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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2970/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2970 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._3
(C.F. ), nato a [...] il [...], questi Parte_3 C.F._4 ultimi sia in proprio sia quali eredi di (C.F. ), nata a Persona_1 C.F._5
Licata (AG) il 09/02/1938 e ivi deceduta in data 03/08/2015, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
MAGLIARISI ROSARIO (pec: giusta procura in atti;
Email_1
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv. BALSAMO ANGELO (pec:
, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
Email_2
- parte convenuta -
oggetto: risarcimento del danno da fatto illecito.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.10.2024 tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno adito l'intestato Tribunale al fine di veder condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_1
1 non patrimoniali patiti per la perdita del congiunto deceduto mentre stava Persona_2
lavorando per la ditta di cui la convenuta era rappresentante legale.
In particolare, hanno dedotto che:
- intorno alle ore 9:00 del 13.1.2012, mentre stava eseguendo lavori di riparazione e sostituzione di alcune parti di una tettoia nel cantiere sito in via Trazzera Piazza Armerina n.
24, è precipitato a causa del cedimento di un pannello, riportando un Persona_2
trauma cranico a seguito del quale è deceduto il 19.1.2012 per “asistolia”;
- l'evento è pienamente ascrivibile alla colpa del datore di lavoro , in Controparte_1
quanto rappresentante legale della che ha tenuto una condotta negligente ed CP_2
imperita e non ha osservato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- “il testo unico 81 del 2008 prevede espressamente che prima di procedere alla esecuzione di lavori
su tetti, coperture e simili deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il
peso degli operai e dei materiali di impiego, con la conseguenza che nel caso in cui sia dubbia tale
resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone
addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei
dispositivi di protezione individuale anticaduta”;
- il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1088/2018, ha attribuito a Controparte_1
la responsabilità della morte di disponendo che il risarcimento del danno Persona_2
per le parti civili fosse liquidato in separata sede, con condanna al pagamento di una provvisionale;
- la Corte di Appello di Palermo, Seconda Sez. Penale, con sentenza n. 4543/2019 –
divenuta irrevocabile in data 18.6.2021 - ha confermato le statuizioni civili.
Gli attori hanno altresì richiesto il sequestro conservativo dei beni della convenuta.
Ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto delle domande sulla scorta Controparte_1
delle seguenti argomentazioni:
- in primo luogo, la sentenza penale è stata pronunciata nei confronti della società di cui ella era legale rappresentante, infatti “nel caso in questione, soggetto tenuto al risarcimento del
danno è il soggetto responsabile civile sotto il profilo della normativa civilistica che non può essere la
IG.ra , ma la a cui andava indirizzata la notifica del titolo esecutivo Controparte_1 Controparte_2
e dell'atto di precetto”;
2 - nel caso in questione si applica il D. Lgs. 231/2001, in relazione alla responsabilità
amministrativa (e civile) degli Enti (e società) per i fatti nascenti da reato;
- dall'attività istruttoria espletata in sede penale è emerso, senza dubbio, che il SI.
svolgeva attività lavorativa autonoma unitamente al proprio figlio e che gli stessi non Per_2
hanno mai lavorato alle dipendenze dell'imputata;
- invero, il materiale utilizzato per lavorare (“trabattello, trabacchino, castelletto, assi di legno
4x30”) è stato portato sul luogo da un soggetto incaricato direttamente dall'operaio,
- la convenuta non impartiva ordini né dava direttive, essendo semplice committente dei lavori;
“l'assunzione fittizia che la SI.ra ha effettuato per entrambi i SIg.ri è CP_1 Per_2
avvenuta, come spiegato dalla stessa imputata, su suggerimento del consulente del lavoro, unicamente
dopo l'infortunio, e in un momento concitato che non ha permesso all'imputata di valutare le
conseguenze giuridiche di tale operazione”;
- in ogni caso, nel processo penale è emerso che ha posto in essere Persona_2
un'attività autonoma e abnorme, non indossando il casco protettivo e l'apposita corda nonché
decidendo di salire sulle onduline, nonostante la nota precarietà delle stesse, invece di lavorare da sotto la copertura;
- pertanto, potendo il giudice civile accertare il concorso di colpa del danneggiato, nel caso di specie questo deve essere quantificato almeno nel 70%;
- in ogni caso, per ciò che attiene al quantum richiesto, questo è stato erroneamente conteggiato con riferimento alle Tabelle del Tribunale di Roma.
Rigettata la richiesta di sequestro conservativo, la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in punto di fatto, va prioritariamente riferito che il processo penale si è
concluso in primo grado con la condanna di per il reato di omicidio Controparte_1
colposo.
Ebbene, ai sensi dell'art. 27 cost., la responsabilità penale è personale, e l'odierna convenuta è stata condannata alla pena della reclusione e al risarcimento del danno subito dalle parti civili. L'invocato D. Lgs. 231/2001, sembra opportuno precisare, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel
3 loro interesse o vantaggio da persone legate al soggetto giuridico da specifici rapporti normativamente individuati;
sono state quindi previste delle sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato da irrogare in sede penale. Tale normativa, pertanto, non va in alcun modo ad escludere la responsabilità del reo per i fatti accertati nè la possibilità per il danneggiato di citarlo personalmente, in sede civile, per ottenere il risarcimento.
Ciò chiarito, è necessario ulteriormente dar conto che, con sentenza passata in giudicato,
a seguito dell'attività istruttoria consistita nell'audizione dei testimoni, dei consulenti di parte e dall'esame dell'imputata, è stato accertato che:
- l'odierna convenuta era rappresentante legale ed amministratrice unica della CP_2
[... e aveva personalmente incaricato dell'esecuzione dei lavori;
Persona_2
- nella qualità di datore di lavoro, ella avrebbe dovuto adottare tutti i necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti;
- in ogni caso, anche il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la responsabilità per l'infortunio;
- “la causa principale dell'infortunio può, quindi, serenamente individuarsi nella condotta,
negligente, imprudente e imperita della che, in spregio anche a precise norme di legge per CP_1
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non ha verificato che lo vesse i requisiti tecnici Per_2
idonei ad eseguire in sicurezza il lavoro di che trattasi e, soprattutto, non ha verificato ed impedito che
lo stesso venisse eseguito con le modalità concrete di cui si è detto senza adottare gli accorgimenti tecnici
idonei a prevenire la caduta dall'alto. Caduta dalla quale, in concreto, sono conseguite quelle gravi
lesioni di cui si è detto che hanno cagionato il successivo decesso dello . Per_2
Anche la Corte di Appello, nel confermare la statuizione, ha approfondito l'eccezione dell'imputato circa l'insussistenza di una sua posizione di garanzia, affermando che “dagli atti
risulta, seppure la abbia provato maldestramente a sostenere il contrario, che CP_1 Per_2
avesse lavorato alle dirette dipendenze, con rapporto di subordinazione, dell'imputata”.
I giudici di secondo grado si sono altresì soffermati sull'incidenza causale della condotta di rispetto il verificarsi dell'evento, escludendo in maniera netta che questa Persona_2
possa qualificarsi come abnorme, aberrante o addirittura “eccentrica” rispetto alle normali,
eIGibili condotte lavorative.
4 Ebbene, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (Cass. 16391/2009). Come è noto, per “fatto” deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso, di talché tali elementi non possono rimettersi in discussione in senso contrario al giudicato penale, pur essendo l'accertamento dell'esistenza e dalla misura del danno riservato al giudice della liquidazione (v. pure Cass. n. 11432/2004 e n. 11283/1999).
Conseguentemente, essendo stata pronunciata, in sede penale, la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, è vincolante, in ogni altro giudizio tra le stesse parti, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputata: l'illiceità del fatto - ormai definitivamente stabilita - non può più essere messa in discussione e dà luogo a giudicato civile.
Deve, dunque, negarsi rilevanza alle contestazioni della convenuta che affermano l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento, per aver posto in Persona_2
essere un'attività autonoma e abnorme, e - in subordine - il concorso alla produzione dell'evento della condotta colposa dell'operaio; ciò in quanto, nel caso in esame, la sentenza penale - ormai irrevocabile - ha espressamente negato rilevanza causale all'operato di
Persona_2
Non appare tuttavia superfluo precisare che la giurisprudenza civile della Corte di
Cassazione ha più volte ribadito il principio per cui il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore (come il caso di specie), è
interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza nell'esercizio delle mansioni affidategli (tra le tante, Cass. n.
1994/2012, n. 24798/2016, n. 11753/2018).
5 Muovendo al richiesto risarcimento del danno, va chiarito che la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale non contiene altresì l'accertamento del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine in sede civile, in applicazione dell'art. 1223 c.c.
Gli attori - prossimi congiunti del danneggiato “principale” - hanno domandato ristoro per il danno non patrimoniale patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 cost. Il fatto accertato è infatti “plurioffensivo” - avendo vittime diverse, ma egualmente dirette - ed è idoneo a causare danni (impropriamente definiti
“secondari”) parimenti suscettibili di essere dimostrati per presunzioni.
Così, la morte di un congiunto fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. Sez. III, Sent. n.
22397/2022).
A riguardo, non risulta agli atti un certificato di famiglia che permetta di accertare il rapporto di parentela fatto valere dagli attori rispetto al danneggiato “principale” né la qualità
di eredi rispetto a tuttavia, poiché si tratta di una difesa che attiene la Persona_1
fondatezza nel merito della domanda (Cass. Civ. Sez. VI sent. n. 31402/2019), può essere invocato il principio di non contestazione di cui all'art. 115, I c.p.c., dando conto che la convenuta non ha spiegato alcuna difesa incompatibile con il suddetto accertamento.
Ancora, la convenuta nulla ha eccepito né ha formulato alcuna istanza istruttoria - come era suo onere - circa la mancanza di un effettivo rapporto tra il defunto e gli attori. Pertanto,
nel caso di specie, si ritiene operante la presunzione di sussistenza di un rapporto la cui prematura e ingiusta frattura è idonea a integrare un pregiudizio di carattere non patrimoniale risarcibile.
A riguardo, non è contestato che moglie e figli convivessero con il defunto e i genitori e il fratello di quest'ultimo vivessero nel medesimo stabile;
parimenti, non è contestato che tali
6 soggetti avessero incontri frequenti e si vedessero durante le feste. Si ritiene pertanto di dover garantire il ristoro sia dell'aspetto interiore del danno derivante dalla perdita del congiunto
(c.d. sofferenza morale) sia dell'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale).
Non si ritengono invece neppure allegate conseguenze specifiche ed ulteriori che giustifichino una più intensa personalizzazione della liquidazione, per le quali è necessario specificamente provare le ripercussioni della perdita sulle normali attività quotidiane, sulla vita di relazione e lavorativa, sull'esplicazione della personalità del superstite.
Muovendo alla quantificazione del danno, secondo l'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, “in tema di liquidazione equitativa del
danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale
deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione
del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione
delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite,
il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di
applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno
senza fare ricorso a tale tabella.” Verranno pertanto utilizzate le tabelle ad ultimo pubblicate dal
Tribunale di Milano (5.6.2024) che seguono tale criterio.
Come illustrato dalla relazione alle tabelle, i parametri da prendere in considerazione sono a. l'età della vittima primaria, b. età della vittima secondaria, c. convivenza, d. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, e. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto
(frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport,
attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,
altri casi).
Il valore del punto è di € 3.911,00 per il padre e la madre, e Parte_2 Per_1
considerando quindi 18 punti per l'età della vittima primaria (52 anni alla data del
[...]
7 sinistro), 12 punti per l'età della vittima secondaria (75 anni per e 73 per Parte_2
alla data del sinistro), 8 punti per l'abitazione nello stesso stabile, 9 punti Persona_1
per il figlio e i nipoti superstiti, 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva siccome provata, si ottiene un totale di 57 punti. Moltiplicando i punti per il valore, l'importo risultante è € 222.927,00 ciascuno.
Il valore del punto è di € 3.911,00 altresì per la moglie, ; considerando Parte_1
quindi 18 punti per l'età della vittima primaria (52 anni alla data del sinistro), 20 punti per l'età della vittima secondaria (48 anni alla data del sinistro), 16 punti per la convivenza, 12
punti per i figli superstiti, 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva siccome provata, si ottiene un totale di 76 punti. Moltiplicando i punti per il valore, l'importo risultante
è € 297.236,00.
Il valore del punto è di € 3.911,00 altresì per il figlio, considerando Parte_2
quindi 18 punti per l'età della vittima primaria (52 anni alla data del sinistro), 24 punti per l'età della vittima secondaria (25 anni alla data del sinistro), 16 punti per la convivenza, 12
punti per fratello e madre superstiti, 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva siccome provata, si ottiene un totale di 80 punti. Moltiplicando i punti per il valore,
l'importo risultante è € 312.880,00.
Il valore del punto è di € 1.698,00 per il fratello, considerando quindi 12 Parte_3
punti per l'età della vittima primaria (52 anni alla data del sinistro), 14 punti per l'età della vittima secondaria (48 anni alla data del sinistro), 8 punti per l'abitazione nello stesso stabile,
9 punti per il genitore e i nipoti superstiti, 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva siccome provata, si ottiene un totale di 53 punti. Moltiplicando i punti per il valore,
l'importo risultante è € 89.994,00.
Considerati tuttavia gli importi oggetto della domanda giudiziale, dovendo contenere il risarcimento nei limiti di quanto richiesto dagli attori, le somme sopra calcolate a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito andranno ridotte a € 294.201,00 per
[...]
ed € 284.394,30 per il figlio Pt_1 Parte_2
Gli importi sin qui liquidati, anche se espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal
8 ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni circa il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Così, devalutando gli importi al 13.1.2012 e calcolando interessi e rivalutazione all'attualità, si ottiene:
- (nato il [...]) € 257.128,98 di cui € 34.201,98 per interessi;
Parte_2
- € 339.338,00 di cui € 45.137,00 per interessi;
Parte_1
- (nato il [...]) € 328.026,75 di cui € 43.632,45 per interessi;
Parte_2
284.394,30
- € 103.801,12 di cui € 13.807,13 per interessi. Parte_3
Per ciò che riguarda deceduta in data 03/08/2015, la rivalutazione e gli Persona_1
interessi dovranno essere calcolati fino a tale data, per un totale di € 197.701,77 di cui €
11.658,07 per interessi. Tale importo andrà corrisposto dalla convenuta agli attori iure
successionis, secondo il seguente criterio: 1/3 per il marito (nato il [...]), Parte_2
9 2/9 per il figlio e 1/9 per il nipote (nato il [...]), in Parte_3 Parte_2
rappresentazione del padre defunto.
Devono poi essere aggiunti € 3.600,00 di spese funerarie sostenute da Parte_1
come da documentazione allegata.
Sulle somme in questione vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri introdotti dal DM 55/14 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022),
utilizzando lo scaglione relativo all'importo complessivamente riconosciuto, in un valore pari al minimo, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività concretamente svolta,
aumentato del 10%, considerato il numero di parti rappresentate ma la sostanziale unicità
della difesa spiegata, e senza calcolare la fase istruttoria, sostanzialmente non tenuta;
ne va disposto il pagamento a favore dell'erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato degli attori.
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento in favore di (nato il Controparte_1 Parte_2
06/06/1936) di € 323.030,57, di cui € 38.087,98 per interessi;
- condanna al pagamento in favore di di € 342.938,00, Controparte_1 Parte_1
di cui € 45.137,00 per interessi;
- condanna al pagamento in favore di (nato il Controparte_1 Parte_2
18/01/1987) di € 349.993,61 di cui € 44.927,79 per interessi;
- condanna al pagamento in favore di di € 147.734,82, Controparte_1 Parte_3
di cui € 16.397,81 per interessi;
- condanna alla rifusione in favore dell'erario delle spese del giudizio Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 11.198,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
10 - indica in il soggetto nei cui confronti deve essere recuperata Controparte_1
l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U. imposta di registro.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Agrigento, in data 7 febbraio 2025. il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2970 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._3
(C.F. ), nato a [...] il [...], questi Parte_3 C.F._4 ultimi sia in proprio sia quali eredi di (C.F. ), nata a Persona_1 C.F._5
Licata (AG) il 09/02/1938 e ivi deceduta in data 03/08/2015, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
MAGLIARISI ROSARIO (pec: giusta procura in atti;
Email_1
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv. BALSAMO ANGELO (pec:
, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
Email_2
- parte convenuta -
oggetto: risarcimento del danno da fatto illecito.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.10.2024 tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno adito l'intestato Tribunale al fine di veder condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_1
1 non patrimoniali patiti per la perdita del congiunto deceduto mentre stava Persona_2
lavorando per la ditta di cui la convenuta era rappresentante legale.
In particolare, hanno dedotto che:
- intorno alle ore 9:00 del 13.1.2012, mentre stava eseguendo lavori di riparazione e sostituzione di alcune parti di una tettoia nel cantiere sito in via Trazzera Piazza Armerina n.
24, è precipitato a causa del cedimento di un pannello, riportando un Persona_2
trauma cranico a seguito del quale è deceduto il 19.1.2012 per “asistolia”;
- l'evento è pienamente ascrivibile alla colpa del datore di lavoro , in Controparte_1
quanto rappresentante legale della che ha tenuto una condotta negligente ed CP_2
imperita e non ha osservato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- “il testo unico 81 del 2008 prevede espressamente che prima di procedere alla esecuzione di lavori
su tetti, coperture e simili deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il
peso degli operai e dei materiali di impiego, con la conseguenza che nel caso in cui sia dubbia tale
resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone
addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei
dispositivi di protezione individuale anticaduta”;
- il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1088/2018, ha attribuito a Controparte_1
la responsabilità della morte di disponendo che il risarcimento del danno Persona_2
per le parti civili fosse liquidato in separata sede, con condanna al pagamento di una provvisionale;
- la Corte di Appello di Palermo, Seconda Sez. Penale, con sentenza n. 4543/2019 –
divenuta irrevocabile in data 18.6.2021 - ha confermato le statuizioni civili.
Gli attori hanno altresì richiesto il sequestro conservativo dei beni della convenuta.
Ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto delle domande sulla scorta Controparte_1
delle seguenti argomentazioni:
- in primo luogo, la sentenza penale è stata pronunciata nei confronti della società di cui ella era legale rappresentante, infatti “nel caso in questione, soggetto tenuto al risarcimento del
danno è il soggetto responsabile civile sotto il profilo della normativa civilistica che non può essere la
IG.ra , ma la a cui andava indirizzata la notifica del titolo esecutivo Controparte_1 Controparte_2
e dell'atto di precetto”;
2 - nel caso in questione si applica il D. Lgs. 231/2001, in relazione alla responsabilità
amministrativa (e civile) degli Enti (e società) per i fatti nascenti da reato;
- dall'attività istruttoria espletata in sede penale è emerso, senza dubbio, che il SI.
svolgeva attività lavorativa autonoma unitamente al proprio figlio e che gli stessi non Per_2
hanno mai lavorato alle dipendenze dell'imputata;
- invero, il materiale utilizzato per lavorare (“trabattello, trabacchino, castelletto, assi di legno
4x30”) è stato portato sul luogo da un soggetto incaricato direttamente dall'operaio,
- la convenuta non impartiva ordini né dava direttive, essendo semplice committente dei lavori;
“l'assunzione fittizia che la SI.ra ha effettuato per entrambi i SIg.ri è CP_1 Per_2
avvenuta, come spiegato dalla stessa imputata, su suggerimento del consulente del lavoro, unicamente
dopo l'infortunio, e in un momento concitato che non ha permesso all'imputata di valutare le
conseguenze giuridiche di tale operazione”;
- in ogni caso, nel processo penale è emerso che ha posto in essere Persona_2
un'attività autonoma e abnorme, non indossando il casco protettivo e l'apposita corda nonché
decidendo di salire sulle onduline, nonostante la nota precarietà delle stesse, invece di lavorare da sotto la copertura;
- pertanto, potendo il giudice civile accertare il concorso di colpa del danneggiato, nel caso di specie questo deve essere quantificato almeno nel 70%;
- in ogni caso, per ciò che attiene al quantum richiesto, questo è stato erroneamente conteggiato con riferimento alle Tabelle del Tribunale di Roma.
Rigettata la richiesta di sequestro conservativo, la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in punto di fatto, va prioritariamente riferito che il processo penale si è
concluso in primo grado con la condanna di per il reato di omicidio Controparte_1
colposo.
Ebbene, ai sensi dell'art. 27 cost., la responsabilità penale è personale, e l'odierna convenuta è stata condannata alla pena della reclusione e al risarcimento del danno subito dalle parti civili. L'invocato D. Lgs. 231/2001, sembra opportuno precisare, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel
3 loro interesse o vantaggio da persone legate al soggetto giuridico da specifici rapporti normativamente individuati;
sono state quindi previste delle sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato da irrogare in sede penale. Tale normativa, pertanto, non va in alcun modo ad escludere la responsabilità del reo per i fatti accertati nè la possibilità per il danneggiato di citarlo personalmente, in sede civile, per ottenere il risarcimento.
Ciò chiarito, è necessario ulteriormente dar conto che, con sentenza passata in giudicato,
a seguito dell'attività istruttoria consistita nell'audizione dei testimoni, dei consulenti di parte e dall'esame dell'imputata, è stato accertato che:
- l'odierna convenuta era rappresentante legale ed amministratrice unica della CP_2
[... e aveva personalmente incaricato dell'esecuzione dei lavori;
Persona_2
- nella qualità di datore di lavoro, ella avrebbe dovuto adottare tutti i necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti;
- in ogni caso, anche il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la responsabilità per l'infortunio;
- “la causa principale dell'infortunio può, quindi, serenamente individuarsi nella condotta,
negligente, imprudente e imperita della che, in spregio anche a precise norme di legge per CP_1
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non ha verificato che lo vesse i requisiti tecnici Per_2
idonei ad eseguire in sicurezza il lavoro di che trattasi e, soprattutto, non ha verificato ed impedito che
lo stesso venisse eseguito con le modalità concrete di cui si è detto senza adottare gli accorgimenti tecnici
idonei a prevenire la caduta dall'alto. Caduta dalla quale, in concreto, sono conseguite quelle gravi
lesioni di cui si è detto che hanno cagionato il successivo decesso dello . Per_2
Anche la Corte di Appello, nel confermare la statuizione, ha approfondito l'eccezione dell'imputato circa l'insussistenza di una sua posizione di garanzia, affermando che “dagli atti
risulta, seppure la abbia provato maldestramente a sostenere il contrario, che CP_1 Per_2
avesse lavorato alle dirette dipendenze, con rapporto di subordinazione, dell'imputata”.
I giudici di secondo grado si sono altresì soffermati sull'incidenza causale della condotta di rispetto il verificarsi dell'evento, escludendo in maniera netta che questa Persona_2
possa qualificarsi come abnorme, aberrante o addirittura “eccentrica” rispetto alle normali,
eIGibili condotte lavorative.
4 Ebbene, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (Cass. 16391/2009). Come è noto, per “fatto” deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso, di talché tali elementi non possono rimettersi in discussione in senso contrario al giudicato penale, pur essendo l'accertamento dell'esistenza e dalla misura del danno riservato al giudice della liquidazione (v. pure Cass. n. 11432/2004 e n. 11283/1999).
Conseguentemente, essendo stata pronunciata, in sede penale, la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, è vincolante, in ogni altro giudizio tra le stesse parti, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputata: l'illiceità del fatto - ormai definitivamente stabilita - non può più essere messa in discussione e dà luogo a giudicato civile.
Deve, dunque, negarsi rilevanza alle contestazioni della convenuta che affermano l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento, per aver posto in Persona_2
essere un'attività autonoma e abnorme, e - in subordine - il concorso alla produzione dell'evento della condotta colposa dell'operaio; ciò in quanto, nel caso in esame, la sentenza penale - ormai irrevocabile - ha espressamente negato rilevanza causale all'operato di
Persona_2
Non appare tuttavia superfluo precisare che la giurisprudenza civile della Corte di
Cassazione ha più volte ribadito il principio per cui il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore (come il caso di specie), è
interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza nell'esercizio delle mansioni affidategli (tra le tante, Cass. n.
1994/2012, n. 24798/2016, n. 11753/2018).
5 Muovendo al richiesto risarcimento del danno, va chiarito che la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale non contiene altresì l'accertamento del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine in sede civile, in applicazione dell'art. 1223 c.c.
Gli attori - prossimi congiunti del danneggiato “principale” - hanno domandato ristoro per il danno non patrimoniale patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 cost. Il fatto accertato è infatti “plurioffensivo” - avendo vittime diverse, ma egualmente dirette - ed è idoneo a causare danni (impropriamente definiti
“secondari”) parimenti suscettibili di essere dimostrati per presunzioni.
Così, la morte di un congiunto fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. Sez. III, Sent. n.
22397/2022).
A riguardo, non risulta agli atti un certificato di famiglia che permetta di accertare il rapporto di parentela fatto valere dagli attori rispetto al danneggiato “principale” né la qualità
di eredi rispetto a tuttavia, poiché si tratta di una difesa che attiene la Persona_1
fondatezza nel merito della domanda (Cass. Civ. Sez. VI sent. n. 31402/2019), può essere invocato il principio di non contestazione di cui all'art. 115, I c.p.c., dando conto che la convenuta non ha spiegato alcuna difesa incompatibile con il suddetto accertamento.
Ancora, la convenuta nulla ha eccepito né ha formulato alcuna istanza istruttoria - come era suo onere - circa la mancanza di un effettivo rapporto tra il defunto e gli attori. Pertanto,
nel caso di specie, si ritiene operante la presunzione di sussistenza di un rapporto la cui prematura e ingiusta frattura è idonea a integrare un pregiudizio di carattere non patrimoniale risarcibile.
A riguardo, non è contestato che moglie e figli convivessero con il defunto e i genitori e il fratello di quest'ultimo vivessero nel medesimo stabile;
parimenti, non è contestato che tali
6 soggetti avessero incontri frequenti e si vedessero durante le feste. Si ritiene pertanto di dover garantire il ristoro sia dell'aspetto interiore del danno derivante dalla perdita del congiunto
(c.d. sofferenza morale) sia dell'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale).
Non si ritengono invece neppure allegate conseguenze specifiche ed ulteriori che giustifichino una più intensa personalizzazione della liquidazione, per le quali è necessario specificamente provare le ripercussioni della perdita sulle normali attività quotidiane, sulla vita di relazione e lavorativa, sull'esplicazione della personalità del superstite.
Muovendo alla quantificazione del danno, secondo l'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, “in tema di liquidazione equitativa del
danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale
deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione
del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione
delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite,
il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di
applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno
senza fare ricorso a tale tabella.” Verranno pertanto utilizzate le tabelle ad ultimo pubblicate dal
Tribunale di Milano (5.6.2024) che seguono tale criterio.
Come illustrato dalla relazione alle tabelle, i parametri da prendere in considerazione sono a. l'età della vittima primaria, b. età della vittima secondaria, c. convivenza, d. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, e. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto
(frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport,
attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,
altri casi).
Il valore del punto è di € 3.911,00 per il padre e la madre, e Parte_2 Per_1
considerando quindi 18 punti per l'età della vittima primaria (52 anni alla data del
[...]
7 sinistro), 12 punti per l'età della vittima secondaria (75 anni per e 73 per Parte_2
alla data del sinistro), 8 punti per l'abitazione nello stesso stabile, 9 punti Persona_1
per il figlio e i nipoti superstiti, 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva siccome provata, si ottiene un totale di 57 punti. Moltiplicando i punti per il valore, l'importo risultante è € 222.927,00 ciascuno.
Il valore del punto è di € 3.911,00 altresì per la moglie, ; considerando Parte_1
quindi 18 punti per l'età della vittima primaria (52 anni alla data del sinistro), 20 punti per l'età della vittima secondaria (48 anni alla data del sinistro), 16 punti per la convivenza, 12
punti per i figli superstiti, 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva siccome provata, si ottiene un totale di 76 punti. Moltiplicando i punti per il valore, l'importo risultante
è € 297.236,00.
Il valore del punto è di € 3.911,00 altresì per il figlio, considerando Parte_2
quindi 18 punti per l'età della vittima primaria (52 anni alla data del sinistro), 24 punti per l'età della vittima secondaria (25 anni alla data del sinistro), 16 punti per la convivenza, 12
punti per fratello e madre superstiti, 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva siccome provata, si ottiene un totale di 80 punti. Moltiplicando i punti per il valore,
l'importo risultante è € 312.880,00.
Il valore del punto è di € 1.698,00 per il fratello, considerando quindi 12 Parte_3
punti per l'età della vittima primaria (52 anni alla data del sinistro), 14 punti per l'età della vittima secondaria (48 anni alla data del sinistro), 8 punti per l'abitazione nello stesso stabile,
9 punti per il genitore e i nipoti superstiti, 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva siccome provata, si ottiene un totale di 53 punti. Moltiplicando i punti per il valore,
l'importo risultante è € 89.994,00.
Considerati tuttavia gli importi oggetto della domanda giudiziale, dovendo contenere il risarcimento nei limiti di quanto richiesto dagli attori, le somme sopra calcolate a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito andranno ridotte a € 294.201,00 per
[...]
ed € 284.394,30 per il figlio Pt_1 Parte_2
Gli importi sin qui liquidati, anche se espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal
8 ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni circa il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Così, devalutando gli importi al 13.1.2012 e calcolando interessi e rivalutazione all'attualità, si ottiene:
- (nato il [...]) € 257.128,98 di cui € 34.201,98 per interessi;
Parte_2
- € 339.338,00 di cui € 45.137,00 per interessi;
Parte_1
- (nato il [...]) € 328.026,75 di cui € 43.632,45 per interessi;
Parte_2
284.394,30
- € 103.801,12 di cui € 13.807,13 per interessi. Parte_3
Per ciò che riguarda deceduta in data 03/08/2015, la rivalutazione e gli Persona_1
interessi dovranno essere calcolati fino a tale data, per un totale di € 197.701,77 di cui €
11.658,07 per interessi. Tale importo andrà corrisposto dalla convenuta agli attori iure
successionis, secondo il seguente criterio: 1/3 per il marito (nato il [...]), Parte_2
9 2/9 per il figlio e 1/9 per il nipote (nato il [...]), in Parte_3 Parte_2
rappresentazione del padre defunto.
Devono poi essere aggiunti € 3.600,00 di spese funerarie sostenute da Parte_1
come da documentazione allegata.
Sulle somme in questione vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri introdotti dal DM 55/14 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022),
utilizzando lo scaglione relativo all'importo complessivamente riconosciuto, in un valore pari al minimo, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività concretamente svolta,
aumentato del 10%, considerato il numero di parti rappresentate ma la sostanziale unicità
della difesa spiegata, e senza calcolare la fase istruttoria, sostanzialmente non tenuta;
ne va disposto il pagamento a favore dell'erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato degli attori.
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento in favore di (nato il Controparte_1 Parte_2
06/06/1936) di € 323.030,57, di cui € 38.087,98 per interessi;
- condanna al pagamento in favore di di € 342.938,00, Controparte_1 Parte_1
di cui € 45.137,00 per interessi;
- condanna al pagamento in favore di (nato il Controparte_1 Parte_2
18/01/1987) di € 349.993,61 di cui € 44.927,79 per interessi;
- condanna al pagamento in favore di di € 147.734,82, Controparte_1 Parte_3
di cui € 16.397,81 per interessi;
- condanna alla rifusione in favore dell'erario delle spese del giudizio Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 11.198,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
10 - indica in il soggetto nei cui confronti deve essere recuperata Controparte_1
l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U. imposta di registro.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Agrigento, in data 7 febbraio 2025. il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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