Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11070 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 11 070/02 RENO DEL POPOLD ALIA T SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da illecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9514/99 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente 14625/99 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.28676 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rep. 2853 Consigliere Dott. Alberto TALEVI Ud. 05/04/02 AMATUCCI Rel. Consigliere Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig....IL SOLE 24 ORE per diritti il 2.9 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente pro tempore, dr. Giuseppe Buzzanca, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 11, CANCELLERIA presso 10 studio dell'avvocato GIOGIO MIRTI, che 10 difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RIZZO LU AC;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 14625/99 proposto da: 2002 RIZZO DI GRADO E DI PREMUDA GIORGIO, elettivamente 820 domiciliato in ROMA VIA SAMBUCUCCIO DA LANDO 8, presso 1 10 studio dell'avvocato ROCCO MAIORANA, difeso dall'avvocato FABIO MAGISTRI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 52/99 della Corte d'Appello di MESSINA, sezione promiscua emessa il 3/12/1998, depositata il 12/02/99; RG. 107/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato GIORGIO MIRTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso princiale, inammissibile quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ottenuta dal pretore di Milazzo la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., nel 1985 UI GI IZ con- venne in giudizio innanzi al tribunale di Messina l'Amministrazione provinciale di Messina domandandone la condanna, oltre che al risarcimento del danno, all'esecuzione dei lavori necessari ad evitare che nel terreno adiacente la propria villa continuassero a ca- 2 dere massi dall'area soprastante, dove la provincia aveva realizzato la strada panoramica Milazzo-Cirucco a seguito del "taglio" della roccia mediante esplosivi, senza peraltro costruire un adeguato muro di conteni- mento. La provincia resistette. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, nel 1996 l'adito tribunale condannò l'amministrazione convenuta ad eseguire un muro di contenimento ed al risarcimento del danno nella misura di £ 750.000, da rivalutarsi in riferimento al periodo dal 16.11.1984 al 30.10.1985, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla seconda data ed alle spese processuali. Con sentenza n. 52 del 1999 la corte d'appello di Messina ha rigettato l'appello dell'amministrazione provinciale sui rilievi che i verificatisi smottamenti erano prevedibili e che infondatamente la convenuta aveva invocato l'applicazione dell'art. 19 del vecchio codice della strada e dell'art. 30 del nuovo. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione 1'amministrazione provinciale di Messina affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso OR IZ di AD e di PR, che propone anche ricorso incidentale, fondato su tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 I ricorsi vocus riuniti si reusi sell out. 335 epc 1. Va preliminarmente rilevato che il controricorso ed il ricorso incidentale sono inammissibili in quanto redatti nell'interesse di persona diversa (OR RI zo di AD e di PR) dalla parte del giudizio di appello nei cui confronti il ricorso è stato proposto (UI GI IZ), senza alcuna indicazione in or- dine alla legittimazione processuale.
2. Col ricorso principale è dedotta "falsa applica- zione dell'art. 19 del r.d. 8.12.1933, n. 1740, trasfu- S nell'art. 30 N.C.S. d.l. 30.4.1992, n. 285, omessa O insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.". Il ricorrente si duole che la corte d'appello: a) abbia omesso di considerare "che il muro di cui si è lamentata fu eseguito a regola d'arte"; b) abbia ritenuto che i verificatisi smottamenti fossero dipesi dalla cattiva esecuzione delle opere ef- fettuate in dipendenza della costruzione della strada, anziché da "fattori estranei, quali la mancata regimen- tazione delle acque meteoriche e dall'azione corrosiva dei venti"; c) non abbia concluso che gli eventi dannosi di cui si era lamentato il IZ fossero causalmente ricolle- gabili al comportamento omissivo del medesimo che, qua- le proprietario di un fondo limitrofo alla strada, non 4 aveva provveduto alla manutenzione delle ripe del ter- reno in modo da prevenire la caduta di massi, in viola- zione degli artt. 30 e 31 del codice della strada;
d) abbia 'omesso di pronunciarsi adeguatamente su quanto sopra dedotto, dimostrando di disconoscere le osservazioni del c.t.u. e non prendendo nella dovuta considerazione le motivazioni addotte dall'A. P.".
3. L'amministrazione ricorrente non chiarisce, in contrasto col principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale muro non sarebbe stato eseguito a regola d'arte né quali fossero state le osservazioni del consulenze tecnico d'ufficio e dell'amministrazione provinciale, sicché la corte di legittimità non è posta in condizione di apprezzare il vizio di motivazione de- nunciato (sub "d)), né di comprendere il senso dell'affermazione sub "a)". Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine al profilo di censura sub "b)", che consiste in un'affermazione meramente assertiva, dalla quale è pos- sibile solo evincere che la ricorrente non condivide le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, il cui apprezzamento dei fatti non è tuttavia reiterabile in questa sede. Quanto al profilo sub "c)", l'amministrazione ri- corrente totalmente prescinde dalle contrarie afferma- zioni della corte d'appello, che a pagina 6 ha chiarito le ragioni per le quali le disposizioni citate non era- no nella specie applicabili, vertendosi in ipotesi di opere rese necessarie dalla stessa creazione della sede stradale, che aveva comportato l'alterazione dello sta- to dei luoghi. A tali affermazioni nulla è in questa sede opposto, sicché la doglianza costituisce non g una censura della sentenza gravata, ma la mera enuncia 10 /29/11 456T 20,66 zione di una tesi già disattesa in primo grado ed in TOT. 149,77 appello, senza alcuna prospettazione (essenziale in re- lazione al carattere rescindente del giudizio di cassa- zione) dell'errore in cui sarebbe incorsa la corte ter- ritoriale in relazione alla adottata ratio decidendi. Il ricorso è conclusivamente infondato.
4. L'infondatezza del ricorso principale e 1'inammissibilità del controricorso e del ricorso inci- dentale escludono la sussistenza dei presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riuniti inconsi;
la corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Mulla le were.чен он Roma, 5 aprile 2002 Il consigliere estensore Il presidente VilКрайни й 7 6 IL CANCEL ERE C1 Dott.ssa Maria Alella.