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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CONSOLO SANTI, Presidente
GENISE LO ANTONIO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 870/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Ag.entrate - CO - ON - Via Mediterraneo 33 88900 ON KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 IMU 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate CO di ON , il sig. Ricorrente_1, nato a Luogo in [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1 CF: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato in Luogo alla Indirizzo_2 impugnava l'intimazione di pagamento n.1332 2024 9001048539000 notificata in data 22.04.2024, relativa alle cartelle:
1) n. 13320160000245051000, per un importo complessivo pari ad euro 625,20 a titolo di TARI –
Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale euro 389,22 per l'anno
2015;
2) n. 13320160005956867000 per un importo complessivo pari ad euro 46,53 a titolo di consorzio di bonifica euro 27,85 nonché a titolo di contributo opere irrigue euro 14,78 per l'anno 2015;
3) n. 13320180006915743000 a titolo di Imposta Municipale Unica di cui sorte capitale euro 538,00 sanzione euro 161,00 e interessi euro 99,39, spese euro 3,42 per l'anno 2013;
4) n. 13320190006796442000 per un importo complessivo pari ad euro 618,93 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale euro 613,05 per l'anno 2018;
5) n. 13320190009544790000 per un importo complessivo pari ad euro 835,08 a titolo di Imposta
Municipale Unica di cui sorte capitale euro 600,96, sanzione euro 170,66, interessi euro 50,88, spese euro 6,70 per l'anno 2014;
6) n. 13320190010024249000 per un importo complessivo pari ad euro 602,37 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale euro 596,49 per l'anno 2017;
7) n. 13320200000067063000 per un importo complessivo pari ad euro 109,98 a titolo di consorzio di bonifica di cui sorte capitale euro 104,10 per l'anno 2017;
8) n. 13320200010262691000 per un importo complessivo pari ad euro 1.646,52 a titolo di Imposta
Municipale Unica di cui sorte capitale euro 538,00, sanzione euro 161,00 interessi euro 75,00, spese euro
6,66 per l'anno 2015 nonché a titolo di Imposta Municipale Unica di cui sorte capitale euro 538,00, sanzione euro 161,00 interessi euro 62,10, spese euro 6,66 per l'anno 2016; 9) n. 13320210003228238000 per un importo complessivo pari ad euro 745,07 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale di cui sorte capitale euro
579,13, sanzioni euro 157,94, interessi euro 2,12 per l'anno 2016;
10) n. 13320210007341969000 per un importo complessivo pari ad euro 458,61 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale di cui sorte capitale euro
452,73 per l'anno 2020;
11) n. 13320220002618360000 per un importo complessivo pari ad euro 533,40 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale di cui sorte capitale euro
387,11 per l'anno 2021;
12) n. 13320220005155341000 per un importo complessivo pari ad euro 101,82 a titolo di consorzio di bonifica di cui sorte capitale euro 95,94 per l'anno 2018;
13) n. 13320220009988109000 per un importo complessivo pari ad euro 73,57 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale di cui sorte capitale euro 67,69 per l'anno 2021;
Allegava il ricorrente l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, perché effettuata a mezzo posta direttamente dall'Agente della CO, la mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata indicazione del tasso di interesse e del metodo di calcolo, nonche' del responsabile del procedimento,
l'omessa notifica delle cartelle intimate e la prescrizione delle pretese in esse contenute e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto in questione, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-CO con sede legale in Roma, Indirizzo_3 , elettivamente domiciliata in Luogo alla Indirizzo_4, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_3, suo difensore come da procura in atti, eccependo preliminarmente la violazione del “ne bis in idem” , avendo il ricorrente previamente impugnato un preavviso di fermo avente ad oggetto le stesse cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento in questione;
proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di ricorso e concludeva per l'inammissibilità / rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Replicava il ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio:
- Preliminarmente che non possa essere accolta l'eccezione di violazione del “ne bis in idem” , sollevata dalla resistente Ader;
ciò perché il precedente ricorso proposto dallo stesso ricorrente riguardava un preavviso di fermo, atto diverso dall'intimazione di pagamento;
- Che, ciò posto, il ricorso sia fondato nei limiti che seguono;
dalla documentazione in atti è emerso:
1) Che la cartella n. n. 13320160005956867000 risulta ritualmente notificata il 2.02.2017 a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d.
CAN;
2) Che la cartella n. 13320190009544790000 risulta ritualmente notificata in data 28.03.2022, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
3) Che la cartella n. 13320190010024249000 risulta ritualmente notificata in data 28.03.2022, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
4) Che la cartella n. 13320200000067063000 risulta ritualmente notificata in data 28.03.2022, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
5) Che la cartella n. 13320200010262691000 ritualmente notificata in data 04.07.2022 a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d.
CAN;
6) Che la cartella n. 13320210003228238000 risulta ritualmente notificata in data 04.07.2022, a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d. CAN;
7) Che la cartella n. 13320220002618360000 risulta ritualmente notificata in data 30.08.2022, a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d. CAN;
8) Che la cartella n. 13320220005155341000 risulta ritualmente notificata in data 19.04.2023 a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d. CAN;
9) Che la cartella n.13320220009988109000 risulta ritualmente notificata in data 19.04.2023 a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d.
CAN.
Non risulta, invece, la rituale notifica delle cartelle 13320160000245051000 ( ciò perché la stessa è stata notificata prima a mezzo posta, e poi a mezzo messo con il procedimento previsto per i casi di irreperibilità relativa, senza che vi sia in atti copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa , cd. Cad
( così Cass. 28618/2024: “ la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (cfr. Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012).” ), n. 13320180006915743000, n.
13320200000067063000 e n. 13320210003228238000; ciò perché queste cartelle risultano notificate con il procedimento previsto per i casi di irreperibilità assoluta, senza che vi sia in atti prova delle ricerche compiute dall'agente notificatore per accertare tale circostanza.
In conclusione il ricorso deve ritenersi fondato solo in relazione alle cartelle n. 13320160000245051000, n.
13320180006915743000, n. 13320200000067063000 e n. 13320210003228238000, stante la nullità della notifica di dette cartelle e la conseguente illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento e in relazione alla cartella . 13320160005956867000, essendo già spirato al momento della notifica della relativa intimazione di pagamento il relativo termine – quinquennale - di prescrizione e perché devono ritenersi infondati gli altri motivi di ricorso relativi all'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, perché effettuata a mezzo posta direttamente dall'Agente della CO, alla mancata allegazione degli atti prodromici, alla mancata indicazione del tasso di interesse e del metodo di calcolo, nonche' del responsabile del procedimento e alla prescrizione delle pretese;
ciò perché:
a) L'intimazione di pagamento, come tutti gli atti tributari, può essere notificata direttamente a mezzo posta ( Cass. 34895/2023);
b) Nel caso di previa notifica delle cartelle, per la sufficiente motivazione della successiva intimazione di pagamento, non occorre che le stesse vengano allegate a tale atto, essendo sufficiente il solo richiamo;
c) L'intimazione di pagamento, essendo equiparabile all'avviso di mora, non necessità di specifica motivazione sulla pretesa, sugli interessi e sulle sanzioni, essendo tali pretese già indicate nella prodromica cartella;
d) L'impugnata intimazione di pagamento contiene l'indicazione del responsabile del procedimento individuato nel sig. Nominativo_1.
e) In relazione alle cartelle ritualmente notificate, con la sola eccezione della cartella
13320160005956867000, al momento della notifica dell'atto impugnato non era ancora spirato il relativo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla notifica delle stesse.
Infine le spese;
queste, atteso l'esito del giudizio, si compensano integralmente tra le parti.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, annulla l'atto impugnato nella sola parte relativa alle cartelle n. 13320160000245051000, n. 133320180006915743000, n.
13320200000067063000, n. 13320210003228238000 e n. 13320160005956867000.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CONSOLO SANTI, Presidente
GENISE LO ANTONIO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 870/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Ag.entrate - CO - ON - Via Mediterraneo 33 88900 ON KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 IMU 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001048539000 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate CO di ON , il sig. Ricorrente_1, nato a Luogo in [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1 CF: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato in Luogo alla Indirizzo_2 impugnava l'intimazione di pagamento n.1332 2024 9001048539000 notificata in data 22.04.2024, relativa alle cartelle:
1) n. 13320160000245051000, per un importo complessivo pari ad euro 625,20 a titolo di TARI –
Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale euro 389,22 per l'anno
2015;
2) n. 13320160005956867000 per un importo complessivo pari ad euro 46,53 a titolo di consorzio di bonifica euro 27,85 nonché a titolo di contributo opere irrigue euro 14,78 per l'anno 2015;
3) n. 13320180006915743000 a titolo di Imposta Municipale Unica di cui sorte capitale euro 538,00 sanzione euro 161,00 e interessi euro 99,39, spese euro 3,42 per l'anno 2013;
4) n. 13320190006796442000 per un importo complessivo pari ad euro 618,93 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale euro 613,05 per l'anno 2018;
5) n. 13320190009544790000 per un importo complessivo pari ad euro 835,08 a titolo di Imposta
Municipale Unica di cui sorte capitale euro 600,96, sanzione euro 170,66, interessi euro 50,88, spese euro 6,70 per l'anno 2014;
6) n. 13320190010024249000 per un importo complessivo pari ad euro 602,37 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale euro 596,49 per l'anno 2017;
7) n. 13320200000067063000 per un importo complessivo pari ad euro 109,98 a titolo di consorzio di bonifica di cui sorte capitale euro 104,10 per l'anno 2017;
8) n. 13320200010262691000 per un importo complessivo pari ad euro 1.646,52 a titolo di Imposta
Municipale Unica di cui sorte capitale euro 538,00, sanzione euro 161,00 interessi euro 75,00, spese euro
6,66 per l'anno 2015 nonché a titolo di Imposta Municipale Unica di cui sorte capitale euro 538,00, sanzione euro 161,00 interessi euro 62,10, spese euro 6,66 per l'anno 2016; 9) n. 13320210003228238000 per un importo complessivo pari ad euro 745,07 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale di cui sorte capitale euro
579,13, sanzioni euro 157,94, interessi euro 2,12 per l'anno 2016;
10) n. 13320210007341969000 per un importo complessivo pari ad euro 458,61 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale di cui sorte capitale euro
452,73 per l'anno 2020;
11) n. 13320220002618360000 per un importo complessivo pari ad euro 533,40 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale di cui sorte capitale euro
387,11 per l'anno 2021;
12) n. 13320220005155341000 per un importo complessivo pari ad euro 101,82 a titolo di consorzio di bonifica di cui sorte capitale euro 95,94 per l'anno 2018;
13) n. 13320220009988109000 per un importo complessivo pari ad euro 73,57 a titolo di TARI – Tassa sui Rifiuti – Legge 27/12/2013 n. 147 – comprensivo di Tributo Provinciale di cui sorte capitale euro 67,69 per l'anno 2021;
Allegava il ricorrente l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, perché effettuata a mezzo posta direttamente dall'Agente della CO, la mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata indicazione del tasso di interesse e del metodo di calcolo, nonche' del responsabile del procedimento,
l'omessa notifica delle cartelle intimate e la prescrizione delle pretese in esse contenute e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto in questione, con vittoria di spese e distrazione ai difensori antistatari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-CO con sede legale in Roma, Indirizzo_3 , elettivamente domiciliata in Luogo alla Indirizzo_4, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_3, suo difensore come da procura in atti, eccependo preliminarmente la violazione del “ne bis in idem” , avendo il ricorrente previamente impugnato un preavviso di fermo avente ad oggetto le stesse cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento in questione;
proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di ricorso e concludeva per l'inammissibilità / rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Replicava il ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio:
- Preliminarmente che non possa essere accolta l'eccezione di violazione del “ne bis in idem” , sollevata dalla resistente Ader;
ciò perché il precedente ricorso proposto dallo stesso ricorrente riguardava un preavviso di fermo, atto diverso dall'intimazione di pagamento;
- Che, ciò posto, il ricorso sia fondato nei limiti che seguono;
dalla documentazione in atti è emerso:
1) Che la cartella n. n. 13320160005956867000 risulta ritualmente notificata il 2.02.2017 a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d.
CAN;
2) Che la cartella n. 13320190009544790000 risulta ritualmente notificata in data 28.03.2022, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
3) Che la cartella n. 13320190010024249000 risulta ritualmente notificata in data 28.03.2022, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
4) Che la cartella n. 13320200000067063000 risulta ritualmente notificata in data 28.03.2022, a mezzo messo, con consegna al destinatario;
5) Che la cartella n. 13320200010262691000 ritualmente notificata in data 04.07.2022 a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d.
CAN;
6) Che la cartella n. 13320210003228238000 risulta ritualmente notificata in data 04.07.2022, a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d. CAN;
7) Che la cartella n. 13320220002618360000 risulta ritualmente notificata in data 30.08.2022, a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d. CAN;
8) Che la cartella n. 13320220005155341000 risulta ritualmente notificata in data 19.04.2023 a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d. CAN;
9) Che la cartella n.13320220009988109000 risulta ritualmente notificata in data 19.04.2023 a mezzo messo, con consegna a persona di famiglia e invio al destinatario della raccomandata informativa, c.d.
CAN.
Non risulta, invece, la rituale notifica delle cartelle 13320160000245051000 ( ciò perché la stessa è stata notificata prima a mezzo posta, e poi a mezzo messo con il procedimento previsto per i casi di irreperibilità relativa, senza che vi sia in atti copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa , cd. Cad
( così Cass. 28618/2024: “ la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (cfr. Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012).” ), n. 13320180006915743000, n.
13320200000067063000 e n. 13320210003228238000; ciò perché queste cartelle risultano notificate con il procedimento previsto per i casi di irreperibilità assoluta, senza che vi sia in atti prova delle ricerche compiute dall'agente notificatore per accertare tale circostanza.
In conclusione il ricorso deve ritenersi fondato solo in relazione alle cartelle n. 13320160000245051000, n.
13320180006915743000, n. 13320200000067063000 e n. 13320210003228238000, stante la nullità della notifica di dette cartelle e la conseguente illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento e in relazione alla cartella . 13320160005956867000, essendo già spirato al momento della notifica della relativa intimazione di pagamento il relativo termine – quinquennale - di prescrizione e perché devono ritenersi infondati gli altri motivi di ricorso relativi all'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, perché effettuata a mezzo posta direttamente dall'Agente della CO, alla mancata allegazione degli atti prodromici, alla mancata indicazione del tasso di interesse e del metodo di calcolo, nonche' del responsabile del procedimento e alla prescrizione delle pretese;
ciò perché:
a) L'intimazione di pagamento, come tutti gli atti tributari, può essere notificata direttamente a mezzo posta ( Cass. 34895/2023);
b) Nel caso di previa notifica delle cartelle, per la sufficiente motivazione della successiva intimazione di pagamento, non occorre che le stesse vengano allegate a tale atto, essendo sufficiente il solo richiamo;
c) L'intimazione di pagamento, essendo equiparabile all'avviso di mora, non necessità di specifica motivazione sulla pretesa, sugli interessi e sulle sanzioni, essendo tali pretese già indicate nella prodromica cartella;
d) L'impugnata intimazione di pagamento contiene l'indicazione del responsabile del procedimento individuato nel sig. Nominativo_1.
e) In relazione alle cartelle ritualmente notificate, con la sola eccezione della cartella
13320160005956867000, al momento della notifica dell'atto impugnato non era ancora spirato il relativo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla notifica delle stesse.
Infine le spese;
queste, atteso l'esito del giudizio, si compensano integralmente tra le parti.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, annulla l'atto impugnato nella sola parte relativa alle cartelle n. 13320160000245051000, n. 133320180006915743000, n.
13320200000067063000, n. 13320210003228238000 e n. 13320160005956867000.