TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 229 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 229 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale
nato a [...] l'[...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. GIOVANNA COSSU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Manzoni n. 18, e nata a [...] Parte_2
(SS) il 23.07.1970, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNINA FRESI, C.F._2
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Sassari in
Via Mazzini n. 6;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti come rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del g. 8.5.2025:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto
2) La casa coniugale con i relativi arredi, sita nel comune di Nuoro nella via Aldo Moro n. 17, distinta in Catasto al Foglio 40, Mapp. 294, rimarrà nella piena disponibilità della sig.ra Parte_2
mentre il sig. , già domiciliato in altra abitazione, si impegna a provvedere al Parte_1
trasferimento della propria residenza dalla casa coniugale. Il signor si impegna, fin d'ora, a Pt_1
1
N. R.G. V.G. 229 /2025
trasferire la sua quota di proprietà dell'immobile anzidetto pari a ½, già casa familiare, alla sig.ra
cosicché diventi proprietaria esclusiva dell'immobile. Pt_2
3) La casa in Sassari nella via Rockefeller n. 11, distinta in Catasto al Foglio 107, Part. 1062, attualmente cointestata, rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig. . La sig.ra Parte_1
si impegna, sin d'ora, a trasferire la sua quota di proprietà al sig. cosicché egli diventi Pt_2 Pt_1
proprietario esclusivo dell'immobile.
4) Considerati i redditi di entrambi i coniugi e le condizioni di vita godute durante il matrimonio, il padre verserà direttamente al figlio , non autosufficiente e studente Parte_1 Per_1 universitario, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma complessiva di € 1.000,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese.
5) Le spese straordinarie e mediche non mutuabili, previo accordo e confronto sull'opportunità e necessità del loro sostenimento, verranno suddivise tra le parti al 50%.
6) fino al raggiungimento del suo pensionamento contribuirà, inoltre, al Parte_1 mantenimento del coniuge , versando una somma di € 1500,00 (euro Parte_2
millecinquecento/00) entro il giorno 20 di ogni mese, stante la disparità economica tra i coniugi e in ragione del tenore di vita goduto durante il matrimonio».
Conclusioni del PM:
«V°, esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.03.2025, e anno esposto Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Pozzomaggiore (SS) il 30.09.2000; che dall'unione è nato un figlio:
, il g. 8.10.2002; che i coniugi svolgono entrambi la professione di medico;
che, nel tempo è Per_1
venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 13.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato il ricorso e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
***
2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e rilevato che il figlio della coppia è maggiorenne, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
2
N. R.G. V.G. 229 /2025
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, sottoscritto dalle parti, è venuta meno l'affectio coniugalis.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
3. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico, pertanto va omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
4. Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il g. Parte_1
8.01.1967 e nata a [...] il g. 23.07.1970 (matrimonio contratto il Parte_2
30.09.2000 in Pozzomaggiore e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di
Pozzomaggiore, atto n. 11, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2000) alle condizioni riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 27..2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
3