi sulle somme corrisposte a titolo di spese.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13062/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PALLI Fabio in forza di procura alle liti del Parte_1
17.7.2024 ATTORE contro con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Torre che la rappresenta, Controparte_1 assiste e difende in virtù di procura alle liti 11.10.2024 CONVENUTA contro
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA CRESCIMBENI Controparte_2 che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti 19.2.2024 CONVENUTA e contro rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_3 dello Stato di Torino CONVENUTO
Udienza di discussione orale in data 3.11.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“NEL MERITO: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento impugnata nonché l'infondatezza della pretesa creditoria ad essa sottesa per tutti i motivi di cui in narrativa in questa sede espressamente richiamati, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
IN VIA SUBORDINATA: nel denegato caso in cui la presente opposizione venga, anche parzialmente, rigettata voglia il Tribunale di Torino adito condannare il ricorrente al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia, all'esito dell'eventuale istruttoria;
-voglia il Tribunale adito condannare, in caso di accoglimento anche parziale, della domanda nel merito e a restituire all'odierno Controparte_1 Controparte_2 attore quanto da questi corrisposto a titolo di spese di soccombenza in esecuzione provvisoria pagina 3 di 9 dell'ordinanza di rigetto della richiesta sospensione;
Si richiede che il Tribunale voglia d'ufficio acquisire il fascicolo telematico dal Tribunale di
Torino, rg. 767/2024, con tutti gli atti e i documenti ivi presenti e depositati, che devono aversi per acquisiti al presente procedimento
- Col favore del compenso dovuto per lo svolgimento dell'incarico professionale ex dm n.
5/2014, oltre spese generali 15%, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, sia per la fase cautelare che per la corrente fase di merito.
IN VIA ISTRUTTORIA e senza che ciò possa significare assunzione od inversione dell'onere della prova, ammettere – ove del caso – i capi di prova per interrogatorio e testi da ritenersi già capitolati premessa la parola “Vero” ad ognuno.
1) Che il funzionario della Corte d'appello incaricato dell'autoliquidazione delle spese di giustizia a seguito della condanna penale subita dal sig. ha quantificato la detta Parte_1 somma in un importo complessivamente superiore ad euro 500.000,00;
2) Che la somma richiesta con la cartella di pagamento oggi impugnata dall'odierno ricorrente di euro 24.843,00 corrisponde ad 1/11 del complessivo credito per spese di giustizia autoliquidata in maniera identica per ciascun condannato dal funzionario della Corte
d'appello;
3) Che al signor è stato richiesto in pagamento solamente il 50% delle spese di Parte_1 giustizia da questi effettivamente dovute.
Si indica a testimone il funzionario della Corte d'appello di Torino che ha proceduto alla autoliquidazione delle spese di giustizia in adempimento alla sentenza Corte di appello di
Torino n. 3077 del 24.4.2019”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione o deduzione, per tutti i motivi esposti:
- nel merito: rigettare integralmente le domande nei confronti di , Controparte_1 poiché infondate e comunque non provate su tutte le eccezioni sollevate dall'opponente per i profili evidenziati, confermando la cartella di pagamento impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per : Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito, dichiarare l'opposizione avversaria infondata nei confronti dell'Agente della
Riscossione, e per l'effetto rigettare la stessa.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
pagina 4 di 9 In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, tenere comunque indenne l' da condanna alle spese di lite, anche in via solidale con l'Ente CP_4 impositore - accertata la regolarità dell'operato dello stesso”.
Per : Controparte_3
“Rigettarsi le domande attoree perché infondate. Vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c., depositato in data 31.01.2024, ha impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
11020230033663158 notificata in data 14.12.2023 da di € Controparte_2
25.449,01, importo riferito al ruolo n. 2023/008579 reso esecutivo in data 4.8.2023 riguardante le spese liquidate nella sentenza n. 3077/2019 pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino in data 24.4.2019, di cui euro 600,00 per recupero multe e ammende ed euro
24.843,13 per spese processuali.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha contestato la quantificazione delle spese ad esso attribuite nella misura di € 24.843,13, eccependo (i) la violazione del principio della ripartizione pro quota delle spese risultando, a suo dire, applicato il principio di solidarietà tra tutti gli undici condannati, criterio abolito sin dall'anno 2009 con la riforma dell'art. 535 c.p.p.;
(ii) l violazione del principio in forza del quale le spese addebitate possono essere solo quelle affrontate per il reato o i reati per cui è stata inflitta la pena e (iii) l'erronea imputazione ad esso opponente delle spese di traduzione poiché non aveva avuto necessità di alcuna traduzione e di tutte le spese delle intercettazioni alla luce della limitata durata temporale di quelle a suo carico.
(in seguito ), costituendosi dinanzi al G.E., ha eccepito Controparte_2 CP_4 la propria carenza di responsabilità e di legittimazione passiva e ha indicato nell'ente impositore l'unico soggetto legittimato a controdedurre in merito alle allegazioni del ricorrente non avendo l' alcun potere di sindacare la legittimità della Controparte_5 richiesta formalizzata nel ruolo.
si è costituita in giudizio eccependo l'assenza di potere discrezionale nel Controparte_1 determinare la debenza e la misura del dovuto rispetto ai soggetti destinatari della azione di recupero delle spese di giustizia, agendo su mandato dell'Ente creditore e provvedendo alla quantificazione del credito sulla scorta dei dati ad essa forniti dallo stesso Ente.
Il non risulta essersi costituito dinanzi al G.E. che, con ordinanza Controparte_3
27.6.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione fissando termine per l'introduzione del merito. ha introdotto il presente giudizio, chiedendo al Tribunale di annullare la Parte_1 cartella di pagamento impugnata accertando l'infondatezza della pretesa creditoria ad essa pagina 5 di 9 sottesa e, in subordine, determinando la minor somma dovuta. Ha chiesto, altresì, in caso di accoglimento della domanda, la condanna di e Controparte_1 Controparte_2
a restituire all'odierno attore quanto a questi corrisposto a titolo di spese di
[...] soccombenza in esecuzione provvisoria dell'ordinanza di rigetto della richiesta sospensione.
(in seguito “ ”), dopo aver premesso che l'opposizione Controparte_1 CP_1 proposta aveva ad oggetto una cartella di pagamento e, dunque, non poteva ricondursi all'art. 615 secondo comma c.p.c., bensì al primo comma della disposizione, ha eccepito la novità e tardività delle nuove e diverse deduzioni svolte da controparte nell'atto di citazione introduttivo della fase di merito, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove. Ha, quindi, precisato che il tema centrale dell'opposizione avversa riguardava la dedotta violazione da parte del della ripartizione delle spese del Controparte_3 processo penale tra tutti gli imputati che, secondo l'opponente, erano state applicate in solido, violazione non sussistente posto che il riparto delle spese non era avvenuto secondo il principio di “solidarietà”, bensì suddividendole correttamente con esclusione, peraltro, di quelle non ripetibili. Ha, in ogni caso, ribadito l'assenza di potere discrezionale in capo a nel determinare la debenza e la misura del dovuto rispetto ai soggetti destinatari CP_1 della azione di recupero delle spese di giustizia, agendo su mandato del di Giustizia, CP_3 ente creditore e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva tenuto conto della circostanza CP_4 che la contestazione aveva ad oggetto, unicamente, la presunta illegittimità nel quantum della pretesa iscritta a ruolo da parte del a titolo di spese processuali Controparte_3 poiché, a dire del ricorrente, le stesse non avrebbero dovuto essere addebitate a titolo solidale tra tutte le parti tenute al pagamento, ma proporzionalmente a ciascun grado di colpa e di condanna e, in ogni caso, nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando che era stato Controparte_3 correttamente richiesto con la cartella di pagamento opposta un undicesimo dell'importo totale delle spese del procedimento trasmesse ad in data 29/06/2023, Controparte_1 spese che riguardavano, in via prevalente, le intercettazioni telefoniche e relative consulenze di traduzione delle stesse che erano necessarie per la corretta individuazione dei capi di imputazione prima e della condanna poi. Ha aggiunto che il principio non è quello di imputare al condannato esclusivamente le spese relative all'intercettazione della propria utenza, proprio perché solitamente dalla complessità delle risultanze delle intercettazioni vengono individuati eventuali correi e/o potenziali capi di imputazione (che magari non emergono dalle risultanze della propria utenza telefonica) e ha precisato che non erano state iscritte le spese non ripetibili.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria, ritenuta non necessaria ai fini della decisione, ed è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte. pagina 6 di 9 2.Deve, in primo luogo, evidenziarsi che l'opposizione proposta da è Parte_1 riconducibile all'art. 615 primo comma c.p.c. posto che la cartella di pagamento è priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto con il quale inizia la procedura esecutiva, che prende, al contrario, avvio con il pignoramento (Cass. 5637/2024).
In virtù del principio della stabilizzazione del rito, non avendo l'errore processuale causato una concreta lesione del diritto di difesa delle parti, le domande proposte da di Parte_1 accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento n.
11020230033663158 notificata in data 14.12.2023 da di € Controparte_2
25.449,01 e di conseguente annullamento della stessa possono essere esaminate nel presente giudizio.
3. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di non può essere accolta. CP_4
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3870/2024 “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione".
Alla luce del principio richiamato, legittimamente ha convenuto in giudizio per Parte_1 opporsi alla cartella di pagamento n.11020230033663158 notificatagli in data 14.12.2023 da e fondata sul ruolo emesso da n. Controparte_2 Controparte_1
2023/008579 reso esecutivo in data 4.8.2023 sia l'agente di riscossione che l'ente creditore e, conseguentemente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere respinta.
4.Il motivo di opposizione proposto da concerne la misura delle spese del Parte_1 processo concluso con la sentenza n. 3077/2019, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino in data 24.4.2019, attribuite ad esso coimputato.
In particolare, sostiene che dagli atti emerge che il funzionario addetto alla Parte_1 liquidazione delle spese ha applicato il criterio di solidarietà tra tutti gli undici condannati, criterio che è stato abolito sin dall'anno 2009 quando è stato riformato l'art. 535 c.p.p.
Orbene, dalla documentazione prodotta emerge che a è stato richiesto un Parte_1 undicesimo delle spese sostenute per le intercettazioni e traduzioni di queste ultime, sicché nel rispetto dell'art. 535 c.p.p., l'opponente non risulta condannato in solido ma pro quota.
pagina 7 di 9 Occorre, peraltro, verificare se sia risultato rispettato il principio in forza del quale le spese devono essere ripartite tra i soli imputati attinti da condanna definitiva per il reato cui le stesse afferiscono.
Come affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 37138/2022, “In base ai generali principi di diritto consolidati nella giurisprudenza penale di questa Corte, non contraddetti dalla decisione del giudice penale posta a base della cartella opposta, all'imputato devono, di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (..), dal momento che l'obbligo di pagamento delle spese processuali penali (..) deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato (..) mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena”.
Alla luce del principio richiamato, era onere di e del Controparte_1 Controparte_6
provare la pertinenza al reato ex art 648 c.p. per il quale l'opponente ha subito la
[...] condanna penale delle spese di giustizia di cui gli è stato intimato il pagamento.
Tale onere non è stato assolto non risultando possibile, dall'esame della documentazione prodotta da e dal , e alla luce della Controparte_1 Controparte_3 contestazione specifica da parte di dei costi delle intercettazioni di utenze Parte_1 diverse dalla sua,1 stabilire con certezza a quali reati siano riferibili le spese addebitate all'opponente e quali, invece, siano riferibili a reati rispetto ai quali l'opponente è rimasto estraneo ed emergendo, in ogni caso, una unicità del processo per connessione probatoria ex art. 12 c.p.p.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
deve accertarsi che la pretesa azionata con la cartella di pagamento n.
[...]
11020230033663158 notificata in data 14.12.2023 da è Controparte_2 dovuta per il solo importo di euro 600,00.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di e di Controparte_3 alla quale è devoluta la quantificazione e l'iscrizione a ruolo delle Controparte_1 spese processuali.
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/2014 e s.m.i., scaglione compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00, valore medio di liquidazione per le fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione per le restanti fasi alla luce dell'attività svolta e così per € 3.387,00.
RO riconosce che le sole telefonate intercettate sull'utenza in suo uso sono del 9.7.2015, del 28.10.2015 (un CP_7 silenzio investigativo durato ben quasi 4 mesi) poi in data 11.11.2015 (priva di contenuto degno di nota), 17.11.2015 (priva di contenuto degno di nota), 11.12.2015 (durante la quale viene fissato un appuntamento), 22.12.2015, 28.12.2015, 3.2.2016 (richiesta di appuntamento), 12.2.2016, 17.2.2016 e 13.5.2016) pagina 8 di 9 In virtù del principio del consolidamento e della stabilizzazione del rito, Controparte_2
– il cui rimborso delle spese è stata previsto con distrazione in favore dell'Avv.
[...]
CA MB - ed devono essere condannate a restituire a Controparte_1
le spese liquidate con ordinanza 27.6.2024. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione proposta da alla cartella di pagamento n. Parte_1
11020230033663158 notificata in data 14.12.2023 da di € Controparte_2
25.449,01, importo riferito al ruolo n. 2023/008579 reso esecutivo in data 4.8.2023, riferito alle spese liquidate nella sentenza n. 3077/2019, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino in data 24.4.2019, accerta che la pretesa portata dalla cartella opposta è dovuta nei soli limiti di euro 600,00;
NA ed in solido, a rimborsare a Controparte_3 Controparte_1
le spese del presente giudizio liquidate in € 3.387,00 per compensi, € 264,00 Parte_1 per esborsi, oltre al 15% a titolo di irmborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
NA – il cui rimborso delle spese è stata previsto Controparte_2 con distrazione in favore dell'Avv. CA MB - a restituire a le Parte_1 spese liquidate con ordinanza 27.6.2024.
NA a restituire a le spese liquidate con Controparte_1 Parte_1 ordinanza 27.6.2024.
Così deciso in Torino, in data 3.11.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13062/2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. PALLI Fabio in forza di procura alle liti del Parte_1
17.7.2024 ATTORE
e con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Torre che la rappresenta, Controparte_1 assiste e difende in virtù di procura alle liti 11.10.2024 CONVENUTA e
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA CRESCIMBENI Controparte_2 che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti 19.2.2024 CONVENUTA e rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_3 dello Stato di Torino CONVENUTO
Oggi 3 novembre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi: per Pt_1
l'avv. PALLI FABIO, per l'avv. Crstina Scrimaglio, in sost.
[...] Controparte_1 per delega orale dell'avv. TORRE GIUSEPPE, per Controparte_2
l'avv. Claudio Volpe in sost. per delega orale dell'Avv. CRESCIMBENI FRANCESCA e per
Il procuratore dello stato . Il Giudice invita le parti a Controparte_3 Persona_1 precisare le conclusioni.
L'avv. Palli precisa le conclusioni richiamando quelle precisate con note conclusive autorizzate e dichiara che il proprio cliente ha provveduto al pagamento delle spese liquidate con il provvedimento di definizione della fase cautelare.
L'avv. Scrimaglio precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate e dà atto di non essere informata in punto spese.
L'avv. Volpe precisa le conclusioni
L'avv. di Stato Barile La Raia precisa le conclusioni come da note conclusive.
Il procuratore dello stato precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e Per_1 precisa che la domanda di ripartizione delle spese in base alla gravità delle condotte non ha fondamento legale e in particolare in materia di intercettazione questo principio non viene previsto in quanto è dall'insieme della complessità delle intercettazioni che viene individuata pagina 1 di 9 la responsabilità dei vari correi. Dichiara di non essere informata sul pagamento delle spese della fase sommaria.
L'avv. Palli chiede di poter depositare i bonifici comprovanti il pagamento delle spese della fase sommaria.
L'avv. Scrimaglio si rimette.
Il procuratore dello Stato si oppone.
L'avv. Palli rinuncia alla domanda di restituzione degli interessi sulle somme corrisposte a titolo di spese.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13062/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PALLI Fabio in forza di procura alle liti del Parte_1
17.7.2024 ATTORE contro con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Torre che la rappresenta, Controparte_1 assiste e difende in virtù di procura alle liti 11.10.2024 CONVENUTA contro
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA CRESCIMBENI Controparte_2 che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti 19.2.2024 CONVENUTA e contro rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_3 dello Stato di Torino CONVENUTO
Udienza di discussione orale in data 3.11.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“NEL MERITO: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento impugnata nonché l'infondatezza della pretesa creditoria ad essa sottesa per tutti i motivi di cui in narrativa in questa sede espressamente richiamati, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
IN VIA SUBORDINATA: nel denegato caso in cui la presente opposizione venga, anche parzialmente, rigettata voglia il Tribunale di Torino adito condannare il ricorrente al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia, all'esito dell'eventuale istruttoria;
-voglia il Tribunale adito condannare, in caso di accoglimento anche parziale, della domanda nel merito e a restituire all'odierno Controparte_1 Controparte_2 attore quanto da questi corrisposto a titolo di spese di soccombenza in esecuzione provvisoria pagina 3 di 9 dell'ordinanza di rigetto della richiesta sospensione;
Si richiede che il Tribunale voglia d'ufficio acquisire il fascicolo telematico dal Tribunale di
Torino, rg. 767/2024, con tutti gli atti e i documenti ivi presenti e depositati, che devono aversi per acquisiti al presente procedimento
- Col favore del compenso dovuto per lo svolgimento dell'incarico professionale ex dm n.
5/2014, oltre spese generali 15%, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, sia per la fase cautelare che per la corrente fase di merito.
IN VIA ISTRUTTORIA e senza che ciò possa significare assunzione od inversione dell'onere della prova, ammettere – ove del caso – i capi di prova per interrogatorio e testi da ritenersi già capitolati premessa la parola “Vero” ad ognuno.
1) Che il funzionario della Corte d'appello incaricato dell'autoliquidazione delle spese di giustizia a seguito della condanna penale subita dal sig. ha quantificato la detta Parte_1 somma in un importo complessivamente superiore ad euro 500.000,00;
2) Che la somma richiesta con la cartella di pagamento oggi impugnata dall'odierno ricorrente di euro 24.843,00 corrisponde ad 1/11 del complessivo credito per spese di giustizia autoliquidata in maniera identica per ciascun condannato dal funzionario della Corte
d'appello;
3) Che al signor è stato richiesto in pagamento solamente il 50% delle spese di Parte_1 giustizia da questi effettivamente dovute.
Si indica a testimone il funzionario della Corte d'appello di Torino che ha proceduto alla autoliquidazione delle spese di giustizia in adempimento alla sentenza Corte di appello di
Torino n. 3077 del 24.4.2019”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione o deduzione, per tutti i motivi esposti:
- nel merito: rigettare integralmente le domande nei confronti di , Controparte_1 poiché infondate e comunque non provate su tutte le eccezioni sollevate dall'opponente per i profili evidenziati, confermando la cartella di pagamento impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per : Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito, dichiarare l'opposizione avversaria infondata nei confronti dell'Agente della
Riscossione, e per l'effetto rigettare la stessa.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
pagina 4 di 9 In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, tenere comunque indenne l' da condanna alle spese di lite, anche in via solidale con l'Ente CP_4 impositore - accertata la regolarità dell'operato dello stesso”.
Per : Controparte_3
“Rigettarsi le domande attoree perché infondate. Vinte le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c., depositato in data 31.01.2024, ha impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
11020230033663158 notificata in data 14.12.2023 da di € Controparte_2
25.449,01, importo riferito al ruolo n. 2023/008579 reso esecutivo in data 4.8.2023 riguardante le spese liquidate nella sentenza n. 3077/2019 pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino in data 24.4.2019, di cui euro 600,00 per recupero multe e ammende ed euro
24.843,13 per spese processuali.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha contestato la quantificazione delle spese ad esso attribuite nella misura di € 24.843,13, eccependo (i) la violazione del principio della ripartizione pro quota delle spese risultando, a suo dire, applicato il principio di solidarietà tra tutti gli undici condannati, criterio abolito sin dall'anno 2009 con la riforma dell'art. 535 c.p.p.;
(ii) l violazione del principio in forza del quale le spese addebitate possono essere solo quelle affrontate per il reato o i reati per cui è stata inflitta la pena e (iii) l'erronea imputazione ad esso opponente delle spese di traduzione poiché non aveva avuto necessità di alcuna traduzione e di tutte le spese delle intercettazioni alla luce della limitata durata temporale di quelle a suo carico.
(in seguito ), costituendosi dinanzi al G.E., ha eccepito Controparte_2 CP_4 la propria carenza di responsabilità e di legittimazione passiva e ha indicato nell'ente impositore l'unico soggetto legittimato a controdedurre in merito alle allegazioni del ricorrente non avendo l' alcun potere di sindacare la legittimità della Controparte_5 richiesta formalizzata nel ruolo.
si è costituita in giudizio eccependo l'assenza di potere discrezionale nel Controparte_1 determinare la debenza e la misura del dovuto rispetto ai soggetti destinatari della azione di recupero delle spese di giustizia, agendo su mandato dell'Ente creditore e provvedendo alla quantificazione del credito sulla scorta dei dati ad essa forniti dallo stesso Ente.
Il non risulta essersi costituito dinanzi al G.E. che, con ordinanza Controparte_3
27.6.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione fissando termine per l'introduzione del merito. ha introdotto il presente giudizio, chiedendo al Tribunale di annullare la Parte_1 cartella di pagamento impugnata accertando l'infondatezza della pretesa creditoria ad essa pagina 5 di 9 sottesa e, in subordine, determinando la minor somma dovuta. Ha chiesto, altresì, in caso di accoglimento della domanda, la condanna di e Controparte_1 Controparte_2
a restituire all'odierno attore quanto a questi corrisposto a titolo di spese di
[...] soccombenza in esecuzione provvisoria dell'ordinanza di rigetto della richiesta sospensione.
(in seguito “ ”), dopo aver premesso che l'opposizione Controparte_1 CP_1 proposta aveva ad oggetto una cartella di pagamento e, dunque, non poteva ricondursi all'art. 615 secondo comma c.p.c., bensì al primo comma della disposizione, ha eccepito la novità e tardività delle nuove e diverse deduzioni svolte da controparte nell'atto di citazione introduttivo della fase di merito, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove. Ha, quindi, precisato che il tema centrale dell'opposizione avversa riguardava la dedotta violazione da parte del della ripartizione delle spese del Controparte_3 processo penale tra tutti gli imputati che, secondo l'opponente, erano state applicate in solido, violazione non sussistente posto che il riparto delle spese non era avvenuto secondo il principio di “solidarietà”, bensì suddividendole correttamente con esclusione, peraltro, di quelle non ripetibili. Ha, in ogni caso, ribadito l'assenza di potere discrezionale in capo a nel determinare la debenza e la misura del dovuto rispetto ai soggetti destinatari CP_1 della azione di recupero delle spese di giustizia, agendo su mandato del di Giustizia, CP_3 ente creditore e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva tenuto conto della circostanza CP_4 che la contestazione aveva ad oggetto, unicamente, la presunta illegittimità nel quantum della pretesa iscritta a ruolo da parte del a titolo di spese processuali Controparte_3 poiché, a dire del ricorrente, le stesse non avrebbero dovuto essere addebitate a titolo solidale tra tutte le parti tenute al pagamento, ma proporzionalmente a ciascun grado di colpa e di condanna e, in ogni caso, nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando che era stato Controparte_3 correttamente richiesto con la cartella di pagamento opposta un undicesimo dell'importo totale delle spese del procedimento trasmesse ad in data 29/06/2023, Controparte_1 spese che riguardavano, in via prevalente, le intercettazioni telefoniche e relative consulenze di traduzione delle stesse che erano necessarie per la corretta individuazione dei capi di imputazione prima e della condanna poi. Ha aggiunto che il principio non è quello di imputare al condannato esclusivamente le spese relative all'intercettazione della propria utenza, proprio perché solitamente dalla complessità delle risultanze delle intercettazioni vengono individuati eventuali correi e/o potenziali capi di imputazione (che magari non emergono dalle risultanze della propria utenza telefonica) e ha precisato che non erano state iscritte le spese non ripetibili.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria, ritenuta non necessaria ai fini della decisione, ed è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte. pagina 6 di 9 2.Deve, in primo luogo, evidenziarsi che l'opposizione proposta da è Parte_1 riconducibile all'art. 615 primo comma c.p.c. posto che la cartella di pagamento è priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto con il quale inizia la procedura esecutiva, che prende, al contrario, avvio con il pignoramento (Cass. 5637/2024).
In virtù del principio della stabilizzazione del rito, non avendo l'errore processuale causato una concreta lesione del diritto di difesa delle parti, le domande proposte da di Parte_1 accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento n.
11020230033663158 notificata in data 14.12.2023 da di € Controparte_2
25.449,01 e di conseguente annullamento della stessa possono essere esaminate nel presente giudizio.
3. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di non può essere accolta. CP_4
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3870/2024 “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione".
Alla luce del principio richiamato, legittimamente ha convenuto in giudizio per Parte_1 opporsi alla cartella di pagamento n.11020230033663158 notificatagli in data 14.12.2023 da e fondata sul ruolo emesso da n. Controparte_2 Controparte_1
2023/008579 reso esecutivo in data 4.8.2023 sia l'agente di riscossione che l'ente creditore e, conseguentemente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere respinta.
4.Il motivo di opposizione proposto da concerne la misura delle spese del Parte_1 processo concluso con la sentenza n. 3077/2019, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino in data 24.4.2019, attribuite ad esso coimputato.
In particolare, sostiene che dagli atti emerge che il funzionario addetto alla Parte_1 liquidazione delle spese ha applicato il criterio di solidarietà tra tutti gli undici condannati, criterio che è stato abolito sin dall'anno 2009 quando è stato riformato l'art. 535 c.p.p.
Orbene, dalla documentazione prodotta emerge che a è stato richiesto un Parte_1 undicesimo delle spese sostenute per le intercettazioni e traduzioni di queste ultime, sicché nel rispetto dell'art. 535 c.p.p., l'opponente non risulta condannato in solido ma pro quota.
pagina 7 di 9 Occorre, peraltro, verificare se sia risultato rispettato il principio in forza del quale le spese devono essere ripartite tra i soli imputati attinti da condanna definitiva per il reato cui le stesse afferiscono.
Come affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 37138/2022, “In base ai generali principi di diritto consolidati nella giurisprudenza penale di questa Corte, non contraddetti dalla decisione del giudice penale posta a base della cartella opposta, all'imputato devono, di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (..), dal momento che l'obbligo di pagamento delle spese processuali penali (..) deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato (..) mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena”.
Alla luce del principio richiamato, era onere di e del Controparte_1 Controparte_6
provare la pertinenza al reato ex art 648 c.p. per il quale l'opponente ha subito la
[...] condanna penale delle spese di giustizia di cui gli è stato intimato il pagamento.
Tale onere non è stato assolto non risultando possibile, dall'esame della documentazione prodotta da e dal , e alla luce della Controparte_1 Controparte_3 contestazione specifica da parte di dei costi delle intercettazioni di utenze Parte_1 diverse dalla sua,1 stabilire con certezza a quali reati siano riferibili le spese addebitate all'opponente e quali, invece, siano riferibili a reati rispetto ai quali l'opponente è rimasto estraneo ed emergendo, in ogni caso, una unicità del processo per connessione probatoria ex art. 12 c.p.p.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
deve accertarsi che la pretesa azionata con la cartella di pagamento n.
[...]
11020230033663158 notificata in data 14.12.2023 da è Controparte_2 dovuta per il solo importo di euro 600,00.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di e di Controparte_3 alla quale è devoluta la quantificazione e l'iscrizione a ruolo delle Controparte_1 spese processuali.
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/2014 e s.m.i., scaglione compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00, valore medio di liquidazione per le fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione per le restanti fasi alla luce dell'attività svolta e così per € 3.387,00.
RO riconosce che le sole telefonate intercettate sull'utenza in suo uso sono del 9.7.2015, del 28.10.2015 (un CP_7 silenzio investigativo durato ben quasi 4 mesi) poi in data 11.11.2015 (priva di contenuto degno di nota), 17.11.2015 (priva di contenuto degno di nota), 11.12.2015 (durante la quale viene fissato un appuntamento), 22.12.2015, 28.12.2015, 3.2.2016 (richiesta di appuntamento), 12.2.2016, 17.2.2016 e 13.5.2016) pagina 8 di 9 In virtù del principio del consolidamento e della stabilizzazione del rito, Controparte_2
– il cui rimborso delle spese è stata previsto con distrazione in favore dell'Avv.
[...]
CA MB - ed devono essere condannate a restituire a Controparte_1
le spese liquidate con ordinanza 27.6.2024. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione proposta da alla cartella di pagamento n. Parte_1
11020230033663158 notificata in data 14.12.2023 da di € Controparte_2
25.449,01, importo riferito al ruolo n. 2023/008579 reso esecutivo in data 4.8.2023, riferito alle spese liquidate nella sentenza n. 3077/2019, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino in data 24.4.2019, accerta che la pretesa portata dalla cartella opposta è dovuta nei soli limiti di euro 600,00;
NA ed in solido, a rimborsare a Controparte_3 Controparte_1
le spese del presente giudizio liquidate in € 3.387,00 per compensi, € 264,00 Parte_1 per esborsi, oltre al 15% a titolo di irmborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
NA – il cui rimborso delle spese è stata previsto Controparte_2 con distrazione in favore dell'Avv. CA MB - a restituire a le Parte_1 spese liquidate con ordinanza 27.6.2024.
NA a restituire a le spese liquidate con Controparte_1 Parte_1 ordinanza 27.6.2024.
Così deciso in Torino, in data 3.11.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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