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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12397/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12397/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 maggio 2025 ad ore 12.45 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. DRAGONE MARCO , oggi sostituito dall'avv. Paola Cipriani precisa le Parte_1 conclusioni come da atto di citazione in opposizione. Discute la cause riportandosi agli atti.
Per 'avv. MORANO DOMENICO ANTONIO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Francesca Vittuoni precisa le conclusioni come foglio depositato in via telematica. Discute la causa riportandosi agli atti
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12397/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DRAGONE MARCO e con Parte_1 P.IVA_1
elezione di domicilio in VIA CIANCIULLI, 14 MONTELLA presso l'avvocato suddetto
ATTORE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MORANO DOMENICO ANTONIO e con elezione di domicilio in VIA SIRTORI 5
MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente, la parte attrice, come da atto di citazione in opposizione e, la parte convenuta, come da foglio depositato in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Milano, adito dalla società ha emesso in data 23.1.2023 CP_2 CP_1 nei confronti della società decreto ingiuntivo n. 1819/2023 per il pagamento della Parte_1 somma di euro 10.412,65 , oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di prezzo per la fornitura di merce.
Ha proposto opposizione la società formulando le domande di cui all'atto di citazione Parte_1 in opposizione qui da intendersi richiamate per motivi di sintesi.
Ha resistito la società proponendo le domande di cui al foglio depositato CP_2 Controparte_3 in via telematica da intendersi richiamato.
Il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
La società opposta ha fornito compiuta prova del credito con la produzione delle fatture ( allegati
2,4,6 ) e dei documenti di trasporto firmati dal vettore ( cfr doc. 3,5,7 )
La società opponente non ha contestato di avere ordinato la merce ed ha affidato l'opposizione a generiche contestazioni circa il valore probatorio dei documenti prodotti dalla società opposta ( mancata produzione delle fatture elettroniche, degli estratti autentici delle scritture contabili ed insufficienza delle fatture ai fini della prova del credito ). Si tratta di contestazioni che, come già rilevato con l'ordinanza concessiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono prive di ogni fondamento, risultando incontestato il rapporto contrattuale e gli ordini della merce ed avendo la società opposta dimostrato di avere consegnato la merce ordinata dall'opponente con la produzione dei documenti di trasporto firmati dal vettore ( art. 1510 comma 2° c.c. ). Le fatture sono tutte intestate alla società opponente ed il destinatario della merce è stato indicato nella stessa opponente ma presso un diverso indirizzo che corrisponde al luogo al quale la merce era destinata. La stessa opponente non ha contestato l'esistenza del credito affermando che difetterebbe il requisito della sua esigibilità per essere il pagamento condizionato alla maturazione dei crediti per US ( cfr p. 6 dell'atto di citazione ), condizione di cui non ha fornito prova alcuna e che contrasta con le stesse fatture che indicano il termine del pagamento in 60 giorni a fine mese.
Per le ragioni esposte, deve respingersi l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1
pagina 3 di 4 decreto ingiuntivo n. 1819/2023.
In ragione della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) l'opponente va condannata a rifondere all'opposta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 5.200/26.000 ) per la fase di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella di trattazione e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria ed essendo stata la causa decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1819/2023 che conferma, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro 3.400,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed
IVA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 13 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12397/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 maggio 2025 ad ore 12.45 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. DRAGONE MARCO , oggi sostituito dall'avv. Paola Cipriani precisa le Parte_1 conclusioni come da atto di citazione in opposizione. Discute la cause riportandosi agli atti.
Per 'avv. MORANO DOMENICO ANTONIO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Francesca Vittuoni precisa le conclusioni come foglio depositato in via telematica. Discute la causa riportandosi agli atti
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12397/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DRAGONE MARCO e con Parte_1 P.IVA_1
elezione di domicilio in VIA CIANCIULLI, 14 MONTELLA presso l'avvocato suddetto
ATTORE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MORANO DOMENICO ANTONIO e con elezione di domicilio in VIA SIRTORI 5
MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente, la parte attrice, come da atto di citazione in opposizione e, la parte convenuta, come da foglio depositato in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Milano, adito dalla società ha emesso in data 23.1.2023 CP_2 CP_1 nei confronti della società decreto ingiuntivo n. 1819/2023 per il pagamento della Parte_1 somma di euro 10.412,65 , oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di prezzo per la fornitura di merce.
Ha proposto opposizione la società formulando le domande di cui all'atto di citazione Parte_1 in opposizione qui da intendersi richiamate per motivi di sintesi.
Ha resistito la società proponendo le domande di cui al foglio depositato CP_2 Controparte_3 in via telematica da intendersi richiamato.
Il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
La società opposta ha fornito compiuta prova del credito con la produzione delle fatture ( allegati
2,4,6 ) e dei documenti di trasporto firmati dal vettore ( cfr doc. 3,5,7 )
La società opponente non ha contestato di avere ordinato la merce ed ha affidato l'opposizione a generiche contestazioni circa il valore probatorio dei documenti prodotti dalla società opposta ( mancata produzione delle fatture elettroniche, degli estratti autentici delle scritture contabili ed insufficienza delle fatture ai fini della prova del credito ). Si tratta di contestazioni che, come già rilevato con l'ordinanza concessiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono prive di ogni fondamento, risultando incontestato il rapporto contrattuale e gli ordini della merce ed avendo la società opposta dimostrato di avere consegnato la merce ordinata dall'opponente con la produzione dei documenti di trasporto firmati dal vettore ( art. 1510 comma 2° c.c. ). Le fatture sono tutte intestate alla società opponente ed il destinatario della merce è stato indicato nella stessa opponente ma presso un diverso indirizzo che corrisponde al luogo al quale la merce era destinata. La stessa opponente non ha contestato l'esistenza del credito affermando che difetterebbe il requisito della sua esigibilità per essere il pagamento condizionato alla maturazione dei crediti per US ( cfr p. 6 dell'atto di citazione ), condizione di cui non ha fornito prova alcuna e che contrasta con le stesse fatture che indicano il termine del pagamento in 60 giorni a fine mese.
Per le ragioni esposte, deve respingersi l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1
pagina 3 di 4 decreto ingiuntivo n. 1819/2023.
In ragione della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) l'opponente va condannata a rifondere all'opposta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 5.200/26.000 ) per la fase di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella di trattazione e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria ed essendo stata la causa decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1819/2023 che conferma, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro 3.400,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed
IVA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 13 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 4 di 4