Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4022/2023
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott.ssa Michela Fenucci Presidente Estensore
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3875/2023 promossa da
( ) e da ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 assistite dall'Avvocato VENGU ELENA (C.F: ), elettivamente domiciliate C.F._3
presso lo studio del difensore in Milano Via dei Salici n. 6;
Parti Ricorrenti nata in [...] in data [...] Parte_3
Parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Intervenuto
E con l'intervento del Curatore Speciale dei minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._4
(C.F. ) Avvocato Lorena Cuccu CP_1 C.F._5
Intervenuto
OGGETTO: ADOZIONE MAGGIORENNE
CONCLUSIONI
e disporre con sentenza di farsi luogo all'adozione della Parte_1 Parte_2
Signora nata in [...] in data [...] da parte dei coniugi e Parte_3 Parte_1 [...] non anteponendo il cognome dell'adottante a quello dell'adottato. In via subordinata Pt_2
Laddove il Tribunale ritenesse di non far luogo all'adozione dell'adottanda da parte della Signora per la mancanza di differenza di età di anni 18 tra l'adottanda e l'adottante, si chiede Parte_2 disporre l'adozione dell'adottanda unicamente da parte del Signor Parte_1
Procura della Repubblica: nulla oppone
Lorena Cuccu (C.F. ): esprime l'assenso alla adozione. C.F._6
MOTIVI DELLA DECISIONE nato a [...] in data [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(Albania) in data 23.07.1981, tra loro coniugati a far tempo dal 24.03.2004 ed entrambi residenti a[...], hanno domandato di poter adottare nata in [...] Parte_3
il 13.09.1993.
è figlia di e di i quali hanno manifestato il loro assenso alla Parte_3 Parte_4 Persona_2
adozione con atto notarile ( cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
Il desiderio dei ricorrenti di poter adottare nasce dal profondo legame affettivo che nel Parte_3
tempo si è consolidato tra adottanti e adottanda che è stata dai primi accolta nella loro famiglia con amore ed accompagnata anche nel percorso di cura della sua salute.
Pur evidenziato quanto sopra si deve preliminarmente rilevare che la differenza di età tra la ricorrente nata a [...] in data [...] e nata in Parte_2 Parte_3
Albania il 13.09.1993 pari a 12 anni, 1 mese e 21 giorni non consente l'accoglimento della domanda atteso che la Corte Costituzionale dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1, c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando, ha precisato che ciò può avvenire nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli ( Sentenza Corte Costituzionale
18 gennaio 2024 n 5). Per quanto di interesse si riporta parte della motivazione della richiamata
Sentenza “ – L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.
L'istituto – suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status – formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo.”
Nel caso di specie sussisterebbero sicuramente i motivi meritevoli nel senso indicato dalla Corte
Costituzionale ma così prosegue l'argomentare della Corte Costituzionale “La disposizione censurata, non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa. L'attuale conformazione dell'istituto rende, anche in questo caso, «palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità» (sentenza n. 135 del 2023, punto
7.2. del Considerato in diritto), in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale. 7.– L'esigenza della temperata derogabilità dei limiti di età nell'adozione ha già trovato ripetuta affermazione nella giurisprudenza di questa Corte (vedi supra, punto 5.4.1.). L'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta, del resto, la sua valenza. È la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. Non è necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato.
Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato”.
Nel presente caso la differenza di età tra adottante ed adottanda, 12 anni 1 mese e 21 giorni, l'età dell'adottata escludono che possa ricondursi al divario esistente in natura tra genitore e figlio.
Dovendosi quindi rigettare la domanda della ricorrente l'analisi della domanda di Parte_2
adozione prosegue con riferimento alla posizione del ricorrente Parte_1
Si ritiene certamente conveniente per procedersi con la adozione richiesta avendo la Parte_5
stessa manifestato il suo consenso, così da vedere riconosciuto anche da un punto di vista giuridico il profondo legame che si è instaurato tra tutti i membri della famiglia, compresi i figli dei ricorrenti, in nome e per conto dei quali il curatore speciale nominato Avvocato Lorena Cuccu ha manifestato il suo assenso.
Alla udienza del 12.04.2024 sentita sulla richiesta adozione ha dichiarato “vivo in Italia Parte_3
da sei anni, per me la zia è la seconda mamma e lo zio il secondo papà. Alla domanda di dire se sia d'accordo ad essere figlia dei ricorrenti risponde: si, in questi sei anni non mi hanno mai fatta sentire di troppo, in nessun momento. Il sacrificio che hanno fatto loro non penso che lo farebbe nessuno nemmeno un fratello o una sorella, in questo modo vorrei ringraziarli dando loro la qualifica di mia madre e mio padre. Il giudice chiede se sente che siano proprio una famiglia si naturalmente. Io mi sono sempre sentita come figlia e non come nipote mi hanno sempre trattata come una figlia. Quando ho detto che nessuno lo farebbe mi riferivo in particolare al mio secondo papà. Qualsiasi cosa succeda io non riuscirò mai a ringraziarli abbastanza per quello che hanno fatto. Chiedo che non venga aggiunto il cognome di mio padre al mio perché in Albania non è riconosciuta l'adozione di maggiorenne.”
Ritiene il Collegio che sussistano le condizioni previste dall'art. 291 c.c. .
Il ricorrente ha più di trentacinque anni e tra adottante e adottando esiste un divario di età superiore a diciotto anni. Il coniuge dell'adottando certamente presta l'assenso alla adozione avendo in qualità di ricorrente formulato quale domanda subordinata l'adozione da parte del solo Parte_1
Quanto al cognome l'adottanda ha chiesto che il cognome dell'adottando non sia anteposto al suo così che può essere aggiunto, l'adottando è sostanzialmente pervenuto alle stesse conclusioni considerato che avrebbe consentito a che l'adottanda neppure acquisisse il suo cognome. La Corte
Costituzionale con Sentenza 23 luglio 2023 n. 135 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299 comma 1 c.p.c. “ nella parte in cui non consente con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso alla adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
Il cognome di con l'adozione da parte di diviene Parte_3 Parte_1 Persona_3
Per tutte le ragioni che precedono deve farsi luogo all'adozione richiesta da parte di Parte_1
Nulla deve essere disposto sulle spese del procedimento non sussistendo alcuna soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e da Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 03.10.2023 Pt_2 dispone l'adozione di nata in [...] in data [...] da parte di Parte_3 Parte_1 nato a [...] in data [...] accertando e dichiarando che il cognome dell'adottata è
Persona_3
Rigetta la domanda di adozione presentata da Parte_2
1) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Michela Fenucci