Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 104
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella non sia ritualmente provata per mancata allegazione della prova dell'invio della raccomandata informativa, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Accolto
    Nullità della notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella sia nulla poiché effettuata con il procedimento previsto per i casi di irreperibilità assoluta, senza che vi sia in atti prova delle ricerche compiute dall'agente notificatore.

  • Accolto
    Nullità della notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella sia nulla poiché effettuata con il procedimento previsto per i casi di irreperibilità assoluta, senza che vi sia in atti prova delle ricerche compiute dall'agente notificatore.

  • Accolto
    Nullità della notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella sia nulla poiché effettuata con il procedimento previsto per i casi di irreperibilità assoluta, senza che vi sia in atti prova delle ricerche compiute dall'agente notificatore.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale fosse spirato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento per la cartella in questione.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento possa essere notificata direttamente a mezzo posta, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Mancata allegazione degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che, in caso di previa notifica delle cartelle, non sia necessaria la loro allegazione all'intimazione di pagamento, essendo sufficiente il richiamo.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del tasso di interesse e del metodo di calcolo, nonché del responsabile del procedimento

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, non necessiti di specifica motivazione su interessi e sanzioni, già indicate nella cartella. Inoltre, è stato indicato il responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte ha ritenuto che, in relazione alle cartelle ritualmente notificate (ad eccezione di una già accolta per prescrizione), al momento della notifica dell'intimazione di pagamento non fosse ancora spirato il termine quinquennale di prescrizione.

  • Rigettato
    Violazione del ne bis in idem

    La Corte ha rigettato l'eccezione ritenendo che il precedente ricorso riguardasse un atto diverso (preavviso di fermo) rispetto all'intimazione di pagamento impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 104
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 104
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo