Sentenza 28 giugno 2001
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- 1. Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 25410 del 12/11/2013Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 24 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2001, n. 8841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8841 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 884 1 /01 SEZIONE SECONDA CIVELE Composta dagli Ill Sigg Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 6449/99 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. 20208 3128 Dott. Roberto Michele TRIOLA · Consigliere Rep. - Dott. RL CIOFFI Consigliere Ud. 09/03/01 Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE N TEN ZA per diritti L. 3800 28 GIU, 2001 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE FE SA, elettivamente domiciliato in ROMA V.CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA 58, presso lo studio avvocatidell'avvocato MASSIMINI A, difeso dagli CANCELLERIA D'ANTONE ROSA MARIA, VITALE ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PO CA, elettivamente domiciliato in ROMA --- P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BRIGUGLIO LETTERIO, 2001 giusta delega in atti;
635 controricorrente - -1- Ято avverso la sentenza n. 416/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 02/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato BRIGUGLIO Letterio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Mmm SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6 settembre 1991 il Tribuna- le di Patti, nel provvedere anche su varie altre reciproche domande proposte dalle parti, condannò AR ER a pagare a RL OP la somma di lire 2.306.000, oltre alla rivalutazione -monetaria e agli interessi, ritenendo: con una scrittura del 12 gennaio 1973 la ER e IA SO (alla quale era poi succeduto quale erede il OP) avevano concluso un contratto di permuta, scambiandosi alcune porzioni dei loro limitrofi terreni siti in Torrenova di S. Marco D'Alunzio e attribuendosi reciproci diritti relativi ai due fondi e alle costruzioni ivi esistenti о da realizzare;
l'area ceduta da AR ER, però, non le apparteneva, essendo di proprietà di suo fratello SA ER, al quale aveva dovuto essere rilascia- - si era quindi verificata una evizione ta;
parziale, ma non poteva essere pronunciata la risoluzione del contratto, poiché non vi erano elementi per concludere nel senso che la SO non sarebbe addivenuta alla permuta, se avesse saputo di non poter acquistare l'appezzamento in - a RL OP competeva questione;
6449/1999 3 Min comunque il risarcimento dei danni, liquidati in lire 1.000.000 per il valore del fondo perduto, in lire 306.000 per le spese di costruzione di una terrazza che egli vi aveva realizzato e aveva dovuto poi eliminare, in lire 1.000.000 per il costo della demolizione del manufatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Impugnata da RL OP, la decisione parzialmente riformata dalla Corte di è stata appello di Messina, che con sentenza del 2 novem- bre 1998, in applicazione degli art. 1480 e 1555 C.C., ha dichiarato la risoluzione della permuta intervenuta il 12 gennaio 1973 tra IA SO e AR ER e conseguentemente ha condannato quest'ultima alla restituzione del terreno cedu- tole, alla rimozione della porzione di un fabbri- cato che vi aveva costruito, al risarcimento dei danni nel nuovo e minore importo di lire 1.306.000, con rivalutazione monetaria e interes- si. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR ER, in base a un motivo. RL OP ha resistito con controricorso e ha altresì presentato una memoria. 6449/1999 4 Mmm MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale il resistente ha conte- stato l'ammissibilità del ricorso, in quanto la procura a margine «è del tutto generica, non è riferita al ricorso per Cassazione, contiene una nomina a procuratori speciali e, quindi, il riferimento ad attribuzione di poteri non spendi- bili in Cassazione>>>. L'eccezione va disattesa. La più recente giurisprudenza di questa Corte dalla quale non si ravvisano ragioni per disco- starsi, né del resto il controricorrente ne ha prospettato alcuna, essendosi limitato a richia- mare due precedenti diverse decisioni - si è stabilmente orientata nel senso che il mandato a ricorrere per cassazione, quando è apposto, come nella specie, in calce о a margine, deve essere ai sensi dell'art. 366considerato "speciale", c.p.c., anche se non contiene particolari menzio- ni della sentenza da impugnare e del giudizio di legittimità da instaurare, poiché l'incorporazio- ne dei due atti in uno stesso contesto documenta- le consente di riferire senz'altro l'uno all'al- tro, pur in mancanza di reciproci richiami (V., per tutte, tra le più recenti, Cass.6 dicembre 6449/1999 5 2000,n. 15509). Con il motivo addotto a sostegno del ricorso AR ER lamenta «la erronea interpreta- zione data al contratto di permuta dal Giudice di seconde cure, considerandolo evitto totalmente e non parzialmente, falsamente applicando le norme relative all'evizione totale >>> e «l'assoluta, insufficiente e contraddittoria motivazione posta a base della sentenza de qua>>>. La censura non è fondata. La Corte di appello ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ritene- re «evidente che il contratto non sarebbe stato stipulato, ○ sarebbe stato stipulato in termini diversi, ove la SO avesse avuto reale cogni- zione che il terreno che la ER dichiarava di cederle in permuta non era di sua proprietà», osservando che «dalla consulenza tecnica redatta dall'Ing. EN è emerso che la superficie com- plessiva di terreno che la signora SO avrebbe dovuto acquistare per effetto della predetta scrittura, e risultato di proprietà di SA ER, era di mq. 27,60 e formava quindi il preminente oggetto della permuta, essendo le contenute nella scrittura altre disposizioni 6 6449/1999 conseguenziali e correlate alla cessione di detto spezzone di terreno, mentre la terrazza lato mare la cui realizzazione da parte della SO viene autorizzata nella stessa scrittura, preesisteva all'accordo ed insisteva su terreno di esclusiva proprietà della SO, per cui la scrittura aveva inteso solo sancire la permanenza dello stato di fatto, consistente nella ringhiera della terrazza posta a distanza non legale», sicché rimaneva a vantaggio della SO «l'unica concessione resi- duale, relativa al mantenimento della veduta irregolare dal terrazzino lato mare, del tutto sproporzionata rispetto alle cessioni che erano a suo carico». esaurienti e logica- A tali argomentazioni, coerenti, nel ricorso vengono opposte mente generiche e apodittiche affermazioni contrarie, a proposito della natura di semplice «coelemento», privo di carattere essenziale, che si sarebbe dovuto attribuire alla cessione del terreno, a fronte della vasta complessità»> del contenuto della scrittura e delle «tante e tali concessioni alla SO», che vi erano previste. L'unico rilievo dotato di qualche specificità concretezza, tra quelli rivolti da AR e 6449/1999 Mm. ER alla sentenza impugnata, consiste nella contestazione relativa alla misurazione del tratto di terreno in questione in mq 27,60 e non mq 3,45 (come si evince dalla CTU di 1 grado) ». Neppure sotto questo profilo, però, la censura può essere accolta. Già l'adesione alle conclu- sioni della consulenza tecnica svolta in appello (che era stata disposta proprio per accertare, tra l'altro, l'esatta estensione del terreno ceduto in permuta a IA SO) costituisce una motivazione sufficiente (cfr., tra le altre, Cass. 24 marzo 2000 n. 3517), ma tanto più deve essere considerata tale, in quanto la stessa ER aveva accettato le risultanze del nuovo elaborato peritale sul punto, riconoscendo che le misure di mq. 3,45 e di mq. 27,60 corrispondeva- all'area occupata dal ter-no, rispettivamente, razzino e a quella dell'intero terreno oggetto di evizione, tanto che si era dichiarata disponibile a pagare a RL OP la differenza, previo accertamento del suo importo, a titolo di riduzione del prezzo. Infine, Osserva la ricorrente che la risolu- zione, in caso di evizione, non può essere chie- sta da chi fosse a conoscenza dell'altruità della 6449/1999 8 Mr. cosa, come il OP, il quale aveva CO- gnizione di tale circostanza». La deduzione - che semmai avrebbe dovuto essere formulata con rife- rimento all'acquirente IA SO, non al suo erede non può essere presa in esame, a causa 60000 della sua "novità", dato che introduce per la 310000 prima volta in questa sede una questione, impli- L cante tra l'altro la necessità di accertamenti di fatto, che non aveva formato oggetto di dibattito ( né di decisione nel giudizio a quo, in cui non era stata affatto sollevata. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al cassazionerimborso delle spese del giudizio di sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. V O R DISPOSITIVO P · La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricor- rente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 130000, oltre a lire 3.000.000 per onorari. Roma, 9 marzo 2001 Menon Benieu SR Presidente Приколь IL CANCELLERE 01 Paglo Talarico ezco 6449/1999 DEPOSNATC Roma 20016240 ILCARCELLIERE C1 Zico